Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29760 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. II, 29/12/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 29/12/2011), n.29760

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PROVINCIA VENEZIA in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIA 88, presso lo studio

dell’avvocato VINTI STEFANO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato DE BENETTI CRISTINA;

– ricorrente –

contro

D.S.C.A., in proprio e nella qualità di

rappresentante della OLEARIA ADRIATICA SPA, elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 13, presso lo studio dell’avvocato

VERINO MARIO ETTORE, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato BAROLO PIETRO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 210/2005 del TRIBUNALE di VENEZIA sezione

distaccata di SAN DONA’ DI PIAVE, depositata il 26/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/10/2011 dal Consigliere Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

udito l’Avvocato Federico CORSINI, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato VINTI Stefano, difensore del ricorrente che ha chiesto

di riportarsi;

udito l’Avvocato VERINO Mario Ettore, difensore del resistente che ha

chiesto di riportarsi anch’egli;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per accoglimento dei primi due

motivi con assorbimento del terzo motivo del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – La Provincia di Venezia impugna la sentenza del Tribunale di Venezia, sezione distaccata di San Donà di Piave, notificata 25 ottobre 2005, con la quale veniva accolta l’opposizione proposta dall’odierno intimato in proprio e quale rappresentante legale della Olearia Adriatica S.p.A. avverso l’ordinanza ingiunzione emessa il 15 aprile 2004 e riguardante due infrazioni accertate il (OMISSIS) relative a violazioni al D.Lgs. n. 22 del 1997 e al M.D. ambiente n. 148 del 1998 per incompleta tenuta del registro di carico e scarico e comunque per tenuta non conforme al modello A del D.M. n. 148 del 1998.

2. Il Tribunale accoglieva l’opposizione, ritenendo le annotazioni effettuate corrispondenti alle prescrizioni normative, seppure non riportate nell’ordine previsto dal modello approvato.

3. – La Provincia di Venezia articola tre motivi di ricorso.

Resistono gli intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I motivi del ricorso.

Con il primo motivo, la Provincia di Venezia denuncia violazione e falsa applicazione del D.M. 1 aprile 1998 n. 148, art. 1 nonchè dell’allegato C. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 12, comma 3.

Con il secondo motivo la Provincia di Venezia deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 52, comma 4.

Assume che la norma richiamata imporrebbe non solo l’indicazione dei dati ivi indicati, ma anche la loro registrazione secondo un preciso ordine. Vi sarebbe quindi la violazione della norma anche soltanto per una irregolarità formale.

Con il terzo motivo si denuncia omessa, insufficiente o contraddetto ria motivazione circa un punto decisivo della controversia, costituito dal mancato rinvenimento dei registri nella sede dell’azienda.

2. – Il ricorso è infondato e va respinto.

Quanto al primo motivo, occorre rilevare che la ricorrente lamenta che il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente affermato che non sussiste l’obbligo di indicazione dei dati relativi alla ditta di trasporto nel registro di carico e scarico. Contrariamente a quanto opina la ricorrente, il Tribunale di San Donà di Piave si è limitato a verificare la conformità, o meno, del registro adottato e compilato dalla Olearia Adriatica, alle previsioni del D.M. n. 148 del 1998 con riguardo alle specifiche contestazioni. Da quanto risulta dalla sentenza impugnata, infatti, l’ordinanza ingiunzione opposta riguardava la sanzione comminata ai sensi del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 52, comma 4, per la violazione dell’art. 12, comma 2, dello stesso decreto legislativo, quanto all’incompleta tenuta del registro di carico scarico “in quanto lo stesso non è conforme alla descrizione tecnica del modello A allegato C1 del D.M. n. 148 del 1998… In particolare, secondo il verbale accertamento di cui sopra, non risultano riportati i dati completi delle ditte trasportatrici e quelli relativi alla descrizione del rifiuto” (pag. 2 della sentenza al centro). La Provincia di Venezia nella sua costituzione in giudizio aveva evidenziato che mancavano nei registri “il numero cronologico alla voce carico-scarico, la sede, il codice fiscale e il numero di iscrizione all’albo del trasportatore e la descrizione del rifiuto”.

