Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29761 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. II, 29/12/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 29/12/2011), n.29761

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.P., titolare dell’omonima ditta individuale

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ZARA 16, presso lo studio

dell’avvocato DE CILLA MICHELE, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CICCOCIOPPO ADOLFO;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA FROSINONE in persona del Presidente pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 380/2005 del TRIBUNALE di CASSINO,

depositatali 15/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/10/2011 dal Consigliere Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

udito l’Avvocato CICCOCIOPPO Adolfo, difensore del ricorrente che ha

chiesto di riportarsi e deposita cartolina di ricevimento del

ricorso; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale

Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso e in subordine per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La sentenza impugnata così riassume la vicenda processuale “Con ricorso depositato il giorno 19.5.04, il ricorrente adduceva che gli era stata notificata ordinanza ingiunzione con sanzione amministrativa per aver violato le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 11, 12 e 15 e art. 52, commi 1, 2 e 3 in quanto:

1) aveva omesso la comunicazione dei rifiuti prodotti (M12D) relativa all’anno 1998;

2) aveva omesso la tenuta dei registri di carico e scarico;

3) aveva effettuato n. 26 trasporti di rifiuti in assenza di formulari di identificazione. Tale violazione era stata accertata il giorno 25.2.00 dal personale appartenente al Corpo Forestale dello Stato che redigevano il relativo verbale. Il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza venivano regolarmente notificati all’opposta che si costituiva in giudizio depositando la documentazione relativa all’opposizione”.

2. – Il giudice di prime cure rigettava l’opposizione, rilevando che a) “all’emanazione dell’ordinanza ingiunzione si possa procedere nel termine quinquennale di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 28 ancorchè detta norma faccia letteralmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni; b) quanto all’eccezione di prescrizione del diritto a riscuotere le somme, che la Provincia era tenuta “all’osservanza del termine fissato dall’art. 28, che è quinquennale, a cui tuttavia si applicano le regole dettate dal codice civile in tema di interruzione. Nel caso che ci occupa, valido atto interruttivo della prescrizione è rappresentato dal verbale del 25.2.00”; c) nel merito, che “la nozione di rifiuto non va intesa nel senso che essa esclude le sostanze e gli oggetti di riutilizzazione economica (Corte Europea di Giustizia 10.5.95), ma nel senso di oggetti e sostanze di cui il proprietario si disfa anche se essi hanno un valore commerciale e sono raccolti a titolo commerciale ai fini di riciclo, recupero ed utilizzo. (C.E.G. 25.6.97)”, che “il ricorrente, avendo trasportato rifiuti era tenuto ai rispetto della normativa di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997 ed in particolare degli artt. 11, 12 e 15 che sanciscono l’obbligo di tenere i registri di carico e scarico, del formulario di identificazione dei rifiuti e della comunicazione annuale dei rifiuti prodotti (MUD)”.

3. – Avverso tale decisione ricorre M.P. articolando cinque motivi. Parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I motivi del ricorso.

Il primo motivo denuncia: violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3 con riferimento all’allegato A del D.Lgs n. 22 dl 1997, come modificato dalla L. 8 agosto 2002, n. 178, art. 14 nonchè ai D.M. 05 settembre 1994 e D.M. 16 gennaio 1995 e riguarda la corretta qualificazione del rifiuto in questione, fanghi per l’agricoltura (perchè destinati alla lombricoltura). Al riguardo, secondo il ricorrente, la corretta interpretazione della nozione di rifiuto derivava dalla L. n. 178 del 2002, che aveva fornito una interpretazione autentica al riguardo, escludendo dal novero dei rifiuti quelli suscettibili di essere riutilizzati senza trattamenti preventivi nè pregiudizio all’ambiente, come quelli in esame, come risultava dalle deduzioni documentali al riguardo (“rapporto a firma del chimico M.”). Nel motivo, infine, vengono affrontate altre questioni relative alla addebitabilità della violazione al ricorrente (che non risultano trattate nella sentenza impugnata).

Col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 28. L’ultimo trasporto era stato effettuato il 14 gennaio 1998 e il diritto a riscuotere la sanzione era stato esercitato con ordinanza-ingiunzione notificata il 10 novembre 2003.

Col terzo motivo di ricorso si deduce: violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 18 e della L. n. 241 del 1990, art. 2.

L’amministrazione, in assenza di specifica previsione ed in applicazione del principio generale di cui all’art. 2 citato, avrebbe dovuto emettere l’ordinanza-ingiunzione nel termine di 30 giorni.

Col quarto motivo di ricorso si deduce: violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 18 e della L. n. 241 del 1990, art. 2.

L’ordinanza-ingiunzione doveva essere emessa nel termine di 90 giorni.

Col quinto motivo di ricorso si deduce: omessa motivazione circa fatti controversi decisivi per il giudizio. Il giudice a quo aveva omesso di motivare e decidere sulla nullità dell’ingiunzione, come indicato al punto precedente, e sull’errata determinazione della sanzione, perchè la violazione di cui al D.Lgs. cit., art. 52, comma 3 è unica e non può essere applicata ad ogni singolo viaggio.

