Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29769 del 12/12/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 29769 Anno 2017
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: CALAFIORE DANIELA

ORDINANZA

sul ricorso 10142-2012 proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

I.N.P.S.

SOCIALE C.F. 80078750587,

in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto rappresentato e difeso dagli
avvocati MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI, GIUSEPPINA
GIANNICO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2017
contro

3361

CENSI VINCENZO;
– intimato –

avverso

la

sentenza n.

1434/2011

della

CORTE

Data pubblicazione: 12/12/2017

D’APPELLO di ROMA, depositata il 20/04/2011 R.G.N.
11402/2007;

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

n.r.g. 10142/ 2012
lnps / Censi

RILEVATO
che con sentenza in data 15.2-20.4-2011 la Corte di Appello di Roma
ha riformato in parte, relativamente alla decorrenza dal 7.11.1995
anziché dal 1.1.1989, la sentenza del Tribunale della stessa sede di
totale accoglimento della domanda proposta da Vincenzo Censi al fine
di ottenere la corresponsione da parte dell’Inps dell’indennità percepita
quale cieco civile assoluto nella misura spettante ai grandi invalidi di

che avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso affidato ad un
motivo con il quale ha denunciato violazione e falsa applicazione degli
artt. 1 I. 406/1968, 1 1.682/1979, 1 d.p.r. 834/1981, 1,2 e 3 I. n.
656/1986, 2 I. 508/1988, 1 I. 342/1989, 1 I. 429/1991, d.p.r.915/1978
e delle relative tabelle come sostituite con quelle di cui alla legge
656/1986, in quanto l’Inps aveva sempre corrisposto le somme dovute
nella misura fissata dai decreti ministeriali annualmente emessi ed era
errato il riferimento, per i ciechi civili, alla tabella E lett. A bis
introdotta dalla legge n. 656/1986 ;
che Vincenzo Censi non ha opposto difese;
che il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
CONSIDERATO
Che come affermato da questa Corte anche con sentenze nn.
7089/2001 e 17453/2003, l’equiparazione dell’indennità di
accompagnamento goduta dai ciechi civili a quella prevista per i grandi
invalidi di guerra investe esclusivamente la misura della indennità
stessa e le relative modalità di adeguamento automatico, e non
comporta l’estensione ai ciechi civili dell’intero complesso delle misure
di assistenza predisposte a favore degli invalidi di guerra, che
comprendono l’assegno integrativo sostitutivo della prestazione di
accompagnatori militari, di cui all’art. 6 del d.P.R. 30 dicembre 1981,
n. 834, senza che tale mancata estensione realizzi una ingiustificata
disparità di trattamento, in considerazione di quanto affermato dalla
Corte Costituzionale (ordinanza n. 487 del 1988) sulla differenziazione
di situazioni tra gli invalidi civili e quelli di guerra, da ravvisare nella
obiettiva diversità dei presupposti che sono alla base del fatto
invalidante, scaturente, nel secondo caso, da eventi bellici, che

i

guerra secondo la tabella E lett. A/bis n. 1 d.p.r. 915/78;

n.r.g. 10142/2012
lnps / Censi

comportano anche un elemento risarcitorio, estraneo all’ipotesi della
invalidità civile;
che sulla stessa scia si pone quanto sostenuto da questa Corte con
sentenza n. 9926/2016 secondo cui la previsione di una equiparazione,
sia per la misura base che per l’adeguamento automatico è del tutto
conforme alle previsioni di cui allo stesso art. 1, comma 2, della legge
n. 429/1991;

17648/2016) che al fine di garantire la corretta determinazione
dell’indennità di accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti (la
quale, come già detto, deve corrispondere alla misura prevista per
l’indennità di assistenza ed accompagnamento spettante alle persone
affette da cecità bilaterale assoluta per causa di guerra) occorra
applicare la Tabella E lett. A) n.1 la quale prevede le “Alterazioni
organiche e irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità
bilaterale assoluta e permanente” e non quella di cui lett. A-bis n. 1 la
quale considera i soggetti che hanno subito “La perdita di ambo gli arti
superiori fino al limite della perdita delle due mani”;
che l’applicazione della tabella E lett. A) n.1 risulta testualmente
dall’art.1, comma 1 della legge 429/1991 che richiama l’indennità
spettante alle persone affette da cecità bilaterale assoluta e
permanente per causa di guerra e dall’art.2, comma 2 della legge
508/1988 che ai fini dell’importo spettante a ciechi civili assoluti
richiama quello “dell’indennità di accompagnamento percepita dai
ciechi di guerra ascritti alla tabella E, lettera A, n.1 allegata alla legge
medesima” (ovvero alla legge 6.10.1986 n. 656);
che non v’è dubbio, pertanto, che per l’art. 1, primo comma della legge
429/1991 che rinvia all’art. 3 della 6 ottobre 1986, n. 656, la misura
dell’indennità di assistenza ed accompagnamento cui commisurare
quella di accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti sia
soltanto quella stabilita dalla lett. A) n.1 e non altro;
che, sulla base di tali considerazioni, poiché risulta che la sentenza
impugnata non si sia attenuta ai prefati principi avendo applicato la
tabella E lett. A bis n.1 , la medesima va cassata ed il ricorso va deciso

2

che è stato inoltre di recente precisato da questa Corte ( Cass. n.

n.r.g. 10142/2012
Inps / Censi

nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ. con il rigetto
dell’originaria domanda;
che le spese vengono compensate poiché solo in epoca recente
questa Corte di legittimità si è pronunciata sulle questioni oggetto di
causa;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo

compensate le spese dell’intero processo.
Così deciso nella Adunanza camerale del 19 luglio 2017.
Il Presidente
Enrica l3Antoni

nel merito, rigetta la domanda proposta da Vincenzo Censi; dichiara

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