Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29767 del 15/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 15/11/2019, (ud. 26/06/2019, dep. 15/11/2019), n.29767

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25893-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

OMI OFFICINA MECCANICA ITALIANA SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

EUROPA 100, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO PANUNZI,

rappresentata e difesa dall’avvocato BRUNO PETTINARI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 717/1/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ANCONA, depositata il 03/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con tre distinti avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 2004, 2005, 2006 la Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Macerata contestava alla Società PADAV s.r.l. (ora O.M.I. Officina Meccanica Italiana s.r.l.), affittuaria dell’azienda della ditta individuale “Padav di A.P.”, l’indebita detrazione dell’IVA in ragione della perdita della qualifica di imprenditore della concedente che aveva concesso in affitto l’unica azienda posseduta.

Contro tali avvisi la società proponeva ricorso innanzi alla CTP di Macerata, la quale accoglieva, qualificando il corrispettivo dell’affitto dell’azienda come reddito di impresa.

Contro tale pronuncia l’Agenzia delle Entrate proponeva appello chiedendone la riforma.

Con la pronuncia in epigrafe la CTR Marche, rigettando l’appello, riteneva che l’errore della ditta concedente nell’assoggettare ad IVA i canoni di affitto non potesse ripercuotersi sulla detraibilità dell’IVA. Non era infatti corretto pretendere dalla affittuaria la verifica sulla sussistenza della qualifica di imprenditore in capo alla cedente, spettando all’amministrazione fiscale dimostrare gli elementi oggettivi che consentissero di concludere che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’uso dell’ordinaria diligenza, che l’operazione invocata si iscriveva in un’evasione commessa dal concedente.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La società intimata ha resistito con controricorso.

Col primo motivo l’Ufficio deduce la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, in relazione agli artt. 2727 e 2729 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

La CTR avrebbe fatto mal governo dei principi regolatori in materia di IVA, e specificamente del principio di neutralità, omettendo, inoltre una valutazione complessiva degli elementi presuntivi dedotti dall’Ufficio, indicativi della consapevolezza della società cessionaria che l’operazione invocata a fondamento della detrazione si iscriveva in un’evasione commessa dalla ditta cedente.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, DELL’ art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

La ricorrente lamenta che la CTR Marche sarebbe incorsa nel vizio di omessa pronuncia, laddove ha confermato l’annullamento integrale dell’avviso di accertamento reso dalla CTP di Macerata senza considerare le altre contestazioni fatte al contribuente – e riproposte nei motivi di appello dall’Ufficio come vizio di omessa pronuncia – nell’atto impositivo relative alla deduzione di costi non di competenza per l’anno di imposta 2006, alla deduzione di diversi costi non documentati, alla indebita detrazione IVA relativamente ad operazioni non inerenti nonchè alla deduzione di Iva non detratta per prestazioni alberghiere.

Il secondo motivo, che va esaminato con priorità per ragioni di ordine logico, è fondato.

Invero, in tema di omessa pronuncia sui rilievi dedotti in appello, questa Corte è ferma nel ritenere che “Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto” (Cass., Sez VI, n. 28308/2018; Cass., Sez. V, n. 7653/2012).

Ancora, in tema di violazione dell’art. 112 c.p.c., è consolidata l’opinione di questa Corte per cui “Nel giudizio di legittimità va tenuta distinta l’ipotesi in cui si lamenti l’omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l’interpretazione che ne ha dato il giudice del merito. Nel primo caso, si verte in tema di violazione dell’art. 112 c.p.c., e si pone un problema di natura processuale, per la soluzione del quale la S. C. ha il potere-dovere di procedere all’esame diretto degli atti onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiesta” (Cass., nn. 30684/2017, 21784/2015, 22952/2015).

Orbene, nel caso di specie risulta evidente come la CTR abbia disatteso i superiori principi.

Ed invero, come risulta dall’atto di impugnazione riprodotto ai fini dell’autosufficienza nel ricorso per cassazione dell’Agenzia, quest’ultima, nell’impugnare la decisione di primo grado, aveva specificamente dedotto che l’originario avviso di accertamento era stato emesso non solo con riferimento alla indetraibilità dell’IVA relativa al contratto di affitto di azienda, ma anche in relazione alla deduzione di costi non di competenza per l’anno di imposta 2006, alla deduzione di diversi costi non documentati, all’indebita detrazione IVA rispetto ad operazioni non inerenti nonchè alla deduzione di Iva non detratta per prestazioni alberghiere (pp. 12 e ss. del ricorso per cassazione).L’Agenzia si era pertanto doluta della decisione impugnata, nella parte in cui aveva annullato l’intera pretesa fiscale senza esaminare gli elementi ulteriori sui quali si era fondata la ripresa fiscale.

Orbene, rispetto a tali rilievi la CTR ha omesso di provvedere, incorrendo nel vizio lamentato dalla ricorrente.

