Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2977 del 08/02/2021

Cassazione civile sez. lav., 08/02/2021, (ud. 20/10/2020, dep. 08/02/2021), n.2977

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17739-2015 proposto da:

S.L. S.r.l., (già Procom S.r.l.), in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso

LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato FULVIO DI DOMENICO;

– ricorrente –

contro

PROCOM S.r.l., (già SPIC ITALIA S.r.l.), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PAOLO EMILIO 32, presso lo studio dell’avvocato MARA CURTI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MATTEO DI PEDE;

– controricorrente –

e contro

I.G., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato UMBERTO MASTALLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 387/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 30/06/2015 R.G.N. 2807/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/10/2020 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. la Corte di Appello di Milano, con sentenza del 30 giugno 2015, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato S.L. s.r.l. a pagare a I.G. la somma di Euro 145.006,98, oltre accessori e spese di entrambi i gradi di giudizio, anche in favore di PROCOM s.r.l., terzo chiamato in causa;

2. la Corte ha innanzitutto condiviso l’assunto del primo giudice circa il fatto che il G. avesse “esaurientemente documentato” lo svolgimento dell’attività di collaborazione come definita nella clausola 2.2. del contratto stipulato con la S.L. s.r.l., in relazione all’aggiudicazione di un appalto presso il Comune di (OMISSIS), attività per la quale era previsto, oltre al compenso giornaliero, al punto 6.2 anche un compenso extra fissato al 3% del valore del contratto;

3. tuttavia la Corte ha accolto il motivo di appello del G. che aveva censurato la decisione di prime cure per aver ritenuto che “la cessione dell’azienda prima del collaudo dell’opera” avesse comportato la liberazione della S.L. s.r.l. dall’obbligazione di pagamento di detto compenso; ha argomentato, esaminando il contenuto del contratto, che “nel caso in esame la cessione del ramo di azienda appare indifferente rispetto alla esigibilità della prestazione del corrispettivo dell’attività di collaborazione svolta da, I.G.: l’obbligazione è sorta in capo a Procom s.r.l. (ora S.L. s.r.l.) che nei confronti di I.G. è l’unica obbligata. Gli eventi cui era correlata l’esigibilità del credito si sono tutti verificati (esecuzione dell’appalto e collaudo) ed è irrilevante che nelle more il contratto di appalto sia stato ceduto ad altro soggetto, essendo, si ripete, l’obbligazione sorta in data antecedente alla cessione”;

4. infine, quanto alle difese svolte da S.L. s.r.l. nei confronti della terza chiamata Procom Srl (in precedenza Spic Italia s.r.l.) cui era stata ceduta l’azienda ma non il contratto di collaborazione con I.G., la Corte ha escluso che la clausola inserita nel contratto di collaborazione per la direzione dei lavori stipulato tra Spic Italia s.r.l. e I.G. nell’ottobre 2009 potesse integrare “gli estremi del contratto a favore di terzo”;

5. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso S.L. s.r.l, con 6 motivi; ritualmente intimati hanno resistito, con distinti controricorsi, I.G. e Procom S.r.l. (già Spic Italia s.r.l.); la società ricorrente e I.G. hanno comunicato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo di ricorso si denuncia: “contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione con riferimento all’assolvimento dell’onere probatorio”; si eccepisce che la Corte territoriale prima avrebbe ritenuto che “il G. abbia provato lo svolgimento dell’attività contrattuale attraverso i documenti dal n. 2 al n. 7 prodotti in primo grado; poi, contraddicendo palesemente se stessa, asserisce che la prova dell’avvenuta esecuzione dell’attività de quo, sempre da parte del G., sia deducibile dalla mancata prova, da parte di S.L., che tale attività sia stata eseguita da un soggetto diverso”;

con il secondo mezzo si denuncia: “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. (con vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5)” si deduce che era il G. a dover provare i fatti costitutivi del presunto diritto al compenso extra, mentre la Corte territoriale avrebbe sovvertito l’onere probatorio;

2. i motivi, congiuntamente esaminabili per connessione, sono privi di fondamento;

l’art. 2697 c.c. è censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018);

nella specie i giudici di appello, in questo peraltro confermando quanto già ritenuto dal primo giudice, hanno considerato “esaurientemente documentato” lo svolgimento dell’attività di collaborazione del G. idonea ad obbligare la S.L. s.r.l. al pagamento del compenso extra, per cui l’ulteriore rilievo circa la mancata indicazione di altro soggetto che avrebbe svolto detta attività serve solo a rafforzare il convincimento della Corte ma non è idoneo a sovvertire l’onere di una prova già acquisita attraverso la documentazione esaminata e di cui parte ricorrente offre una diversa lettura, sollecitando un sindacato di merito precluso a questa Corte;

