Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29766 del 12/12/2017
Civile Ord. Sez. L Num. 29766 Anno 2017
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: MANCINO ROSSANA
ORDINANZA
sul ricorso 10740-2012 proposto da:
I.N.P.S.
SOCIALE
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
C.F.
80078750587
in
persona
del
suo
Presidente e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA
29 presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto
rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI,
EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, giusta delega
2017
in atti;
– ricorrente –
3354
contro
PICCIONE GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA VALADIER 53, presso lo studio dell’avvocato
Data pubblicazione: 12/12/2017
ROBERTO ALLEGRA, rappresentato e difeso dall’avvocato
LUCIA DI SANTO, giusta delega in atti;
– controricorrente
–
avverso la sentenza n. 357/2011 della CORTE D’APPELLO
di MESSINA, depositata il 27/04/2011 R.G.N. 1292/09;
Il P.M. ha presentato conclusioni scritte.
R.G. 10740/2012
RILEVATO
1. che, con sentenza in data 27 aprile 2011, la Corte d’appello di Messina
ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva accolto la domanda
svolta dall’attuale parte intimata per il riconoscimento della pensione di
inabilità, ritenendo rilevante il solo reddito dell’assistito e non superato
il limite reddituale prescritto per il beneficio richiesto;
motivo, cui ha resistito Piccione Giuseppe, con controricorso,
ulteriormente illustrato con memoria;
3. che il Ministero dell’economia e delle finanze è rimasto intimato;
4. che il P.G. ha richiesto l’accoglimento del ricorso;
CONSIDERATO
5. che, deducendo violazione di plurime disposizioni di legge (art.12
L.n.118/1971, art.26 L.n.153/1969, come modificato dall’art.3
d.l.n.30/1974, conv. in L.n.114/1974,
art.14-septies d.l.n.663/1979
conv., con modif., in L.n.33/1980) l’INPS si duole che la Corte
territoriale,
nell’accertare
il
requisito
reddituale
previsto
per
l’attribuzione della pensione di inabilità agli invalidi civili assoluti, di cui
all’art. 12 L.n.118/1971, non abbia tenuto conto del reddito familiare,
non assumendo rilievo, diversamente da quanto statuito dalla Corte di
merito, il solo reddito personale dell’invalido;
6. che, preliminarmente, ritiene il Collegio infondata la dedotta eccezione
di inammissibilità per tardività del ricorso per cassazione, per essere
risultata l’impugnazione tempestivamente affidata all’agente notificante
(invero la sentenza impugnata risulta pubblicata il 27 aprile 2011 e il
ricorso per cassazione è stato consegnato, per la notifica, il 20 aprile
2011, entro la scadenza del termine lungo d’impugnazione; in tema, si
veda, sul momento di perfezionamento per il notificante, ai fini della
tempestività dell’impugnazione, fra le tante, Cass. n. 3755/2015);
7. che il ricorso è meritevole di accoglimento;
1
2. che avverso tale sentenza ricorre l’INPS, con ricorso affidato ad un
8. che la Corte territoriale ha deciso la controversia non attenendosi ai
principi affermati da questa Corte che, con riferimento al reddito da
prendere in considerazione ai fini del riconoscimento della pensione di
inabilità, ha ripetutamente affermato: «Ai fini dell’accertamento della
sussistenza del requisito reddituale per l’assegnazione della pensione di
inabilità agli invalidi civili assoluti, di cui all’art. 12 della legge n. 118 del
1971, assume rilievo non solamente il reddito personale dell’invalido,
va negato quando l’importo di tali redditi, complessivamente considerati,
superi il limite determinato con i criteri indicati dalla norma suindicata »
(così, fra le tante, Cass. n. 5003/2011, n.28714/2011 e numerose
successive conformi; v., sull’irrilevanza del reddito percepito da altri
familiari dell’invalido diversi dal coniuge Cass. n.697/2014, alla cui
ampia disamina in ordine alla ricognizione normativa si rinvia);
9. che
non incide, in qualche modo, nel presente giudizio, lo jus
superveniens rappresentato dal D.L. n. 76 del 2013, art. 10, commi 5 e
6, convertito in L. n. 99 del 2013, in vigore dal 28 giugno 2013 (v. art.
14-septies, comma 6, D.L. 30 dicembre 1979, n. 663) in considerazione
dell’età anagrafica del ricorrente (ex art. art.8, comma 1, del d. Igs. 23
novembre 1988 n.509, che consente la concessione della ripetuta
pensione di inabilità solamente a soggetti di età compresa fra il
diciottesimo e il sessantacinquesimo anno) (fra le tante, sulle condizioni
di applicabilità delle predette modifiche, v. Cass. 25394/2016 e
numerose conformi);
10.
che la sentenza dev’essere cassata e, per essere necessari ulteriori
accertamenti in fatto in ordine alle allegazioni documentali relative al
reddito familiare dell’assistito, la causa dev’essere rinviata alla Corte di
appello di Messina, in diversa composizione, perché provveda a nuovo
esame alla luce di quanto sin qui detto;
11. che alla Corte del rinvio è demandata anche la regolazione delle spese
del giudizio di legittimità;
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ma anche quello (eventuale) del coniuge del medesimo, onde il beneficio
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche
per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Messina,
in diversa composizione.
Il Presidente
Enr, ‘ Antonio
IL Ci
…IERE
Maria
iacoia
Così deciso nella Adunanza camerale del 19 luglio 2017