Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29764 del 12/12/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 29764 Anno 2017
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: SPENA FRANCESCA

ORDINANZA
sul ricorso 6539-2013 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI 134 presso lo studio
dell’avvocato FIORILLO LUIGI che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro
2017
3335

MOSCATELLI

VITANTONIO,

rappresentato

e

difeso

dall’avvocato LUIGI CARPAGNANO, domiciliato in ROMA
PIAZZA CAVOUR PRESSO LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, giusta procura in atto di costituzione;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 12/12/2017

avverso la sentenza n. 396/2012 della CORTE D’APPELLO

di BARI, depositata il 28/02/2012 R.G.N. 2328/07;

PROC. nr . 6539/2013 RG

RILEVATO
che con sentenza in data 19.1/28.2.2012 ( nr.396/2012) la Corte di Appello
di Bari , in riforma della sentenza del Tribunale di Trani (in data
14.5.2007), che aveva respinto la domanda proposta dal lavoratore , ha
dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato
stipulato tra VITANTONIO MOSCATELLI e POSTE ITALIANE spa in relazione

correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del
personale addetto al Recapito presso il Polo Corrispondenza Puglia/Basilicata
assente nel periodo dal l’1.6.2005 al 18.7.2005»;

che avverso tale sentenza ha proposto ricorso la società POSTE ITALIANE
spa, affidato a tre motivi, al quale ha opposto difese VITANTONIO
MOSCATELLI con controricorso;

CONSIDERATO
che la società POSTE ITALIANE ha impugnato la sentenza deducendo:

con il primo

motivo di ricorso, ai sensi dell’articolo

360 nr. 3

cod.proc.civ. :violazione e falsa applicazione degli articoli 1 D.Lgs.
368/2001,
statuizione di

1362 e segg. cod.civ. La denunzia afferisce alla
genericità della causale del termine indicata nel

contratto di lavoro;

con il secondo motivo, ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.:
violazione e falsa applicazione degli articoli

253, 420 e 421

cod.proc.civ., per non avere la Corte di merito integrato il quadro
probatorio offerto in primo grado dai testi escussi ( che avevano
avuto difficoltà a riferire su circostanze molto risalenti nel tempo) o
invitando Poste Italiane a riformulare il capitolo della prova orale in
termini di maggiore specificità ovvero, ad integrazione del capitolo,
rivolgendo ai testi le domande utili a chiarire i fatti;

con il terzo

motivo, ai sensi dell’ art. 360 co 1 nr. 3 cpc.:

violazione e falsa applicazione dell’articolo 32 legge 183/2010 e
dell’articolo 429 cod.proc.civ., impugnando il capo della sentenza
relativo al risarcimento del danno sia in punto di quantificazione

1

al periodo 1 giugno – 18 luglio 2005 per «ragioni di carattere sostitutivo

PROC. nr . 6539/2013 RG

della indennità, per non avere la Corte di merito considerato la
brevità ed unicità del rapporto di lavoro, il tempo trascorso dalla
scadenza del termine e la condotta del lavoratore (che, sebbene
sollecitato da POSTE ITALIANE, non aveva allegato alcunchè circa la
propria condizione lavorativa) sia quanto alla condanna di POSTE
ITALIANE spa al pagamento della rivalutazione monetaria e degli

momento della conversione del contratto);
che ritiene il Collegio si debba rigettare il ricorso;
che , infatti, il primo ed il secondo motivo del ricorso censurano le due
diverse rationes decidendi della sentenza – la genericità della causale
del termine e, comunque, la

assenza di prova della esigenza

sostitutiva- ciascuna autonomamente decisiva della dichiarata nullità
del termine. Appare assorbente la inammissibilità della censura svolta,
con il secondo motivo, avverso la statuizione di mancanza di prova
della concreta esigenza sostitutiva. Il motivo, invero, censura un vizio
di diritto relativo ad una declaratoria di genericità dei capitoli di prova,
che non trova riscontro nella sentenza impugnata giacchè la prova non
è stata dichiarata inammissibile ma è stata ammessa ed acquisita (nel
primo grado) ed all’esito

valutata come inidonea ad attestare la

effettività della esigenza sostitutiva. Dalla definitività della statuizione
sul difetto di prova della causale sostitutiva deriva il difetto di interesse
di POSTE ITALIANE all’esame del primo motivo, dal cui accoglimento
non potrebbe comunque derivare la cassazione della sentenza.
Il terzo motivo è inammissibile.
La quantificazione della indennità di cui all’articolo 32 legge 183/2010,
nell’ambito del limite minimo e massimo previsto ex lege, rientra nella
discrezionalità del giudice del merito, censurabile in questa sede di
legittimità unicamente con la deduzione di un vizio di motivazione, nei
termini di cui all’articolo 360 nr.5 cod.proc.civ.; il motivo non indica
alcun fatto di rilievo decisivo non esaminato dal giudice del merito, che
ha logicamente ed adeguatamente motivato la liquidazione sulla base

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interessi legali (laddove gli accessori decorrevano, al più, dal

PROC. nr . 6539/2013 RG

dei parametri della condotta delle parti, della anzianità di servizio e
delle dimensioni della impresa.
Quanto alla regolamentazione degli accessori vi è difetto di interesse
della parte ricorrente alla impugnazione; non è stata emessa, invero,
nel dispositivo della sentenza alcuna statuizione né di accertamento del
diritto agli accessori né di condanna di POSTE ITALIANE al pagamento.

di legge», come dovuti in aggiunta alla indennità liquidata (alla pagina
12: «ritiene la Corte che tale indennità possa essere determinata in
misura pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto; oltre
accessori di legge»). La affermazione non individua la decorrenza
degli accessori sicchè resta priva di ogni concreto effetto pregiudizievole
per l’impugnante. Essa deve essere, infatti, interpretata in conformità
alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui gli accessori ex art.
429 cod.proc.civ. sulla indennità di cui all’ articolo 32 legge 183/2010
decorrono dalla data della sentenza di secondo grado, dichiarativa della
illegittimità del termine (Cassazione civile, sez. lav., 11/02/2014 n.
3027, resa in fattispecie analoga; cfr. anche Cassazione civile, sez. VI,
17/03/2016, n. 5344).
che il ricorso deve essere conclusivamente respinto
che le spese vengono regolate come da dispositivo, secondo la
soccombenza;
che trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio
2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell’arti co 17 L.
228/2012 ( che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 DPR
115/2002) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata .

PQM
Rigetta il ricorso.

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Soltanto nella motivazione vi è un riferimento generico agli «accessori

PROC. nr . 6539/2013 RG

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in C
200 per spese ed C 4.000 per compensi professionali, oltre spese
generali al 15% ed accessori di legge, con attribuzione.
Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 19.7.2017

per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

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