3. il terzo motivo denuncia: “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1367 c.c.” con riferimento all’accordo sottoscritto tra il G. e Spic Italia s.r.l. nell’ottobre 2009 e consensuale del contratto stipulato dichiarazione “di non avere nulla a regola ermeneutica citata, avrebbe alcuno;

il quarto lamenta contraddittorietà dell’art. 1411 c.c. allo stesso accordo contenente una clausola di risoluzione tra l’ingegnere e Procom s.r.l., con pretendere”, che la Corte, violando la interpretato come non avesse senso della motivazione circa l’inapplicabilità rispetto a quella che aveva attribuito al sollecito di pagamento inoltrato dal G. alla S.L. s.r.l. “valore di revoca”, mentre il quinto motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dello stesso art. 1411 c.c., criticando, con varie argomentazioni, la sentenza impugnata per non aver ravvisato nell’accordo dell’ottobre 2009 un contratto a favore di terzo;

4. i motivi, congiuntamente esaminabili per reciproca connessione, non possono trovare accoglimento;

l’interpretazione di ogni atto negoziale è riservata all’esclusiva competenza del giudice del merito (cfr. Cass. n. 17067 del 2007; Cass. n. 11756 del 2006), con una operazione che si sostanzia in un accertamento di fatto (Cass. n. 9070 del 2013; Cass. n. 12360 del 2014); le valutazioni del giudice di merito in ordine all’interpretazione degli atti negoziali soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente (ex plurimis, Cass. n. 4851 del 2009; Cass. n. 3187 del 2009; Cass. n. 15339 del 2008; Cass. n. 11756 del 2006; CaSs. n. 6724 del 2003; Cass. n. 17427 del 2003); inoltre, sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione – ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata l’anzidetta violazione e delle ragioni della obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito – non potendo le censure risolversi, in contrasto con l’interpretazione loro attribuita, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (tra le innumerevoli: Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 12468 del 2004; Cass. n. 22979 del 2004, Cass. n. 7740 del 2003; Cass. n. 12366 del 2002; Cass. n. 11053 del 2000);

nella specie, al cospetto dell’approdo esegetico cui è pervenuta la Corte distrettuale, la ricorrente, nella sostanza, si limita a rivendicare un’alternativa interpretazione plausibile più favorevole nel senso della violazione dell’art. 1367 c.c., dell’applicabilità dell’art. 1411 c.c., di pretese contraddittorietà della motivazione;

tuttavia per sottrarsi al sindacato di legittimità quella data dal giudice al testo negoziale non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni,’ non è consentito – alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito – dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (Cass. n. 10131 del 2006); infatti il ricorso in sede di legittimità – riconducibile, in linea generale, al modello dell’argomentazione di carattere confutativo – laddove censuri l’interpretazione del negozio accolta dalla sentenza impugnata, non può assumere tutti i contenuti di cui quel modello è suscettibile, dovendo limitarsi ad evidenziare l’invalidità dell’interpretazione adottata attraverso l’allegazione (con relativa dimostrazione) dell’inesistenza o dell’assoluta inadeguatezza dei dati tenuti presenti dal giudice di merito o anche solo delle regole giustificative (anche implicite) che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta, e non potendo, invece, affidarsi alla mera contrapposizione di un risultato diverso sulla base di dati asseritamente più significativi o di regole di giustifiCazione prospettate come più congrue (in termini: Cass. n. 18375 del 2006);

invero la Corte di Appello, esaminato l’accordo “stipulato solo fra I.G. e Spic Italia s.r.l. (ora Procom s.r.l.)”, ha ritenuto fosse da escludere, ai sensi dell’art. 1411 c.c., che il primo “avesse interesse ad estendere l’effetto della clausola a favore della S.L. s.r.l.; nel testo della clausola non è manifestato interesse alcuno di attribuire un diritto, una potestà o comunque un vantaggio giuridicamente apprezzabile ad un terzo soggetto che non ha partecipato nè direttamente nè indirettamente alla sua conclusione”; si tratta di apprezzamento di una volontà negoziale, sulla base di una valutazione testuale e complessiva dell’accordo e delle vicende che lo avevano generato, certamente non privo di plausibilità, sottratto al sindacato di legittimità;

la Corte milanese ha poi ritenuto “assorbente” tale argomento, sicchè la successiva affermazione circa l’esistenza di una revoca della disposiziOne a favore di terzo assume il valore di motivazione ad abundantiam, come tale non idonea a porsi in insanabile contrasto con l’assunto che la precede;

5. l’ultimo motivo subordinatamente denuncia “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.c.” per non avere la Corte territoriale compensato le spese di lite, nonostante la condizione del collaudo, al cui avveramento era collegato il pagamento del compenso, fosse intervenuta “a conclusione del giudizio di primo grado”;

la censura è infondata giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, atteso che in tema di spese processuali il sindacato della Corte Suprema è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (v. Cass. n. 24502 del 2017; Cass. n. 15317 del 2013; Cass. n. 5386 del 2003; Cass. n. 8889 del 2000; Cass. n. 4944 del 1979); inoltre solo la compensazione deve essere sorretta da motivazione, e non già l’applicazione della regola della soccombenza cui il giudice si sia uniformato (Cass. n. 2730 del 2012) e non c’è dubbio che, nella specie, l’odierna ricorrente in cassazione sia risultata, all’esito del giudizio di appello, soccombente;

6. conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo, liquidate in favore di ciascuna delle parti controricorrenti;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 7.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2021

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