2. – Il ricorso è infondato e va respinto.

Il primo motivo è infondato, perchè prospetta un’interpretazione normativa che presuppone l’accertamento dell’assunta destinazione dei fanghi a lombricoltura. Ma al riguardo nulla si evince dall’impugnata sentenza, nè il ricorrente formula una corretta impugnazione sul punto, anche in violazione del principio di autosufficienza. Appare, invece, corretta la qualificazione giuridica operata dal giudice di prime cure in ordine alla natura di rifiuto dei fanghi.

Quanto alle questioni prospettate nell’ultima parte del motivo e relative alla addebitabilità della sanzione al ricorrente, basta rilevare che si tratta di questioni nuove, e quindi precluse, non risultando esse trattate nella motivazione della decisione impugnata.

Il secondo motivo è pure infondato. Nella motivazione della sua decisione il giudice ha affermato che il termine in questione è suscettibile di interruzione e ha rilevato che vi era stato un valido atto interruttivo nel 2000. Nulla al riguardo osserva il ricorrente.

Tanto basta, senza considerare che questa Corte ha già affermato il condiviso principio secondo cui Atteso che l’ordinanza-ingiunzione ha la funzione di consentire la riscossione coattiva del credito mediante la formazione di un titolo esecutivo stragiudiziale, la notificazione della stessa è certamente atto idoneo ad interrompere la prescrizione, ma tale efficacia va riconosciuta anche ad atti diversi (quali la notificazione del verbale di contestazione dell’infrazione) – comunque da individuarsi specificamente quanto a tutte le concrete caratteristiche e alla data – e in generale, in forza del rinvio operato dalla L. n. 689 del 1981, art. 28 a tutti gli atti previsti dagli artt. 2943 e 2944 cod. civ., con la conseguenza che la valida notificazione dell’ordinanza-ingiunzione non è indispensabile per interrompere la prescrizione (Cass. n. 17054 del 2005 rv. 583315).

Il terzo e il quarto motivo sono infondati e possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi.

Per quanto riguarda la pretesa applicazione dei termini del procedimento di cui alla L. n. 241 del 1990 alla disciplina delle sanzioni amministrative, basta osservare che questa Corte, a sezioni unite (Sez. U, Sentenza n. 9591 del 27/04/2006 – Rv. 588536), ha già affermato il condiviso principio secondo il quale la disciplina dei termini indicati dalla L. n. 241 del 1990 è incompatibile con i procedimenti regolati dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, che costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell’interesse dell’incolpato, il rispetto di un termine così breve.

Quanto ai termini previsti dalla L. 689 del 1981, art. 18 questa Corte ha anche avuto occasione di affermare il condiviso principio, secondo il quale Nelle ipotesi in cui trovano applicazione le norme generali dettate dalla L. n. 689 del 1981, il potere di emanare l’ordinanza-ingiunzione, ai sensi dell’art. 18 di detta legge, può essere legittimamente esercitato nel termine quinquennale di cui all’art. 28 della stessa legge, ancorchè tale norma ponga riferimento al termine massimo (di prescrizione) per riscuotere le somme dovute per le violazioni, non essendo prevista alcuna espressa decadenza in relazione all’osservanza di altro precedente termine (Cass. n. 18442 del 24/08/2006 rv. 591733; n. 17526 del 28/07/2009 rv. 609101). E’ infondato anche l’ultimo motivo di ricorso. Al riguardo basta osservare che la L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 8 pur prevedendo l’applicabilità dell’istituto del cosiddetto “cumulo giuridico” tra sanzioni nella sola ipotesi di concorso formale (omogeneo od eterogeneo) tra le violazioni contestate – in cui con un’unica azione od omissione sono commesse violazioni plurime – non è, invece, invocabile con riferimento alla diversa ipotesi di concorso materiale – in cui una pluralità di violazioni è commessa con più azioni od omissioni -, atteso che la norma prevede espressamente tale possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza e che non è applicabile in via analogica l’art. 81 cod. pen., stante la differenza morfologica tra illecito penale ed illecito amministrativo, anche alla luce del diverso atteggiarsi dei profili soggettivi relativi alle due tipologie di illecito (v. Corte Cost, n. 421 del 1987). Nè la regola dell’applicabilità del cumulo materiale muta per effetto del D.Lgs. n. 758 del 1994, art. 6 disposizione che, sanzionando la violazione dell’obbligo di concedere il riposo settimanale ai lavoratori, ha innovato la materia in senso sincronico, nel senso cioè che la sanzione non è più commisurata a ciascuna persona occupata nel lavoro alla quale la contravvenzione si riferisce, ma all’insieme del lavoratori, prevedendo sanzioni di diversa gravita per gruppi fino a cinque lavoratori o superiori a tale limite, nulla innovando in senso diacronico per le violazioni ripetute nel tempo rispetto ai principi stabiliti in tema di cumulo materiale e giuridico (Cass. n. 24655 del 2008 rv, 605053).

3. Non avendo l’amministrazione svolto attività in questa sede, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

P.T.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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