Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29767 del 19/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 19/11/2018, (ud. 31/05/2018, dep. 19/11/2018), n.29767

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15405/2013 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati

ELISABETTA LANZETTA, CHERUBINA CIRIELLO, FRANCESCA FERRAZZOLI,

GIUSEPPINA GIANNICO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

N.M., R.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

IPPOLITO NIEVO 61, presso lo studio dell’avvocato ROSSELLA DE

ANGELIS, rappresentati e difesi dall’avvocato SERGIO CIANNELLA,

giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

R.M., L.L., Z.A.,

S.G.C., P.M., F.S.;

– intimati –

e contro

P.D., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA IPPOLITO NIEVO 61, presso lo studio dell’avvocato ROSSELLA DE

ANGELIS, rappresentati e difesi dall’avvocato SERGIO CIANNELLA,

giusta delega in calce alla memoria;

– resistenti con mandato –

avverso la sentenza n. 637/2012 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 11/06/2012 R.G.N. 660/2010.

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Giudice del lavoro del locale Tribunale, che aveva accolto la domanda proposta dai nominati in epigrafe diretta al riconoscimento delle differenze retributive tra la posizione C1 e la posizione C3 relativamente al periodo dal (OMISSIS), oltre accessori, per lo svolgimento di fatto di mansioni proprie della superiore qualifica.

2. I lavoratori, tutti dipendenti amministrativi dell’INPS in servizio presso varie sedi della Toscana, avevano prospettato che, a seguito del superamento di prova concorsuale, erano stati assunti dall’INPS in posizione Cl a decorrere dal (OMISSIS) con “profilo di ingresso alla funzione ispettiva” e di essere stati poi inquadrati in posizione C3, ma solo nel 2004, pur a fronte dello svolgimento sin dall’assunzione delle funzioni proprie della superiore qualifica.

3. La Corte territoriale, premesso che il diritto alla corretta remunerazione per lo svolgimento di mansioni superiori non è condizionato dall’esistenza di provvedimenti formali dell’Amministrazione, ha posto a fondamento del decisum le seguenti considerazioni: la prova testimoniale aveva consentito di accertare che le pratiche ispettive erano assegnate alla coppia di ispettori (un ispettore C3 e un ispettore C1), i quali, in totale autonomia, decidevano come meglio realizzare il loro lavoro, di modo che ben poteva accadere che alcune di esse fossero gestite dal neo-ispettore; dopo un iniziale corso in sede regionale, durante il quale i nuovi ispettori erano stati affiancati a quelli di maggiore anzianità, i primi erano stati sottoposti ad esame di verifica, all’esito del quale erano divenuti ispettori, dopodichè essi erano entrati in forza come ispettori nelle sedi assegnate ed erano stati inseriti nelle copie istituzionali, composte dai neo-assunti e dagli ispettori di maggiore anzianità; questa modalità di impiego del personale ispettivo costituiva una costante dell’organizzazione e non una modalità messa in atto per agevolare l’ingresso dei nuovi ispettori; tutti i testi escussi avevano confermato che l’ispettore, una volta ricevuta una delle pratiche assegnate alla coppia, agiva in totale autonomia, svolgendo gli stessi adempimenti istituzionali; il Capo dell’ufficio ispettivo, escusso come teste, aveva affermato che dalla sede centrale provenivano le disposizioni per l’esecuzione di ispezioni straordinarie nelle quali non si distinguevano gli ispettori a seconda dell’anzianità; poteva accadere che gli ispettori neo-assunti e quelli di maggiore anzianità si confrontassero o scambiassero vedute e riflessioni in merito alle ispezioni a carico di ciascuno, ma senza limitazione dell’autonomia dei singoli operatori; il verbale conclusivo doveva essere redatto e sottoscritto da entrambi, evidentemente in posizione paritaria; gli stessi testi avevano escluso che l’ispettore anziano avesse una qualche forma di controllo del lavoro svolto da quelli di nomina più recente.

4. Avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso affidato a tre motivi, al quale i lavoratori hanno opposto difese con controricorso.

5. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., (inserito dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1,lett. f, conv. in L. n. 25 ottobre 2016, n. 197).

