Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2976 del 16/02/2016


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 2976 Anno 2016
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: GIUSTI ALBERTO

ha pronunciato la seguente

onorari di avvocato

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
POMPA Avv. Vincenzo, rappresentato e difeso da se medesimo,
con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giuseppe Pisanelli, n. 2;
– ricorrente contro
ISIDE s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante

pro tempore,

rappresentata e difesa, in

forza di procura speciale a margine del controricorso,
dall’Avv. David Giuseppe Apolloni, con domicilio eletto nel
suo studio in Roma, via Eustachio Manfredi, n. 17;
controricorrente

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Data pubblicazione: 16/02/2016

avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma in data 8 marzo
2011.
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica
del 29 gennaio 2016 dal Consigliere relatore Dott. Alberto

uditi gli Avv. Vincenzo Pompa e David Giuseppe Apolloni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Lucio Capasso, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
l. – Con ricorso depositato il 13 luglio 2010, l’Avv. Vin-

cenzo Pompa chiedeva al Tribunale di Roma, ai sensi dell’art.
28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, la liquidazione, nella
misura di euro 72.469,19, oltre accessori, dell’onorario spettante per l’attività giudiziale prestata in favore della
s.r.l. Iside, relativamente al procedimento di impugnazione
avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, conclusosi con
l’accoglimento dell’opposizione.
Instauratosi il contraddittorio, l’adito Tribunale, in ordine all’attività prestata, individuava lo scaglione di riferimento per la quantificazione dei compensi nell’ambito delle
controversie di valore indeterminabile e liquidava conseguentemente il compenso spettante nella misura di euro 12.302, di
cui euro 9.590 per onorari ed euro 2.712 per diritti.

– 2 –

Giusti;

In particolare, il Tribunale rilevava che, avuto riguardo
alla natura della controversia e alle questioni trattate, il
giudizio in cui era stata prestata l’attività professionale da
parte dell’Avv. Pompa non poteva essere definito di straordi-

degli onorari a carico del cliente, un aumento fino al quadruplo dei massimi stabiliti.
2. – Avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma ha proposto
ricorso per cassazione l’Avv. Vincenzo Pompa, con atto notificato il 18 ottobre 2011, articolato su un unico motivo, al
quale ha resistito, con controricorso, l’intimata società Iside.
Considerato in diritto
1. – Con l’unico motivo, il ricorrente denuncia omessa ovvero
apparente motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
5, cod. proc. civ., per avere erroneamente il Tribunale liquidato
gli onorari sulla base dello scaglione relativo alla tariffa forense concernente le cause di valore indeterminabile, anziché secondo lo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile e
di particolare importanza, avuto riguardo alla natura della controversia e alle questioni trattate.
2. – Il motivo è infondato.
Il convincimento espresso dal giudice del merito in ordine
alla importanza e al valore delle pratiche trattate dal professionista legale ai fini dell’applicazione o meno dello sca-

– 3 –

naria importanza, come tale determinante, nella liquidazione

glione della tariffa forense concernente le cause di particolare importanza, si sottrae ad ogni sindacato di legittimità,
quando la motivazione data in proposito appaghi le esigenze
della logica e sia corretta ed adeguata.

quale l’Avv. Pompa ha prestato l’attività professionale sia di
straordinaria importanza, e ciò avuto riguardo alla natura
della controversia ed alle questioni trattate nella stessa.
Si tratta di un convincimento di merito, espresso con congrua e logica motivazione, che sfugge alle censure articolate
con il ricorso: tenuto conto, da un lato, della circostanza
che gli elementi indicati dal ricorrente a sostegno del diverso inquadramento (l’oggetto dell’attività professionale svolta
dal difensore, concernente l’impugnativa di una sentenza dichiarativa di fallimento; l’esito favorevole della attività
defensionale, culminata nell’accoglimento dell’impugnazione;
la titolarità, in capo alla società cliente, di una concessione governativa per la gestione del gioco autorizzato dallo
Stato) non sono decisivi e tali da Imporre la soluzione da lui
auspicata; e che, dall’altro lato, il controricorso contiene
riferimenti in fatto (l’essere stata la sentenza dichiarativa
di fallimento pronunciata per un credito di euro 25.000;
l’essersi la causa svolta “in assenza di contraddittorio”; il
non essere stato necessario espletare attività istruttoria;

– 4 –

Nella specie il Tribunale ha escluso che il giudizio nel

l’essere stati predisposti tre soli atti difensivi) tali da
comprovare la correttezza della adottata soluzione.
3. – Il ricorso è rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da di-

P.Q.M.
La Corte

rigetta il ricorso e

condanna il ricorrente al

rimborso delle spese processuali, che liquida in complessivi
euro 2.700, di cui euro 2.500 per compensi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 29

spositivo, seguono la soccombenza.

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