Il giudice di prime cure ha ampiamente esaminato il contenuto della violazione prevista e sanzionata dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 52, comma 4, distinguendola dalla diversa ipotesi disciplinata dal secondo comma dello stesso articolo ed osservando che la contestazione effettuata riguardava la sola l’ipotesi di tenuta del registro di carico scarico con l’indicazione di tutti i dati normativamente richiesti qualora dette indicazioni risultino però da un punto di vista puramente formale incomplete o inesatte” (pag. 4 in fondo). Al termine del relativo esame ha accertato la conformità dei registri alle prescrizioni del D.M. n. 148 del 1998 con riguardo anche alle specifiche contestazioni evidenziate dalla Provincia, secondo le quali non era stato indicato “il numero cronologico alla voce di carico e scarico, la sede, il codice fiscale e il numero di iscrizione all’albo del trasportatore” (pag. 3 della sentenza al centro). Il giudice ha al riguardo osservato che erano state osservate le prescrizioni normative, anche se non era stato indicato il nome del trasportatore, ulteriormente osservando che la norma in tesi violata nel suo tenore letterale non ne prevedeva l’indicazione, facendo riferimento alla diversa figura degli intermediali e dei commercianti.

Occorre però ulteriormente osservare che la contestazione riguardava pacificamente l’art. 52, comma 4 che ha riguardo a sole violazioni formali e non già ad omissioni (fattispecie questa disciplinata dall’art. 54, comma 2) con la conseguenza che, in tale prospettiva di esame, le argomentazioni della Provincia riguarderebbero altra e diversa violazione, non oggetto di contestazione. Del resto la stessa Provincia giunge a ritenere necessari i dati ritenuti omessi (e quindi non già formalmente incompleti) al termine di un’intepretazione sistematica della normativa, riconoscendo che la norma invocata fa testualmente riferimento al solo mezzo di trasporto, con ciò però finendo per collocarsi necessariamente al di fuori della contestazione originaria.

Anche il secondo motivo è infondato. La ricorrente Provincia di Venezia assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 52, comma 4, ritenendo che sussista la di tale norma anche in conseguenza della irregolarità formale relativa alla esposizione dei dati, riportati in ordine diverso da quello previsto dal modello approvato. L’art 52, comma 4, prevedeva) testualmente che “Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulali di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da L. cinquecentomila a L. tremilioni. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 3 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonchè nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all’art. 12, commi 3 e 4, o del formulario di cui all’art. 15″.

Il comma 2 dello stesso articolo recita(va) invece: chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all’art. 12, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. cinque milioni a L. trenta milioni”.

Di conseguenza la tenuta in modo incompleto del registro (comma 2) non può che far riferimento a dati mancanti, mentre il quarto comma riguarda, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, la diversa ipotesi in cui la compilazione rispetto a tutti i dati via sia stata, ma uno o più dati risultino inesatti o incompleti (e cioè siano riportati solo in parte).

Tale norma non prevede che sia sanzionata la sola irregolarità formale, che, come si deduce dalla sentenza impugnata, riguardava nel caso in questione l’avvenuta esposizione dei dati richiesti dalla normativa in un ordine diverso da quello previsto nel decreto ministeriale. Trattandosi di sanzione, sia pure amministrativa, l’interpretazione deve essere condotta nei limiti della norma riportata, anche in mancanza di altra ratio che giustifichi l’irrogazione di una sanzione in ragione di un mero ed astratto formalismo.

Infine, il terzo ed ultimo motivo del ricorso, col quale si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sulla circostanza relativa al mancato rinvenimento dei registri nella sede dell’azienda, appare inammissibile, avendo riguardo ad una questione che appare nuova, non risultando trattata nella sentenza impugnata, che dando conto della sanzione e della relativa opposizione nulla riporta al riguardo.

3. – Le spese seguono la soccombenza.

P.T.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in 800,00 Euro per onorari e 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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