Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29762 del 29/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 29/12/2020, (ud. 24/07/2020, dep. 29/12/2020), n.29762

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4083/2020 proposto da:

I.E., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato LUIGI MIGLIACCIO;

– ricorrente –

contro

UTG – PREFETTURA DI ROMA;

– intimata –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositata il

27/06/2019 R.G.N. 20960/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 24/07/2020 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Il Giudice di Pace di Roma, con provvedimento depositato il 27 giugno 2019, ha dichiarato inammissibile perchè tardivo il ricorso proposto da I.E., cittadino (OMISSIS), avverso il decreto di espulsione dal territorio nazionale, emesso dal Prefetto di Roma in data 7 marzo 2019.

2. Per la cassazione di tale provvedimento I.E. ha proposto ricorso, ritualmente notificato alla Prefettura di Roma a mezzo di posta elettronica certificata. L’impugnazione è affidata ad un motivo. La Prefettura è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

3. Con unico motivo di ricorso si denuncia error in procedendo (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18, comma 3.

Si deduce che il provvedimento di espulsione è stato notificato all’interessato il 7 marzo 2019, mentre il ricorso è stato presentato all’ufficio postale per la spedizione al Giudice di Pace l’8 aprile 2019, ultimo giorno utile per l’impugnazione. Si fa rilevare che per la proposizione del ricorso la parte può avvalersi del servizio postale e che, ai fini della tempestività, occorre avere riguardo alla data di spedizione del plico raccomandato e non alla data di arrivo del plico a destinazione.

4. Preliminarmente, il ricorso per cassazione, notificato alla controparte il 27 gennaio 2020, è ammissibile, in quanto al procedimento di impugnazione del decreto di espulsione, disciplinato dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, è applicabile la sospensione dei termini nel periodo feriale, non rientrando detto procedimento tra quelli per i quali la L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3, con norma eccezionale insuscettibile di applicazione analogica, dispone l’inapplicabilità della sospensione medesima (da ultimo, Cass. 26968 del 2018; v. pure Cass. n. 4634/2015, n. 7202/2012, n. 25659/2010, n. 11305/2004, n. 6963/2003, n. 366/2003).

5. Tanto premesso, il motivo è fondato.

6. Innanzitutto, ai fini della tempestività dell’impugnazione del provvedimento di espulsione dello straniero, si deve avere riguardo alla data di spedizione del ricorso tramite presentazione all’ufficio postale, non già alla data di ricezione, posto che la sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2008 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 8, come sostituito dalla L. n. 189 del 2002, art. 12, comma 1 e poi modificato dal D.L. n. 241 del 2004, art. 1, comma 2, conv., con modif., della L. n. 271 del 2004, art. 1, comma 1, nella parte in cui non consente l’utilizzo del servizio postale per la proposizione diretta, da parte dello straniero, del ricorso avverso il decreto prefettizio di espulsione, quando sia stata accertata l’identità del ricorrente in applicazione della normativa vigente (Cass. 15981 del 2019; 21863 del 2010).

7. Va altresì premesso che, a norma del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18, comma 3, il ricorso avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto “è proposto, a pena di inammissibilita, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero…”.

8. Poichè il termine previsto a pena di decadenza è, nel caso in esame, di trenta giorni (computo ex numeratione dierum), nella specie la scadenza del termine sarebbe coincisa con il giorno 6 aprile 2019, sabato. Tuttavia, ai sensi dell’art. 155 c.p.c., comma 4, diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo, ed il successivo comma 5 del medesimo articolo, introdotto dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. f), e diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato, il termine anzidetto era da ritenere prorogato ex lege al lunedì successivo, ossia al giorno 8 aprile 2019, giorno in cui il ricorso è stato avviato alla notifica, da cui la sua tempestività.

9. In conclusione, il ricorso va accolto e l’ordinanza va cassata con rinvio al Giudice di Pace di Roma in persona di diverso magistrato, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Giudice di Pace di Roma, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2020

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