Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29762 del 12/12/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 29762 Anno 2017
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

ORDINANZA

sul ricorso 9378-2013 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI 134 presso lo studio
dell’avvocato FIORILLO LUIGI che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro
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TORZILLO ANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, V.
PANAMA 74, presso lo studio dell’avvocato GIANNI
EMILIO IACOBELLI, che la rappresenta e difende, giusta
delega in atti;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 12/12/2017

avverso la sentenza n. 1427/2012 della CORTE D’APPELLO

di ROMA, depositata il 02/04/2013 R.G.N. 5559/07;

RG 9378/13

RILEVATO
Che la Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 2.4.13,
dichiarava, per difetto di prova in ordine alla ragione sostitutiva
indicata in contratto, l’illegittimità del contratto a termine stipulato tra
Poste Italiane s.p.a. e Anna Torzillo il 1.7.03, ai sensi dell’art. 1 d.lgs n.
368\01 per la seguente causale:

“ragioni di carattere sostitutivo

correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del

Campania, Filiale di Benevento, assente con diritto alla conservazione
del posto nel periodo dal 1.7.03 al 30.9.03”, con condanna al ripristino
del rapporto a tempo indeterminato e con condanna della società al
pagamento dell’indennità ex art. 32 L. n. 183\10, pari a quattro
mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, con interessi e
rivalutazione dal 1.10.03 al saldo.
Che avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la società
Poste, affidato ad unico motivo, poi illustrato con memoria, mentre la
lavoratrice resiste con controricorso.

CONSIDERATO
Che la società denuncia una insufficiente motivazione su di un fatto
decisivo, e cioè in ordine alla specificità della clausola di assunzione,
oltre alla violazione degli artt. 253, 420 e 421 c.p.c., per non avere la
Corte di merito ammesso la prova richiesta sul punto dalla società
Poste, non esercitando peraltro al riguardo i poteri ufficiosi.
Che il motivo è in parte inconferente, avendo la sentenza impugnata
ritenuto specifica la detta causale (ma non provato il nesso causale tra
essa e l’assunzione de qua), e per il resto infondato, avendo la Corte di
merito esaminato i capitoli di prova proposti dalla società appellante,
ritenendoli motivatamente generici ed inammissibili. Tale accertamento
di fatto, la cui rivisitazione è preclusa dal novellato n. 5 dell’art. 360,
comma 1, c.p.c. (ivi compreso l’accertamento circa le mansioni cui la
ricorrente fu adibita), non risulta comunque ritualmente contestato da
Poste, non avendo allegato la prova della tempestività e ritualità della
relativa istanza di ammissione e la fase di merito a cui si riferisce, al
fine di consentire “ex actis” alla Corte di Cassazione di verificare la
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personale addetto al servizio recapito presso la Regione Sud

RG 9378/13

veridicità dell’asserzione (Cass. 23 aprile 2010 n. 9748). In tale
contesto resta anche precluso l’esercizio dei poteri ufficiosi, che
presuppongono una tempestiva allegazione delle fonti materiali di
prova (cfr.Cass. n.5878\11).
Che il ricorso deve pertanto rigettarsi, con condanna della ricorrente al
pagamento delle spese di lite che, liquidate come da dispositivo,
debbono distrarsi in favore del difensore della controricorrente,

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento
delle spese del presente giudizio di legittimità, pari ad €.200,00 per
esborsi, €.4.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del
15%, i.v.a. e c.p.a., da distrarsi in favore dell’avv. G.E. Iacobelli. Ai
sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, nel testo
risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza
dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.

Roma, così deciso nella Adunanza camerale del 19 luglio 2017

dichiaratosi antecipante.

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