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo l’Inps denuncia violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, degli artt. 1362 c.c. e segg., in relazione all’interpretazione delle declaratorie contrattuali (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e omesso esame di fatti decisivi per la controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) per avere la Corte territoriale omesso di esaminare le istanze istruttorie già svolte in primo grado dall’Istituto, dirette all’escussione come testi dei direttori delle sedi provinciali della Toscana e dei responsabili della vigilanza. Assume che attraverso tale prova sarebbe stato possibile acclarare che l’affiancamento dei colleghi con maggiore anzianità di servizio costituiva l’indefettibile presupposto per lo svolgimento dell’attività di vigilanza in addestramento da parte dei nuovi assunti, i quali avevano necessità di confrontarsi, chiedere consigli, indicazioni, suggerimenti sulle modalità concrete delle ispezioni da svolgere, sempre in coppia con l’ispettore anziano. Contesta che le mansioni svolte dai ricorrenti, quali accertate in giudizio, siano sussumibili nella declaratoria contrattuale del livello C3, il quale richiede lo svolgimento delle attività di vigilanza nei confronti delle aziende in piena autonomia, acquisibile solo attraverso l’esperienza professionale. Eccepisce l’assenza totale della disamina del mansionario descritto nel CCNL 2001.

2. Il secondo e il terzo motivo denunciano sotto altri profili violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 165 del 2001, art. 52. L’Inps assume che i trentasei ricorrenti, neo-ispettori di vigilanza, con l’azione collettiva intrapresa, non avevano dimostrato la sussistenza, nel periodo dal (OMISSIS), degli elementi costitutivi del loro diritto: dalle dichiarazioni dei testi era emerso soltanto che nessuno degli ispettori svolgeva attività ispettiva isolatamente e che i Responsabili dei settori vigilanza, proprio consapevoli della presenza di un ispettore di nuova nomina, formavano le coppie affiancando sempre un ispettore neo-assunto con uno di provata esperienza, al fine di consentire l’addestramento; in tale contesto, l’accrescimento professionale non può essere confuso con l’attribuzione di mansioni delle qualifiche superiori, in quanto costituisce un processo formativo realizzato in adempimento di uno dei fondamentali obiettivi fissati per tutte le Pubbliche Amministrazioni. Deduce l’Istituto che l’esame della disciplina contrattuale dimostra la particolarità del percorso formativo del personale del profilo ispettivo, volto ad assicurare ad un ispettore piena autonomia operativa. Sotto altro profilo, denuncia violazione dell’art. 52 cit. in relazione all’art. 36 Cost., per non avere la Corte territoriale esaminato se la retribuzione percepita fosse proporzionata e sufficiente ai sensi del dettato costituzionale.

3. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente, sono fondati nei termini che seguono.

4. Il CCNL enti pubblici non economici prevede che il personale appartenente all’Area C, “opera strutturalmente nel processo produttivo ed è competente a svolgere tutte le fasi del processo” e, tra le varie competenze, “Esplica funzioni specialistiche… di vigilanza ispettiva”. L’accesso dall’esterno nelle posizioni C1 e C3 avviene mediante pubblico concorso. Nell’Area C “si inseriscono, a diversi gradi di sviluppo delle conoscenze e delle competenze richieste, ruoli organizzativi tra loro ampiamente fungibili, articolati su figure sia di tipo gestionale (…), sia di tipo professionale (….) operanti a livelli di responsabilità di diversa ampiezza secondo lo sviluppo del curriculum”.

4.1. Ponendo a confronto le declaratorie delle posizioni C3 e C1, quanto alle conoscenze, si rileva che il livello superiore richiede “padronanza della cultura di impresa”, laddove alla posizione C1 corrisponde il “possesso di una cultura di impresa”; la posizione C3 richiede “elevata esperienza pratica, conoscenze approfondite delle tecniche e delle metodologie necessarie per il governo del sistema aziendale, orientamento al risultato, possesso di skills professionali adeguati alla complessità del contesto aziendale e fondate sulla conoscenza delle leve gestionali”, laddove al livello C1 corrisponde “conoscenza approfondita del ruolo dell’ente…conoscenza approfondita delle normative, delle regole e dei principi organizzativi…nonchè dei vincoli esterni da rispettare…” e, quanto al processo o processi di pertinenza, “conoscenze professionali di base”.

