Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29768 del 12/12/2017
Civile Ord. Sez. L Num. 29768 Anno 2017
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: MANCINO ROSSANA
ORDINANZA
sul ricorso 11440-2012 proposto da:
MARCHIO CARMINE, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA PIAN DI SCO 68-A, presso lo studio dell’avvocato
FRANCESCO ANTONIO PUCCIO, rappresentato e difeso
dall’avvocato VINCENZO PUCCIO, giusta delega in atti;
– ricorrente contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
I.N.P.S.
2017
3356
SOCIALE
C.F.
80078750587
in
persona
del
suo
Presidente e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA
29 presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto
rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI,
Data pubblicazione: 12/12/2017
CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, giusta delega
in calce alla copia notificata del ricorso;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1222/2011 della CORTE
D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 05/12/2011
Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.
R.G.N. 805/09;
R.G. 11440/2012
RILEVATO
1. che, con sentenza in data 5 dicembre 2011, la corte di Appello di
Catanzaro, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha
riconosciuto
il
diritto
dell’attuale
ricorrente
all’indennità
di
accompagnamento dal 15 giugno 2002 al 10 ottobre 2005, dichiarando
prescritti i ratei maturati antecedentemente a giugno 2002;
3 novembre 1993, accolta dall’INPS il 9 febbraio 1995 senza che il
beneficio venisse erogato, la domanda presentata il 22 settembre 2005
costituiva nuova domanda amministrativa e l’unico atto di diffida, e
messa in mora, risultava notificato all’INPS il 15 giugno 2007, con la
conseguenza che risultavano prescritti, per decorso della prescrizione
quinquennale, tutti i ratei dovuti fino alla predetta data;
3. che avverso tale sentenza Marchio Carmine ha proposto ricorso affidato
a tre motivi, al quale non ha opposto difese L’INSP, che ha conferito solo
procura in calce alla copia notificata del ricorso ;
4.
che il P.G. ha richiesto l’accoglimento del primo motivo, assorbiti gli
altri;
CONSIDERATO
5.
che con i motivi di ricorso, deducendo violazione degli artt. 2946,2948
cod.civ., art. 129, comma 1, r.d.l. n.1827/1935 e vizio di motivazione
(primo motivo), violazione dell’art. 38, comma 1, lett.d, n.2 ,e comma
4, L.n.111/2011 (secondo motivo), violazione dell’art. 2943 cod.civ. e
vizio di motivazione (terzo motivo), il ricorrente si duole che la Corte di
merito abbia applicato, alla specie, la prescrizione quinquennale in luogo
di quella decennale ed abbia erroneamente collocato, nel tempo, il
momento interruttivo della prescrizione e la costituzione in mora del
debitore, trascurando di considerare il documento (datato 12 maggio
2006) dal quale si evinceva il riconoscimento, da parte dell’ INPS,
dell’interruzione della prescrizione in data 25 maggio 2005;
6.
che ritiene il Collegio si debba accogliere il ricorso;
1
2. che, per la Corte di merito, all’esito della domanda amministrativa del
7.
che, quanto al termine prescrizionale, questa Corte ha già affermato
che: « I ratei delle prestazioni previdenziali e assistenziali non liquidati
sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, e non a quella
quinquennale che presuppone la liquidità del credito, da non intendersi
secondo la nozione comune ricavabile dall’art. 1282 c.c., bensì quale
effetto del completamento del procedimento amministrativo di spesa
messa a disposizione dell’avente diritto delle relative somme come
emerge dall’art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935, secondo cui si
prescrivono in cinque anni a favore dell’istituto le sole rate di pensione
“non riscosse” » (così Cass. n. 2563/2016);
8.
che, nella specie, la messa a disposizione dei ratei nei termini indicati
non risulta specificata dalla Corte di merito, con la conseguenza che
trova applicazione il termine decennale di prescrizione;
9.
che il secondo motivo, incentrato espressamente su disposizioni
normative che si asserisce essere state presumibilmente prese in esame
dalla Corte di merito e non poste a fondamento del decisum, rimane
assorbito;
10. che, inoltre, quanto al terzo motivo, svolto nel rispetto degli oneri di
doverosa puntualizzazione della sede processuale in cui il documento
evocato è rinvenibile, il momento interruttivo della prescrizione si colloca
in epoca antecedente a quella stabilita dalla Corte territoriale e, in
particolare, in data 26 maggio 2005, come riconosciuto dall’ Istituto di
previdenza con missiva, in atti e trascurata dai giudici del gravame, in
data 12 maggio 2006;
11.
che la sentenza va, pertanto, cassata e, per non essere necessari
ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con
il riconoscimento del diritto di Marchio Carmine all’indennità di
accompagnamento dal 26 maggio 1995 al 10 ottobre 2005;
12. che le spese dell’intero processo vengono regolate come da dispositivo,
secondo la regola della soccombenza, con distrazione in favore
dell’avvocato Vincenzo Puccio dichiaratosi antistatario;
2
(procedimento di contabilità, diverso da quello di liquidazione), con
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo
nel merito, riconosce il diritto di Marchio Carmine all’indennità di
accompagnamento dal 26 maggio 1995 al 10 ottobre 2005; condanna
l’INPS al pagamento delle spese processuali, da distrarsi in favore
dell’avvocato Vincenzo Puccio, liquidate in euro 1.200,00, di cui euro
800,00 per onorari, per il primo grado; in euro 1.400,00 , di cui euro
professionali ed euro 200,00 per esborsi, per il giudizio di legittimità.
Così deciso nella Adunanza camerale del 19 luglio 2017
Il Presidente
IL CAN
Maria
LiERE
iacoia
EnriTD’Antqnio
1.000,00 per onorari, per l’appello; in euro 3.000,00 per compensi