Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29763 del 15/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 15/11/2019, (ud. 30/05/2019, dep. 15/11/2019), n.29763

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19317-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

LASIMON DI B.G. & C. SAS, BA.MA.,

B.G.G., B.L., B.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1831/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TORINO, depositata il 18/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE

MARIA ENZA.

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, meglio indicata in epigrafe, che, in contenzioso su impugnazione di avvisi di accertamenti per IRPEF e IRAP, anno 2008 – notificato sia alla società sia ai soci – ha rigettato l’appello dell’Ufficio, confermando la sentenza del giudice prime cure.

Il contenzioso ha avuto origine dalla rettifica della perdita dichiarata dalla società – esercente attività di ristorazione, ritenuta marginale rispetto ai beni patrimoniali posseduti con la quale, sul presupposto della ricorrenza di una società c.d. di comodo, era stato determinato, L. n. 724 del 1994 ex art. 30, comma 3, un maggior reddito di impresa con imputazione pro quota ai soci, quale conseguenza della errata compilazione del c.d. “test di operatività” e della mancata presentazione dell’interpello disapplicativo.

La CTR ha ritenuto inapplicabile la disciplina indicata, in quanto la società svolgeva effettivamente un’attività imprenditoriale, anche se non raggiungeva il livello di ricavi preteso

Lasimon di B.G. sas + altri, sono rimasti intimati.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e/o falsa applicazione della L. n. 724 del 1994, art. 30, e dell’art. 2697 c.c., anche nel relativo combinato disposto, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la C.T.R. ritenuto inapplicabile alla fattispecie la normativa sulle società di comodo.

Il ricorso è fondato.

La disciplina fiscale delle società non operative è stata introdotta dalla L. n. 724 del 1994, art. 30, successivamente modificata, con disposizione che mira a scoraggiare l’utilizzo strumentale della forma societaria per usufruire di indebiti vantaggi fiscali.

La L. n. 724 del 1994, art. 30, disciplina le “società non operative”, per tali intendendosi quelle società che, salvo prova contraria, conseguono un ammontare di ricavi inferiore alla somma degli importi risultanti dall’applicazione dei coefficienti stabiliti dalla medesima disposizione (cd. “test di operatività dei ricavi”, art. 30, comma 1).

Se la società quindi non supera il cd. test di operatività, si presume si tratti di società “di comodo”, ferma restando la possibilità di proporre istanza di interpello (L. n. 724 del 1994 ex art. 30, comma 4 bis) all’Amministrazione finanziaria per la disapplicazione della disciplina delle società di comodo – non pregiudicante il diritto di ricorrere in giudizio, v. Cass. 18807/2017 -.

Quindi una società è considerata di comodo se esercita l’attività economica e produce ricavi, ma non secondo l’importo presuntivamente determinato.

Ha pertanto errato la CTR ad escludere l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 30 cit. alla società in quanto svolgente “effettivamente un’attività imprenditoriale”, senza tener conto del test di operatività non congruo, che contrariamente a quanto statuito, giustifica l’accertamento del maggior reddito, salvo prova contraria del contribuente. Tale prova consiste nella dimostrazione di situazioni specifiche ed indipendenti dalla volontà dell’imprenditore, che abbiano impedito il raggiungimento della soglia di operatività e di reddito minimo presunto (Sez. 5, n. 21358 del 21/10/2015), e non già, come affermato dalla CTR, che la società “non era di comodo”.

La sentenza impugnata va conseguentemente cassata, con rinvio alla CTR del Piemonte, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Piemonte, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 30 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2019

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