4.2. Quanto ai contenuti attitudinali, alla posizione C3 corrisponde la “capacità di gestire e regolare i processi di produzione sulla base di una visione globale dei processi produttivi della struttura organizzativa di appartenenza”, mentre alla posizione Cl corrispondono “conoscenze ed esperienze idonee ad assicurare la capacità di gestire e regolare i processi di produzione”. Il superiore livello è proprio di colui che ha “attitudini al “problem solving”, rapportate al particolare livello di responsabilità;…. capacità di gestire teams di lavoro anche interfunzionali guidando e motivando gli appartenenti al gruppo”. Alla posizione C1 corrispondono “attitudini al “problem solving” rapportate al particolare livello di responsabilità;… attitudine alla cooperazione e all’integrazione nel gruppo”.

5. Dall’esame delle declaratorie risulta che alle posizioni C1 e C3 corrispondono livelli differenziati di responsabilità e di sviluppo di conoscenze. Quanto al livello di competenze e conoscenze, alla posizione Cl corrisponde il possesso di conoscenze professionali di base relative ai processi di pertinenza, unitamente alla conoscenza della normativa di settore, mentre alla posizione C3 corrisponde il possesso di skills professionali adeguati alla complessità del contesto aziendale, padronanza della cultura di impresa ed elevata esperienza pratica. Inoltre, il C3 guida un team di lavoro, mentre alla posizione C1 corrisponde il dipendente con attitudine alla cooperazione e all’integrazione nel gruppo.

6. La Corte di appello ha sostanzialmente ritenuto che, seppure gli attuali ricorrenti non fossero muniti di una anzianità di servizio, atta a incrementare l’esperienza pratica di cui parla la declaratoria contrattuale della posizione C3, lo stesso datore di lavoro aveva ritenuto di far operare gli stessi, inquadrati in posizione C1, con modalità operative del tutto coincidenti a quelli degli ispettori con maggiore anzianità, con i quali i primi lavoravano in coppia. La Corte territoriale ha pure escluso che gli ispettori con inquadramento in C3 svolgessero funzione di controllo del lavoro svolto dagli ispettori di nomina più recente.

7. Tuttavia, la circostanza, pacifica in giudizio, che gli uni e gli altri svolgessero gli stessi adempimenti istituzionali non integra l’operazione di confronto tra mansioni in concreto svolte e contenuti professionali della declaratoria contrattuale del superiore livello, come invece richiesto dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della verifica della corrispondenza qualitativa e quantitativa della mansioni D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 52. In mancanza di tale confronto, in cui si esprime al sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta, resta irrilevante che le mansioni fossero analoghe o identiche a quelle assegnate ad un altro dipendente, inquadrato nella superiore qualifica.

8. Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell’inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell’accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell’individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. Nel giudizio relativo all’attribuzione di una qualifica superiore, l’osservanza del c.d. criterio “trifasico”, da cui non si può prescindere nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell’inquadramento del lavoratore, non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni (cfr. Cass. n. 18943 del 2016, n. 20272 del 2010).

8.1. Nella specie, la Corte territoriale non si è attenuta a tali principi, omettendo di valutare la riconducibilità delle mansioni all’uno o all’altro profilo di inquadramento, alla luce del CCNL e del contratto collettivo integrativo. Tale considerazione ha carattere assorbente di ogni altro rilievo e impone la cassazione con rinvio alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame della domanda attenendosi al seguente principio di diritto e provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità: “Alla posizione C3 e alla posizione C1 del CCNL comparto enti pubblici non economici corrispondono livelli differenziati di responsabilità e di sviluppo di conoscenze: alla posizione C1 corrisponde il possesso di conoscenze professionali di base relative ai processi di pertinenza, unitamente alla conoscenza della normativa di settore, mentre alla posizione C3 corrisponde il possesso di skills professionali adeguati alla complessità del contesto aziendale, padronanza della cultura di impresa ed elevata esperienza pratica. Inoltre, il C3 guida un team di lavoro, mentre alla posizione C1 corrisponde il dipendente con attitudine alla cooperazione e all’integrazione nel gruppo”.

9. Stante l’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell’INPS ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (legge di stabilità 2013).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 31 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2018

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