Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29765 del 12/12/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 29765 Anno 2017
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: RIVERSO ROBERTO

ORDINANZA
sul ricorso 10496-2012 proposto da:
CARNEVALI

S.R.L.,

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio
dell’avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO
ARRIA, giusta delega in atti;
– ricorrente 2017
3349

contro
I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. 01165400589, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE

Data pubblicazione: 12/12/2017

144, presso lo degli avvocati CATALANO GIANDOMENICO e
/) FRASCONA‘ LORELLA che lo rappresentano e difendono,
giusta delega in atti;
I.N.P.S.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE C.F. 80078750587 in persona del suo

proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.
C.F. 05870001004 in persona del legale rappresentante
pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA
CESARE BECCARIA 29 presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati
ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO
giusta delega in atti;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 59/2012 della CORTE D’APPELLO
di BRESCIA, depositata il 07/02/2012 R.G.N. 111/2011.

Presidente e legale rappresentante pro tempore in

R.G. 10496/2012

RILEVATO
che la Corte d’appello di Brescia con sentenza numero 59/2012 ha rigettato il
gravame proposto dalla Carnevali Srl avverso la sentenza che aveva rigettato

contestato l’impiego irregolare di Duarte Martinez Del Bello Lidia quale addetta alle
pulizie della pesa dei camion e degli uffici e quale custode del sito produttivo;
che a fondamento della decisione la Corte sosteneva che il rapporto di lavoro in
questione era fondato sulle dichiarazioni rese in sede ispettiva da due lavoratori e
dalla stessa lavoratrice nella sua richiesta di intervento del 24.7.2009, mentre non
poteva ritenersi probante quanto affermato dalla Duarte in una successiva
dichiarazione dalla medesima sottoscritta e prodotta in grado di appello, anche perché
la stessa dichiarazione non era stata confermata nel giudizio, in quanto la citazione
della lavoratrice come teste non era andata a buon fine;
che contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione La Carnevali Sri con due
motivi nei quale deduce: 1) violazione e falsa applicazione degli articoli 214, 215, 221
e 116 c.p.c. in relazione all’articolo 360 n. 3 c.p.c. atteso che, in mancanza di
presentazione della querela di falso, la scrittura privata autografa della Duarte
depositata in appello doveva ritenersi quale piena prova della veridicità del suo
contenuto, nonché della sua provenienza e non poteva essere quindi ritenuta una
prova atipica con valore meramente indiziario, dovendo costituire l’unica decisiva
fonte del convincimento giudiziale; 2) il difetto e vizio di motivazione su un punto
decisivo della controversia ai sensi dell’articolo 360 numero 5 c.p.c. in quanto la
sentenza aveva omesso di indicare compiutamente le ragioni in forza delle quali ha
ritenuto di non considerare ai fini probatori il documento in questione prodotto
durante l’udienza di discussione;
che l’INPS e l’INAIL hanno resistito con controricorso;
RITENUTO
che il ricorso è privo di fondamento, anzitutto perché nessuna norma di legge impone
di attribuire efficacia di piena prova legale, vincolante rispetto alla valutazione dei fatti

l’opposizione della medesima società al verbale ispettivo con il quale le era stato

R.Ù. 10496/2012

rap resentati, al contenuto intrinseco di una dichiarazione sottoscritta da un terzo;
esta Corte ha invece reiteratamente affermato che la scrittura privata proveniente
dal terzo riveste soltanto una valenza meramente indiziaria, potendo essere
liberamente disattesa ed è priva anche soltanto dell’efficacia probatoria che ha la
scrittura fra le parti secondo l’art. 2702 c.c., peraltro ristretta alla sola provenienza
delle dichiarazioni;

provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle
parti, non applicandosi alle stesse né la disciplina sostanziale di cui all’art. 2702 cod.
civ., né quella processuale di cui all’art. 214 cod. proc. civ., atteso che esse
costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, e che
possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli
altri dati probatori acquisiti al processo. Nell’ambito delle scritture private deve,
peraltro, riservarsi diverso trattamento a quelle la cui natura conferisce loro una
incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata, tale da richiedere la
querela di falso onde contestarne l’autenticità; ”
che nel caso di specie, neppure può ritenersi rientrare in tale ultima e specifica
categoria, nè dal punto di vista sostanziale né dal punto di vista processuale, una
mera dichiarazione di terzo prodotta in appello e basata su una rappresentazione dei
fatti opposta a quella offerta dal medesimo terzo nella richiesta di intervento da cui ha
preso origine ogni contestazione;
che neppure sussiste alcun vizio di motivazione della sentenza impugnata poiché
risulta che la Corte territoriale ha esercitato il proprio potere di valutazione delle prove
in modo legittimo e senza vizi di sorta, attribuendo maggiore credito alla versione dei
fatti rappresentata dalla stessa Duarte nella precedente richiesta di intervento in
quanto riscontrata dalle dichiarazioni rese dai propri colleghi di lavoro;
che in conclusione la sentenza impugnata si sottrae alle critiche sollevate col ricorso
che va quindi rigettato;
che le spese seguono la soccombenza come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali liquidate in favore dell’INPS e dell’INAIL nella somma complessiva di C

che invero secondo le Sez. U, Sentenza n. 15169 del 23/06/2010 “Le scritture private

R.G. 10496/2012

4O0 per ciascuno, di cui 4000 per compensi professionali, oltre al 15% di spese
giuntive ed oneri accessori.

Roma, così deciso nella adunanza camerale del 19.7.2017

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