Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2977 del 07/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 2977 Anno 2018
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE
Relatore: DE MARINIS NICOLA

ORDINANZA
sul ricorso 4138-2013 proposto da:
GRANDE GENNARO C.F. GRNGNR61R17A535K, rappresentato e
difeso dagli avvocati GIULIANA QUATTROMINI, PAOLA
QUATTROMINI, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR PRESSO
LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, giusta
delega in atti;
– ricorrente contro
2017
4163

OFFICINE MECCANICHE NAVALI VINCENZO ESPOSITO E C.
S.A.S.;

intimata

avverso la sentenza n. 7969/2011 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 21/03/2012 R.G.N. 6712/08;

Data pubblicazione: 07/02/2018

RILEVATO
che con sentenza del 21 marzo 2012, la Corte d’Appello di Napoli,
confermava la decisione resa dal Tribunale di Napoli e rigettava la
domanda proposta da Gennaro Grande nei confronti della Officine
Meccaniche Navali Vincenzo Esposito e C. s.a.s, di Pasquale
Esposito, avente ad oggetto, previo riconoscimento del proprio

condanna di questa al pagamento di differenze retributive a titolo
di straordinario, ferie, mensilità aggiuntive, TFR e stipendi relativi
ai mesi di luglio, agosto e settembre 1993;
che, la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa
ritenuto non provata la pretesa al superiore inquadramento e non
contestata la documentazione attestante l’intervenuto pagamento
delle retribuzioni dei mesi del 1993, i soli fatti oggetto di espressa
domanda, non potendosi considerare inclusi nel

petitum,

in

quanto considerate solo nei conteggi, i mesi da ottobre 1993 a
giugno 1994, data in cui il rapporto tra le parti era cessato;
che per la cassazione di tale decisione ricorre il Grande, affidando
l’impugnazione a due motivi, in relazione alla quale la Società
intimata non svolge alcuna attività difensiva;

CONSIDERATO
che, con il primo motivo, il ricorrente imputa alla Corte territoriale
l’incongruità dell’iter logico giuridico che lo ha indotto a desumere
dalle risultanze istruttorie l’infondatezza della pretesa al superiore
inquadramento rivendicato;
che con il secondo motivo, il ricorrente deduce l’erroneità della
statuizione della Corte territoriale di rigetto della domanda
concernente il pagamento dell’indennità sostitutiva dell’indennità
sostitutiva del preavviso e delle retribuzioni relative al periodo da
luglio 1993 al giugno 1994, per difetto di prova dell’adempimento,
su cui, viceversa, la Corte predetta ha fondato la decisione;
che il primo motivo, deve ritenersi inammissibile atteso che, non
emergendo dall’impugnazione proposta l’indicazione di un diverso

diritto al superiore inquadramento quale motorista di V livello ( la

contenuto delle dichiarazioni rese dai testi escussi che induca a
ritenere il convincimento del giudice in ordine alla non
rispondenza delle mansioni di fatto svolte dal ricorrente ai
contenuti professionali (la cui individuazione da parte della Corte
territoriale non risulta oggetto di contestazione) propri delle
declaratorie contrattuali, quella posseduta e quella rivendicata,
oggetto del giudizio comparativo fondato su dati di fatto

incompleti o travisati, né contestandosi la conferenza di quelle
dichiarazioni all’accertamento correttamente condotto con
riferimento alle mansioni effettivamente svolte, non può che
derivarne la piena congruità della valutazione della Corte
territoriale operata sulla base di ciò che è stato effettivamente
riferito e della rispondenza di questo all’ambito dell’accertamento
da condurre, non potendosi validamente opporre all’inconsistenza
di quelle dichiarazioni, ritenute prive di utili specificazioni con
riguardo alla tipologia ed alla qualità degli interventi in cui è stato
impegnato il ricorrente, circa il connotarsi degli interventi operati
dal ricorrente come espressivi dei contenuti professionali
qualificanti il superiore inquadramento rivendicato la desumibilità
di tale dato dalla complessità dei mezzi navali su cui lo stesso ha
effettuato quegli interventi né tantomeno la richiesta di un
supplemento istruttorio, ostandovi la necessaria considerazione
della plausibilità logica e giuridica della decisione circa la
sufficienza dell’accertamento compiuto;
– che il secondo motivo si appalesa parimenti inammissibile, atteso
che, mentre non risulta impugnato il capo della sentenza che
rigetta, in quanto estranea alla domanda originaria, la pretesa al
pagamento delle retribuzioni relative al periodo dall’ottobre 1993
al giugno 1994, l’argomentazione, relativa al non essere
quietanzate le busta paga prodotte dalla Società, su cui il
ricorrente fonda il dedotto difetto di prova dell’eccezione di
adempimento, proposta dalla Società e accolta dalla Corte

2

territoriale, si rivela del tutto nuova in quanto proposta per la
prima volta in questa sede;
che il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, senza
attribuzione delle spese di lite per non aver la Società intimata
svolto alcuna attività difensiva;

C

34’c/L
di
Corte415etta- il ricorso. Nulla spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da
parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1
bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 25 ottobre 2017

” 311

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