Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29770 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. II, 29/12/2011, (ud. 28/11/2011, dep. 29/12/2011), n.29770

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA PROSPETTIVE 1999 SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

A. CHINOTTO 1, presso lo studio dell’avvocato PRASTARO ERMANNO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA, BANCA MPS SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 40674/2005 del GIUDICE DI PACE di ROMA,

depositata il 05/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/11/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Roma ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta dalla s.r.l. Agenzia Prospettive 1999 avverso l’avviso di mora emesso nei suoi confronti dalla s.p.a. Banca Monte dei Paschi di Siena, per la riscossione di somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per la violazione, accertata dalla Polizia municipale di Roma, di norme attinenti alla circolazione stradale. La decisione si basa sul rilievo che l’opposizione prevista dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23 che l’attrice aveva esperito, non è consentita per impedire l’inizio o la prosecuzione di un’azione esecutiva, dovendosi a tal fine utilizzare il rimedio di cui all’art. 615 c.p.c. La s.r.l. Agenzia Prospettive 1999 ha proposto ricorso per cassazione, in base a tre motivi. Il Comune di Roma e la s.p.a. Banca Monte dei Paschi di Siena non hanno svolto attività difensive nel giudizio di legittimità.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La motivazione della presente sentenza viene redatta in forma semplificata, come il collegio ha disposto.

Con i tre motivi di ricorso la s.r.l. Agenzia Prospettive 1999 lamenta che erroneamente e ingiustificatamente la propria opposizione è stata dichiarata inammissibile, pur se concerneva un avviso di mora del quale era stata contestata la legittimità, per non essere stato preceduto dalla notificazione della cartella esattoriale che ne costituiva il necessario antecedente.

La doglianza va disattesa.

Appunto da ciò che deduce la ricorrente si ricava che la sua opposizione non aveva funzione recuperatoria di contestazioni relative al verbale di accertamento di violazione, che in precedenza non avesse potuto far valere, non avendo avuto notizia dell’atto; era diretta, invece, a confutare, sotto i profili sostanziale e formale, il diritto dell’esattore a procedere per la riscossione della sanzione pecuniaria in questione, in mancanza di precedente notificazione della cartella presupposta nell’avviso di mora impugnato.

La decisione del Giudice di pace risulta quindi conforme al principio enunciato da Cass. s.u. 26 luglio 2006 n. 16997, secondo cui in relazione alla cartella esattoriale o all’avviso di mora emessi per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie sono possibili le seguenti azioni: 1) l’opposizione a sanzioni amministrative L. n. 689 del 1981, ex art. 23 esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell’ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento, onde consentire all’interessato di recuperare l’esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatoti; ciò avviene, in particolare, allorchè l’opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella; 2) l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., allorquando si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l’iscrizione stessa, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo; con la conseguenza che se il rimedio è esperito prima dell’inizio dell’esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall’art. 615 c.p.c., comma 1, quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l’opposizione al provvedimento sanzionatorio; 3) l’opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., che deve essere attivata (nel termine di cinque giorni dalla notifica della cartella) nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.

Il ricorso viene pertanto rigettato.

Non vi è da provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, nel quale le parti intimate non hanno svolto attività difensive.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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