Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2977 del 03/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 03/02/2017, (ud. 09/11/2016, dep.03/02/2017),  n. 2977

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29985-2014 proposto da:

B.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE MAZZINI 123, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO GIANNINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato UMBERTO CANTELLI, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

CITTA’ DI ROMA METRONOTTE SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L. P.I. (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA VIA BARBERINI 47, presso lo studio dell’avvocato

MARIALUCREZIA TURCO, che la rappresenta e difende, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6856/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/11/2013 R.G.N. 7181/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/11/2016 dal Consigliere Dott. LORITO MATILDE;

udito l’Avvocato CANTELLI UMBERTO;

udito l’Avvocato LUCANTONI SILVIA per delega verbale Avvocato TURCO

MARIA LUCREZIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’Appello di Roma confermava la sentenza resa dal Tribunale della stessa sede con cui era stata respinta la domanda proposta da B.G. nei confronti dell’Istituto di Vigilanza Città di Roma s.r.l., intesa a conseguire la declaratoria di illegittimità del licenziamento per giusta causa intimatogli in data 18/1/2007 con gli effetti reintegratori e risarcitori sanciti dalla L. n. 300 del 1970, art. 18.

Nel pervenire a tali conclusioni la Corte distrettuale osservava, per quanto in questa sede rileva, che gli addebiti mossi al dipendente concernevano l’avvenuta introduzione in cantiere, durante il servizio di piantonamento, di personale non autorizzato col quale egli si era a lungo trattenuto, e l’abbandono del servizio in anticipo rispetto al termine dell’orario di turno. Gli accertamenti relativi a siffatte mancanze erano stati espletati da agenzia investigativa e dovevano considerarsi del tutto legittimi, in quanto diretti ad accertare l’eventuale compimento da parte del lavoratore, di attività illecite esulanti dalla normale attività lavorativa, pur se commessi nel corso di essa. In tal senso, non risultava vulnerato il disposto di cui all’art. 3 st. lav. giacchè il controllo non mirava a verificare le modalità di adempimento della prestazione, bensì la presenza del lavoratore sul luogo di lavoro.

La cassazione di tale pronuncia è domandata dal B. sulla base di unico motivo illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..

Resiste con controricorso la Società cooperativa a r.l. Città di Roma Metronotte.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, artt. 2 e 3 e degli artt. 331 e 614 c.p.c., in relazione all’art. 360c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole in particolare, della interpretazione resa dal giudice della impugnazione in ordine alle disposizioni dello statuto dei lavoratori giacchè, nello specifico, i controlli occulti posti in essere dalla datrice di lavoro non erano intesi, così come affermato, ad accertare l’eventuale compimento di attività illecite diverse dall’adempimento della prestazione, ma l’inadempimento stesso degli obblighi connessi alla prestazione lavorativa della guardia giurata.

2. Deve in via pregiudiziale, esaminarsi la questione del difetto di legittimazione passiva sollevata dalla controricorrente la quale ha rimarcato la propria estraneità al giudizio evidenziando “l’errore in cui è incorsa parte ricorrente che ha confuso soggetti giuridici ben distinti ed autonomi fra loro”.

3. Deve in via ulteriore considerarsi, che il B. ha prodotto ai sensi dell’art. 372 c.p.c., copia di visura storica della Città di Roma Metronotte società Cooperativa (benchè in calce alla memoria depositata ex art. 378 c.p.c., fosse indicato il deposito altresì di copia verbale di assemblea societaria del 26 settembre 2012 non offerto, tuttavia, in produzione).

3.1 Ha al riguardo argomentato che la società cooperativa a r.l. Città di Roma Metronotte è parte legittimata passivamente nel presente giudizio in applicazione dell’art. 111 c.p.c. in quanto, con atto a rogito Notaio Dott. G.A. di Roma rep. n. 160307, Racc. 32116 del 26 settembre 2012, nelle more del giudizio di appello, si era resa cessionaria del ramo di azienda al quale era addetto all’epoca del licenziamento. Deduce, quindi che, “in applicazione della normativa sostanziale e processuale che governa da una parte, il trasferimento di azienda o di ramo di azienda ex art. 2112 c.c. e dall’altra, la successione a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c…”, il ricorso sarebbe stato ritualmente introdotto nei confronti della cessionaria Città di Roma Metronotte società cooperativa a r.l..

4. La tesi del ricorrente va disattesa, per i motivi di seguito esposti.

Occorre premettere che la produzione documentale espletata ai sensi dell’art. 372 c.p.c. è limitata, come innanzi accennato, ad una mera visura storica della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma (atto che si limita a riprodurre dati comunicati dalla società al di fuori della possibilità di controllo, cfr. Cass. 11/2/2014 n. 3026), non essendo corredata altresì dall’atto di notarile di cessione di ramo d’azienda richiamato in sede di memoria illustrativa.

Non sussistono, dunque, elementi documentali idonei a suffragare la tesi accreditata dal ricorrente, di una intervenuta successione a titolo particolare della odierna controricorrente, rispetto all’Istituto di Vigilanza Nuova Città di Roma, già parte del giudizio di merito.

Nell’ottica descritta, il presente ricorso è da ritenersi inammissibile giacchè risulta proposto nei confronti di chi, dalla sentenza impugnata, non risulta essere stato parte del giudizio di merito.

5. Nè può ritenersi che la costituzione nel giudizio di legittimità del “soggetto – terzo nei processo” che eccepisca il proprio difetto di legittimazione passiva possa avere efficacia sanante della nullità dell’impugnazione, non potendosi attribuire al comportamento di quest’ultimo – in assenza di riscontri probatori sulla intervenuta successione tra i soggetti, il cui onere incombe sulla parte ricorrente – la valenza di “ficta confessio” – della non contestazione, tanto da assimilare (inammissibilmente), quanto agli effetti sananti, la costituzione dell’intimato nel giudizio di cassazione a quella del convenuto (e dell’appellato) nel giudizio di merito (cfr. Cass. 16/3/2009 n. b6348 cui adde Cass. 16/1/2012 n. 520).

Peraltro, va considerata l’erroneità degli approdi ai quali è pervenuto il ricorrente sulla questione qui dibattuta giacchè, ove si fosse realmente verificata una successione a titolo particolare nel diritto controverso, dei soggetti coinvolti nella cessione di ramo d’azienda al quale deduce di essere stato addetto, non risulta ritualmente evocata in giudizio anche la parte originaria in conformità ai dettami di cui all’art. 111 c.p.c., comma 1, (cfr. Cass. 24/4/2012, n. 6471).

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ricorrono, infine,i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento – delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017

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