Passando all’esame del primo motivo di ricorso, che contiene in verità una pluralità di rilievi censori, lo stesso è fondato.

Giova premettere che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea è ferma nel ritenere che l’ipotesi in cui l’operazione si inserisca in una fattispecie fraudolenta di evasione dell’IVA, “non comporta automaticamente la perdita, per il cessionario, del diritto di detrazione, ma, per una esigenza di tutela della buona fede del soggetto passivo, l’Amministrazione tributaria è tenuta a provare, sia pure anche solo in base a presunzioni, che il contribuente, al momento in cui acquistò il bene od il servizio, sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’uso dell’ordinaria diligenza, che il soggetto formalmente cedente aveva evaso l’imposta o partecipato a una frode, e cioè che il contribuente disponeva di indizi idonei ad avvalorare un tale dubbio ovvero, con espressione efficace, “a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente”” (cfr. Corte di Giustizia 6 dicembre 2012, Bonik, C-285/11; Corte di Giustizia, Ppuh, C277/14, par. 50).

Orbene, quanto al principio di neutralità in materia di IVA questa Corte ha ritenuto che “l’amministrazione tributaria non può esigere in via generale che il soggetto passivo che intende esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA, al fine di assicurarsi che non sussistano irregolarità o evasioni, verifichi che l’emittente della fattura correlata ai beni o servizi a titolo dei quali viene richiesto l’esercizio di tale diritto, abbia la qualità di soggetto passivo; al contrario, l’onere della prova della consapevolezza del cessionario circa il carattere fraudolento dell’operazione grava sull’Ufficio” -Cass., n. 9721/2018-.

Pertanto, ne consegue che “l’onere dell’Amministrazione finanziaria sulla consapevolezza del cessionario va dunque ancorato al fatto che questi, in base ad elementi obiettivi e specifici, che spetta all’Amministrazione individuare e contestare, conosceva o avrebbe dovuto conoscere che l’operazione si inseriva in una evasione all’Iva e che tale conoscibilità era esigibile, secondo i criteri dell’ordinaria diligenza ed alla luce della qualificata posizione professionale ricoperta, tenuto conto delle circostanze esistenti al momento della conclusione dell’affare ed afferenti alla sua sfera di azione (Cass. civ., Sez. V, n. 33583/2018; Cass. 24490 del 2015).

Occorre ancora precisare, quanto alla censura che involge il ragionamento presuntivo esposto dalla CTR, che “In tema di prova per presunzioni, il giudice, dovendo esercitare la sua discrezionalità nell’apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi. Ne consegue che deve ritenersi censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall’altro in un rapporto di vicendevole completamento (Cass., Sez. VI, 5, n. 5374/2017, Cass., Sez. VI, 5 n. 9108/2012).

Orbene la CTR, pur correttamente evocando i principi giurisprudenziali in materia di detrazione dell’IVA, ha errato nel farne applicazione.

Invero, la CTR, chiamata a verificare i presupposti per la detraibilità del costo sostenuto per l’affitto da parte della società PADAV s.r.l. (ora O.M.I. Officina Meccanica Italiana s.r.l.) per ritenere legittima la condotta della parte contribuente e conseguentemente escludere l’indetraibilità della stessa in relazione all’assenza in capo alla concedente della qualifica di soggetto tenuto al pagamento dell’IVA ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2, lo ha ritenuto esistente totalmente obliterando la rilevanza del rapporto di coniugio tra la Antoniozzi e il legale rappresentante della società affittuaria che l’ufficio aveva indicato per ritenere note o conoscibili le reali condizioni nelle quali agiva l’affittuaria rispetto all’assenza della qualità di soggetto passivo ai fini IVA, unitamente alla circostanza che la stessa Antognozzi possiede una quota societaria della Padav srl.

Ciò ha fatto, peraltro, sulla base di elementi totalmente privi di valenza presuntiva quali il pagamento dell’IVA da parte della ditta Padav e la circostanza, non agevolmente comprensibile ai fini del ragionamento presuntivo, che la stessa avesse dedotto gli ammortamenti. Circostanze che non potevano assumere rilievo ai fini del riconoscimento o meno della detrazione IVA da parte della società.

La CTR, inoltre, non ha minimamente considerato gli ulteriori elementi presuntivi prospettati dall’Ufficio (mancato versamento dell’IVA ricevuta dalla Padav da parte della ditta Antoniozzi, dichiarazioni rese dal Tritarelli, riportate in ricorso circa l’attività svolta dalla ditta Antognozzi e dichiarazioni da quest’ultima rese sul medesimo tema) che, per converso, avrebbero dovuto costituire parte di un complessivo e non frazionato esame del complesso degli elementi indiziari offerti a sostegno della pretesa fiscale.

Sulla base delle superiori argomentazioni il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale delle Marche, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria delle Marche.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA