Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29764 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. II, 29/12/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 29/12/2011), n.29764

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.S. (OMISSIS), M.V.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA C

MONTEVERDI 20, presso lo studio dell’avvocato LAIS GIULIO, che li

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

MA.AU., MA.IV.;

– intimati –

sul ricorso 8729-2006 proposto da:

MA.AU. (OMISSIS), MA.IV.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G.

SCARABELLI 21, presso lo studio dell’avvocato RUPERTO TOMMASO,

rappresentati e difesi dagli avvocati LEOPARDI LUISA, LEOPARDI LUCIO;

– controricorrenti ricorrenti incidentali –

contro

M.S. (OMISSIS), M.V.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA C. MONTEVERDE

20, presso lo studio dell’avvocato LAIS GIULIO, che li rappresenta e

difende;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 134/2005 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 24/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2011 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

udito l’Avvocato LAIS Giulio, difensore dei ricorrenti che ha chiesto

di riportarsi alle conclusioni depositate in atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Dalla narrativa della sentenza d’appello si ricava che con sentenza non definitiva del 4.12.2001 il Tribunale dell’Aquila, in accoglimento della domanda proposta da Iv. ed A. M. e da S.C., condannò S. e V. M. a demolire a) un muro di contenimento; b) il sovrastante marciapiede; c) due canne fumarie, un tubo di distribuzione del gas e un tubo di una caldaia; e d) il parapetto di delimitazione di un lastrico solare.

Contro detta sentenza S. e M.V. proposero appello, che la Corte dell’Aquila accolse parzialmente, rigettando la domanda avente ad oggetto la demolizione delle due canne fumarie e del tubo della caldaia.

Osservò preliminarmente la Corte territoriale che non aveva rilievo in causa la circostanza relativa alla ricostruzione dei fabbricati delle parti in causa da oltre vent’anni, in assenza di specifiche istanze volte a far valere eventuali acquisizioni a titolo originario della proprietà o di altri diritti reali sui beni in contestazione o su parti di essi.

Quanto al muro del fabbricato di proprietà degli appellanti che si elevava fino alla quota del fondo di proprietà delle appellate, la Corte d’appello rilevava che esso fungeva anche da sostegno e dunque era qualificabile come muro di contenimento, non soggetto come al contrario sostenuto dagli appellanti – alla disciplina fissata dall’art. 878 c.c. in tema di muri di cinta. Esso, infatti, oltre a formare con la parete del vecchio edificio un intercapedine di isolamento e di servire quale appoggio al sovrastante marciapiede, assolveva la funzione di sostenere e di contenere la terra, e dunque nè serviva a recingere la proprietà, nè presentava l’ulteriore requisito, proprio dei muri di cinta, dell’isolamento delle due facce. Pertanto, essendo interamente all’interno della proprietà delle attrici, e distando detto muro dal confine catastale in misura variabile da un minimo di 30 ad un massimo di 86 cm., era evidente la violazione delle distanze. Allo stesso modo, il sovrastante marciapiedi era posto in parte all’interno della proprietà delle Ma. – S..

Anche il parapetto posto sul terrazzo di copertura dell’edificio violava le distanze, e in particolare la previsione dell’art. 905 c.c. essendo posto per cm. 27 all’interno della stessa proprietà delle appellate e consentendo l’affaccio.

In merito alle canne fumarie e alle tubazioni del gas e della caldaia, la Corte aquilana rilevava che tali condutture erano installate sulla parte esterna della parete del preesistente edificio dei convenuti, e che le due canne fumarie distavano dal confine 59 e 32 cm., i tubi del gas 42 cm. e il tubo della caldaia 41 cm. Ciò posto osservava che l’art. 889 c.c. prende in considerazione solo quelle tubazioni che hanno la reale funzione di trasportare gas e simili e che abbiano un flusso costante di sostanze liquide o gassose, mentre tale norma non è applicabile alle canne fumarie e agli altri tubi di dispersione dei fumi delle caldaie, che avendo una funzioni identica a quella di un camino sono soggette alla disciplina dell’art. 890 c.c., e quindi devono essere posti alla distanza fissata dai regolamenti locali o, in mancanza, a quella nel caso concreto necessaria a preservare da pericoli il fondo vicino.

Pertanto, solo i tubi di distribuzione del gas violavano la distanza, perchè allocati a meno di un metro dal confine. Non altrettanto, invece, poteva dirsi per le canne fumarie e per l’altro tubo di dispersione dei fumi della caldaia, dai quali, tenuto conto della distanza dal confine, nessun danno poteva derivare alla stabilità, salubrità e sicurezza del fondo vicino.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorrono V. e M. S., formulando due motivi di annullamento.

Resistono con controricorso Au. e Ma.Iv., in proprio e quali eredi di S.C., le quali propongono altresì ricorso incidentale.

I ricorrenti hanno proposto, altresì, controricorso al ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente i due ricorsi vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c., essendo stati proposti avverso la medesima sentenza.

1. – Il primo motivo del ricorso principale deduce la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, nonchè la “amena” (sic!) motivazione su di un punto decisivo della controversia, lamentando come erronea l’affermazione della Corte territoriale, secondo cui non ha rilievo, assenti specifiche istanze volte a far valere l’acquisto di diritti a titolo originario, il fatto che i fabbricati di rispettiva proprietà delle parti siano stati ricostruiti da oltre vent’anni. Sostengono i ricorrenti di aver sempre dedotto nei precedenti gradi di giudizio che lo stato di fatto dei luoghi corrispondeva esattamente alla volontà delle parti in causa e che comunque i confini risalivano a oltre venti anni prima, deducendo persino una prova per testi e producendo in grado d’appello una serie di documenti volti a dimostrare la circostanza. E’ ben vero, proseguono, che non è stata proposta alcuna domanda di usucapione, ma è altrettanto chiaro che sia stata proposta un’eccezione di usucapione, di per sè pienamente ammissibile, e che la Corte d’appello abbia errato nel non esaminarla insieme con le relative istanze istruttorie.

1.1. – A tacere della sua erronea titolazione (che avrebbe dovuto essere espressa con il richiamo all’art. 112 c.p.c., e all’art. 360 c.p.c., n. 4 essendo prospettata un’omessa pronuncia e, quindi, una causa di nullità della decisione impugnata), il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Infatti, secondo l’orientamento di questa Corte, perchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall’altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primis, la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi. Ove, infatti, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 c.p.c., riconducibile alla prospettazione di un’ipotesi di error in procedendo per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del “fatto processuale”, detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere- dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, ll’adempimento da parte del ricorrente, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio per relationem agli atti della fase di merito, dell’onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca ma solo ad una verifica degli stessi (Cass. nn. 6361/07, 21226/10).

Nello specifico, il ricorso non indica nè in quale atto processuale sarebbe stata formulata (la domanda o) l’eccezione riconvenzionale di usucapione, nè con quali esatte espressioni, che parte ricorrente aveva l’onere di trascrivere per intero, sia avvenuta la deduzione;

di guisa che resta impedito il relativo apprezzamento del fatto processuale ad opera di questa Corte.

2. – Con il secondo motivo sono dedotte ulteriori violazioni di norme di diritto.

In particolare, quanto al muro di contenimento, si sostiene che la Corte d’appello abbia errato nel ritenere applicabile l’art. 873 c.c., trattandosi di manufatto completamente interrato che, in quanto tale, non integra una costruzione ai fini della predetta norma.

Analoga considerazione, prosegue parte ricorrente, vale ai fini della non applicabilità alla fattispecie dell’art. 873 c.c., per il piccolo marciapiede, che è alto solo pochi centimetri e non è pertanto, costruzione. Aggiunge che la domanda era basata sull’allegazione del mancato rispetto delle distanze legali e non sull’appropriazione di una parte del fondo attoreo, per cui l’errore di diritto da parte della Corte d’appello appare evidente.

Da ultimo, si sostiene che la sentenza d’appello sarebbe piuttosto confusa per quanto concerne il c.d. parapetto del terrazzo di copertura a livello. La domanda e la sentenza di primo grado avevano avuto riguardo al solo parapetto, mentre, in assenza di impugnazione incidentale, la Corte d’appello si è occupata anche del terrazzo a livello, definendolo illegittimo in quanto costruito in violazione dell’art. 905 c.c.. E’ evidente che tale statuizione, ove riferita all’intero terrazzo, integrerebbe il vizio di ultrapetizione.

Ove, invece, debba intendersi limitata al solo parapetto, deve osservarsi, prosegue parte ricorrente, che il parapetto per cui è causa costituisce elemento di separazione tra le due proprietà, le quali sono ubicate sul medesimo livello. Non è, pertanto, il parapetto che consente o agevola l’affaccio o la veduta da un fondo all’altro, ma anzi la rende semmai più difficoltosa.

2.1. – Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

2.1.1. – Quanto al muro interrato, la censura non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha ritenuto illegittima la costruzione del muro non già perchè realizzato a distanza inferiore a quella prescritta dall’art. 873 c.c., ma in quanto ne ha accertato (con motivazione in parte qua non censurata riguardo al substrato logico-giuridico che la sostiene) la collocazione addirittura all’interno della stessa proprietà della parte attrice. Il fatto che la Corte territoriale, ciò verificato, abbia concluso che dunque fosse “in re ipsa la violazione delle distanze legali”, non muta la logica giuridica della decisione, ma ne conferma, semmai, il senso, ossia che lo sconfinamento assorbe e risolve ogni questione di distanze legali.

Considerazioni analoghe ha svolto la Corte d’appello in ordine al marciapiedi sovrastante il predetto muro, giudicandolo realizzato in parte all’interno della proprietà delle attrici, di talchè anche in questo caso non di vera questione di distanze si tratta, per cui neppure rileva stabilire se il marciapiede costituisca costruzione.

2.1.2. – Nè è fondata, al riguardo, la censura di extrapetizione.

L’azione diretta ad accertare la violazione di distanze legali tra costruzioni, ai sensi dell’art. 873 c.c., conformandosi allo schema legale dell’actio negatoria servitutis, include ogni fatto idoneo all’accertamento negativo del diritto reale del convenuto a mantenere la propria costruzione nella posizione contestata, atteso che il carattere autodeterminato del diritto di proprietà oggetto di tutela fa sì che tra le parti vi possa essere un solo effetto di giudicato sul punto. Pertanto, non è viziata da extrapetizione la sentenza di merito che accolga la domanda, basata sulla violazione delle distanze legali, rilevando che dall’istruzione probatoria svolta sia emerso che la costruzione, in realtà, sia ubicata in tutto o in parte all’interno del fondo di proprietà attorea; non senza osservare, inoltre, che in tal caso tra il fatto dedotto a base della causa petendi della domanda e quello accertato dal giudice vi è un rapporto di contenente a contenuto, che li rende sostanzialmente unitari.

2.1.3. – Infine, neppure è esatto che la sentenza impugnata sia incorsa nel vizio di ultrapetizione considerando illegittima la terrazza a livello, di cui non si era occupata la pronuncia di primo grado. Al contrario, pure la decisione della Corte aquilana si occupa unicamente del parapetto, ritenendolo illegittimo perchè anch’esso posto, per 27 cm., all’interno della stessa proprietà di parte attrice (v. pag. 8).

3. – Con l’unico motivo di ricorso incidentale la parte controricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 890 c.c. in relazione all’art. 889 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, sostenendo che la Corte territoriale non ha fornito una convincente motivazione della presunzione di non pericolosità delle due canne fumarie e della tubazione di dispersione dei fumi della caldaia, le quali, essendo poste, rispettivamente, a 59, 32 e 41 cm.

dal confine, possono essere pericolose per la salubrità e la sicurezza del fondo vicino, per le possibili esalazioni di monossido di carbonio e degli altri gas di combustione.

3.1. – Il motivo è inammissibile perchè del tutto generico e introdotto sub specie di violazione di legge, lì dove, al contrario, con esso è contestato non un errore di diritto, ma una carenza della motivazione; in rapporto alla quale la rilevata genericità della censura non consente di comprendere per quale ragione l’accertamento di fatto svolto dal giudice d’appello sarebbe insufficiente.

4. – Sulla base delle considerazioni svolte, entrambi i ricorsi vanno respinti.

5. – La soccombenza reciproca delle parti legittima la compensazione integrale delle spese.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta entrambi e compensa interamente le spese fra le parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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