Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29770 del 19/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 19/11/2018, (ud. 14/06/2018, dep. 19/11/2018), n.29770

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6120/2016 proposto da:

TELECOM ITALIA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G.

FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati ENZO MORRICO, ARTURO

MARESCA, ROBERTO ROMEI, FRANCO RAIMONDO BOCCIA, che la rappresentano

e difendono giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE

MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato MARCO GUSTAVO PETROCELLI,

che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

contro

M.G.;

– intimato –

E SUL RICORSO SUCCESSIVO SENZA NUMERO DI R.G. proposto da:

TELECOM ITALIA INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L., (già SHARED SERVICE

CENTER), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo

studio degli avvocati ARTURO MARESCA, ROBERTO ROMEI, FRANCO RAIMONDO

BOCCIA, che la rappresentano e difendono giusta delega in atti;

– ricorrente successivo –

contro

P.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE

MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato MARCO GUSTAVO PETROCELLI,

che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso successivo –

avverso la sentenza n. 4301/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/09/2015 r.g.n. 9541/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2018 dal Consigliere Dott. MARGHERITA MARIA LEONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso: inammissibilità per

sopravvenuta carenza d’interesse;

udito l’Avvocato ROBERTO ROMEI, udito l’Avvocato ROBERTO ROMEI,

l’Avvocato ROBERTO ROMEI compare per TELECOM ITALIA S.P.A. anche

nella qualità d’incorporante la Telecom Information Thecnology

Italia;

Udito l’Avvocato FABIO PONIS per delega Avvocato MARCO PETROCELLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di appello di Roma con la sentenza n. 4301/2015 aveva accolto il gravame proposto da P.D. e M.G. avverso la decisione con la quale il Tribunale locale aveva rigettato la domanda dagli stessi in origine proposta nei confronti di Telecom Italia Spa e Telecom Italia Information Technology srl (già Shared Service Center – SSC srl), diretta all’accertamento della inapplicabilità della disciplina di cui all’art. 2112 c.c., alla fattispecie che aveva visto il passaggio dei lavoratori dall’una all’altra società e della nullità della cessione.

La Corte territoriale pur avendo ritenuto preesistenti le singole articolazioni che costituivano in Telecom il settore di information technology tra le quali quelle poi costituenti il ramo oggetto della cessione, aveva peraltro valutato che il raggruppamento delle stesse nella struttura (OMISSIS), non fornivano a quest’ultima le caratteristiche della autonoma consistenza tale da poter essere identificata quale entità indipendente ai fini della cessione. In particolare rilevava che la struttura al momento della cessione si configurava come una serie di funzioni operative identificate in modo unitario solo per volontà della società, ma sprovviste di propria identità organizzativa e funzionale tale da consentire alla stessa di operare autonomamente senza la necessaria e determinante integrazione da parte di Telecom.

Quest’ultima esercitava una ingerenza continua nella (OMISSIS), avendo mantenuto la progettazione funzionale del software la cui concreta attuazione tecnica era invece rimessa alla cessionaria.

Avverso detta decisione la società Telecom spa proponeva ricorso affidandolo a 2 motivi cui resistevano con controricorso il solo P..

Telecom Italia Information Technology srl proponeva ulteriore ricorso avverso la medesima sentenza affidandolo a due motivi, cui resisteva con controricorso il solo P..

Con decreto n. 21444/2016 la sesta Sezione civile di questa Corte dichiarava l’estinzione del giudizio Successivamente il P. proponeva istanza di fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 371, c.p.c., comma 3. Il giudizio proseguiva nei soli confronti di quest’ultimo (rimanendo estinto nei confronti del M.).

Telecom Italia spa depositava memoria ex art. 378 c.p.c., anche nella qualità di incorporante la società Telecom Italia Information Technology (TI.IT) con la quale chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere. Aderiva alla richiesta di cessazione della materia del contendere anche la parte controricorrente con memoria ai sensi del richiamato art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Deve in via preliminare darsi atto che a far data dal 1 gennaio 2017 la società TI.IT, cessionaria del ramo di azienda per cui è causa, è stata incorporata da Telecom Italia spa.

Entrambe le parti hanno concordemente richiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

Osserva il Collegio che la cessazione della materia del contendere, richiesta congiuntamente dalle parti, dà luogo all’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche I’ interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione (o l’impugnazione), ma anche al momento della decisione (Cass. 10553/2017; Cass. n. 21951/2013). I ricorsi devono quindi essere dichiarati inammissibili.

Quanto alle spese, la comune richiesta, reiterata in sede di discussione orale, ne giustifica l’integrale compensazione.

Non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (v. Cass. 13636/2015).

P.Q.M.

La corte dichiara inammissibili i ricorsi. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA