Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29768 del 19/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 19/11/2018, (ud. 31/05/2018, dep. 19/11/2018), n.29768

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 796/2013 proposto da:

MINISTERO DELLA DIFESA, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12

ope legis;

– ricorrente –

contro

B.M., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

BOCCA DI LEONE N. 78, presso lo studio dell’avvocato ERNESTO STICCHI

DAMIANI, che li rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

M.S., M.C., M.E.,

M.D., P.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

BOCCA DI LEONE N. 78, presso lo studio dell’avvocato ERNESTO STICCHI

DAMIANI, che li rappresenta e difende giusta giusta delega in atti

(atto di costituzione del 29/11/17);

– resistenti con mandato –

E SUL RICORSO SUCCESSIVO SENZA NUMERO DI R.G. proposto da:

MINISTERO DELLA DIFESA C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12

ope legis;

– ricorrente successivo –

contro

T.M., T.L., nella qualità di eredi di

T.C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE N. 78,

presso lo studio dell’avvocato ERNESTO STICCHI DAMIANI, che li

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrenti al ricorso successivo –

avverso la sentenza n. 2245/2012 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 24/07/2012 R.G.N. 3537/2011.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte di Appello di Lecce ha respinto gli appelli proposti dal Ministero della Difesa e dagli attuali controricorrenti avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che, adito da B.M. e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe, tutti dipendenti civili del Ministero, aveva quantificato l’indennità di impiego operativo di campagna di cui della L. n. 78 del 1985, art. 3, comma 1 e del D.P.R. n. 394 del 1995, art. 5, ed aveva condannato l’amministrazione convenuta al pagamento degli importi a detto titolo dovuti con decorrenza dal 1 luglio 1998;

2. la Corte territoriale, dopo avere premesso che in linea astratta e generale l’indennità in questione è riservata al solo personale militare, ha evidenziato che nella specie la corretta interpretazione delle norme sopra richiamate non poteva essere opposta agli originari ricorrenti, perchè era passata in giudicato la sentenza n. 2307/2006 della stessa Corte di Appello di Lecce che, seppure sulla base di un’esegesi erronea delle norme, aveva accertato e dichiarato il diritto dei dipendenti civili del Ministero a percepire l’indennità, diritto che non poteva essere rimesso in discussione, avendo il nuovo giudizio ad oggetto solo la liquidazione del quantum;

3. il giudice d’appello, per quel che qui ancora rileva, ha ritenuto non fondati i motivi di gravame proposti dal Ministero ed ha evidenziato che il Tribunale aveva correttamente quantificato l’indennità, sulla base della disposta consulenza tecnica d’ufficio;

4. ha ritenuto, in particolare, che non era stata sommata l’indennità stessa a quella di impiego operativo prevista dalla L. n. 78 del 1993, art. 2, in quanto l’art. 3 della stessa Legge, che riguarda l’impiego operativo per reparti di campagna, commisura il trattamento economico al 115% dell’indennità disciplinata dal richiamato art. 2, al quale, quindi, era stato fatto riferimento solo ai fini della parametrazione e senza operare alcuna sommatoria;

5. la Corte leccese ha poi evidenziato che correttamente il Tribunale aveva quantificato l’indennità a far tempo dal 1 luglio 1998, giacchè non poteva “la sentenza limitare il beneficio ad un quinquennio non essendo stata proposta alcuna eccezione di prescrizione”;

6. per la cassazione della sentenza il Ministero della Difesa ha proposto un primo ricorso, affidato a due motivi, notificato a tutti gli appellanti indicati nell’intestazione della sentenza impugnata;

7. successivamente il Ministero, premesso che la Corte di Appello di Lecce aveva disposto la correzione della sentenza, includendo anche il nominativo di T.C., inizialmente non indicato nella intestazione, ha esteso a quest’ultimo il ricorso, con atto notificato il 5 novembre 2013;

8. al ricorso hanno opposto difese i controricorrenti indicati in epigrafe;

9. con distinti atti di intervento si sono costituiti in giudizio T.M. e T.L., eredi di T.C., nonchè M.S., C., E., D. e P.G., eredi di M.T..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. entrambi i ricorsi denunciano con il primo motivo “violazione e falsa applicazione degli artt. 324 e 112 c.p.c., art. 2909 c.c., della L. 23 marzo 1983, n. 78, artt. 2 e 3, D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394, art. 5” perchè il giudizio era stato instaurato dai dipendenti per la quantificazione delle somme spettanti sulla base del precedente giudicato, sicchè la Corte territoriale, quanto all’an, avrebbe dovuto attenersi strettamente alla precedente statuizione, che non riguardava l’indennità prevista dalla L. n. 78 del 1983, art. 2, ma solo quella disciplinata dal successivo art. 3;

1.1. il Ministero sostiene, in sintesi, che l’indennità di campagna consiste in una maggiorazione (inizialmente del 15%, poi elevata al 20% ed infine al 25%) della indennità operativa di cui all’art. 2, sicchè agli stessi doveva essere riconosciuta solo detta maggiorazione, da moltiplicare per gli anni di servizio prestati, non potendo, invece, riconoscersi anche l’importo base, in quanto i ricorrenti non avevano mai domandato l’indennità prevista dal richiamato art. 2;

2. la seconda censura, egualmente formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, addebita alla sentenza impugnata “violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., artt. 2907,2934 e 2948 c.c.” ed evidenzia che gli originari ricorrenti avevano agito per il riconoscimento del diritto a fruire dell’indennità spettante al personale militare, senza fornire alcuna indicazione temporale in relazione al diritto vantato che, quindi, poteva essere attribuito solo a partire dalla domanda giudiziale;

2.1. avevano conseguentemente errato il Tribunale e la Corte di Appello nel ritenere che il precedente giudicato avesse accertato il diritto a decorrere dal 30 giugno 1998, perchè a detta data si era fatto riferimento solo ai fini della giurisdizione;

2.2. ben poteva, pertanto, il Ministero eccepire la prescrizione nel giudizio sul quantum che, in ragione della fondatezza dell’eccezione stessa, poteva essere liquidato solo a far tempo dal 3 luglio 2002;

3. occorre preliminarmente rilevare che si discute in questa sede della sola quantificazione dell’indennità di impiego operativo di campagna, di cui alla L. n. 78 del 1985, art. 3, comma 1 e del D.P.R. n. 394 del 1995, art. 5, riconosciuta in favore dei controricorrenti dalla sentenza n. 2307/2006 della Corte di Appello di Lecce, pacificamente passata in giudicato, sicchè non rileva il principio di diritto recentemente affermato da questa Corte con la sentenza n. 8254/2016, posto che la formazione del giudicato sull’an della pretesa impedisce di riesaminare nel giudizio sul quantum le questioni inerenti la sussistenza del diritto;

4. quanto alle censure che si fondano sulla sentenza n. 2307/2006 della Corte di Appello di Lecce e sugli atti del precedente giudizio, i motivi di ricorso sono entrambi inammissibili perchè formulati senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione imposti dall’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4;

4.1. questa Corte ha già affermato, e va qui ribadito, che “poichè la sentenza prodotta in un giudizio per dimostrare l’esistenza di un giudicato esterno rilevante ai fini della decisione assume rispetto ad esso – in ragione della sua oggettiva intrinseca natura di documento – la natura di una produzione documentale, il requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione indicato dall’art. 366 c.p.c., n. 6, concerne, in tutte le sue implicazioni, anche una sentenza prodotta nel giudizio di merito, riguardo alla quale il motivo di ricorso per cassazione argomenti la censura della sentenza di merito quanto all’esistenza, alla negazione o all’interpretazione del suo valore di giudicato esterno” (Cass. n. 21560/2011 e negli stessi termini Cass. n. 12658/2014);

4.2. è stato precisato anche che l’interpretazione del giudicato esterno può essere effettuata direttamente dalla Corte di cassazione con cognizione piena ma a condizione che il giudicato sia riprodotto nel ricorso per cassazione, con richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo, atteso che quest’ultimo, isolatamente considerato, non può essere sufficiente alla comprensione del comando giudiziale (Cass. n. 5508/2018 e negli stessi termini Cass. 10537/2010 e Cass. 26627/2006);

4.3. nel caso di specie il Ministero ricorrente si è limitato a trascrivere solo uno stralcio minimo della sentenza invocata ed inoltre non ha precisato da chi, dove e con quali modalità la stessa era stata prodotta, nè ha depositato il documento unitamente al ricorso per cassazione;

4.4. anche le censure che si fondano sul contenuto degli atti difensivi del giudizio sull’an presentano il medesimo difetto di specificazione e di allegazione, giacchè il ricorrente non riporta nel ricorso, neppure parzialmente, detti atti nè fornisce indicazioni per il pronto reperimento degli stessi;

5. il ricorso è, poi, infondato nella parte in cui sostiene che poteva essere riconosciuta la sola maggiorazione prevista dalla L. n. 78 del 1983, art. 3 e non anche l’indennità di impiego operativo disciplinata dall’art. 2 della stessa legge;

5.1. detta ultima disposizione prevede che “al personale militare dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, salvo i casi previsti dagli artt. 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, spetta l’indennità mensile di impiego operativo di base nelle misure stabilite dall’annessa tabella 1^ per gli ufficiali e i sottufficiali e nella misura di Lire 50.000 per gli allievi delle accademie militari e per i graduati e i militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati”;

5.2. l’art. 3 della legge richiamata disciplina, invece, l’indennità di impiego operativo per i reparti di campagna e stabilisce che ” agli ufficiali e ai sottufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità di campagna appresso indicati spetta l’indennità mensile di impiego operativo nella misura del 115 per cento di quella stabilita dell’art. 2, comma 1, rispettivamente per l’ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianità di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate alla nota b) dell’annessa tabella 1^”;

5.3. infine l’art. 17, intitolato “norme di corresponsione e cumulabilità delle indennità”, prevede che “le indennità previste dai precedenti artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole e le eccezioni stabilite dalla presente legge non sono cumulabili fra loro.”;

5.4. le indennità di cui agli artt. 2 e 3 della legge costituiscono, quindi, emolumenti distinti e non cumulabili fra loro, sicchè il richiamo contenuto nell’art. 3 all’importo riconosciuto dall’art. 2 ha la sola finalità di determinare il quantum del trattamento accessorio, partendo dall’importo base dell’indennità di impiego operativo e maggiorandolo;

5.5. non ha pregio la tesi del Ministero, a detta del quale andava riconosciuta la sola maggiorazione, per non avere gli originari ricorrenti richiesto anche l’indennità di cui all’art. 2, posto che, per espressa volontà del legislatore, gli stessi erano tenuti ad optare per il trattamento più favorevole;

6. il ricorso va, pertanto, rigettato con conseguente condanna del Ministero della Difesa al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità liquidate complessivamente come da dispositivo;

6.1. non sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perchè la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate complessivamente in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5000,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 31 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA