Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29768 del 29/12/2020

Cassazione civile sez. I, 29/12/2020, (ud. 29/09/2020, dep. 29/12/2020), n.29768

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3444/2017 proposto da:

M.M., M.F., nella qualità di eredi di

B.M., elettivamente domiciliati in Roma, Piazzale Don Luigi

Sturzo n. 9, presso lo studio dell’avvocato Nappi Giovanni,

rappresentati e difesi dall’avvocato D’Argenzio Fabio, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Sara Assicurazioni S.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Monte Zebio n. 28,

presso lo studio dell’avvocato Alessi Rosario Livio, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1094/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 21/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/09/2020 dal cons. Dott. VALITUTTI ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO che ha concluso per l’inammissibilità;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato D’Argenzio che ha chiesto

l’accoglimento;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato Alessi Rosario Livio che

si riporta.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.M. e M.F., quali eredi di B.M., hanno proposto ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4, della sentenza di questa Corte n. 1094/2016, depositata il 21 gennaio 2016, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso dai medesimi proposto avverso la decisione di appello n. 3143/2011, emessa dal Tribunale di Latina il 13/12/2011.

2. La Sara Assicurazioni s.p.a., controparte dei M. nel giudizio conclusosi con la sentenza oggetto di ricorso per revocazione, si è costituita nel presente giudizio, concludendo per l’inammissibilità o per il rigetto del ricorso. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso, M.M. e M.F. deducono che questa Corte, nella sentenza n. 1094/2016, sarebbe incorsa in errore revocatorio, avendo erroneamente affermato che l’originario ricorso per cassazione proposto dagli istanti nei confronti della sentenza di appello n. 3143/2011 – sarebbe stato tardivamente proposto, ossia oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 325 c.p.c., comma 2. Ed invero, secondo la Corte, la predetta sentenza di appello sarebbe stata notificata il 16 febbraio 2012, mentre il ricorso per cassazione sarebbe stato notificato – alla appellante defunta, presso il procuratore costituito – solo in data 16 aprile 2012, “ovvero oltre il sessantesimo giorno dalla notifica della sentenza”. La Corte di cassazione, a parere dei ricorrenti, sarebbe, pertanto, incorsa in palese errore revocatorio, essendo del tutto evidente, giacchè l’anno 2012 era bisestile, che il ricorso era stato notificato il sessantesimo giorno dalla notifica della pronuncia di appello e, quindi, nel termine di legge.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Va osservato, infatti, che, in tema di impugnazioni civili, mentre l’errore del giudice che si estrinseca nell’erronea manifestazione della volontà di tipo ostativo (errore materiale o di calcolo) è rimediabile in sede di correzione, l’errore vizio rileva o come errore di valutazione (o vizio logico), denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ovvero come errore revocatorio, consistente, ove commesso dalla Corte di Cassazione, nell’erronea percezione degli atti di causa (e in particolare nella supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa oppure nella supposizione dell’inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita). Sempre che – a norma dell’artt. 395 c.p.c., n. 4), – l’evento su cui cade l’errore non abbia costituito un punto controverso in ordine al quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunziato (art. 391 bis c.p.c. e art. 393 c.p.c., comma 1, n. 4) (Cass., 13/04/2005, n. 7647; Cass., 24/07/2012, n. 12962).

2.2. Nel caso di specie – come rilevato dalla Sara Assicurazioni, e come si evince dall’esame degli atti – la notifica del ricorso per cassazione avverso la decisione di appello è stata effettuata il 19 aprile 2012, ossia ben oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza di appello (16 febbraio 2012), con la conseguenza che il ricorso è stato correttamente dichiarato tardivo da questa Corte nella sentenza n. 1094/2016. Ne discende che l’indicazione in tale sentenza della data del 16 aprile 2012, quale data di notifica del ricorso, anzichè di quella del 19 aprile 2012, costituisce un mero errore materiale, emendabile in questa sede ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., ma la cui correzione comporta la conferma, non la revocazione della sentenza.

3. Per tutte le ragioni suesposte, il ricorso per revocazione deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente soccombente alle spese del presente giudizio.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente, in favore della controricorrente, alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2020

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