Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2976 del 06/02/2017

Cassazione civile, sez. lav., 03/02/2017, (ud. 09/11/2016, dep.03/02/2017),  n. 2976

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14792-2014 proposto da:

G.M.G., C.F. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE c.f. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, LARGO BOCCEA 34, presso lo studio dell’avvocato

ANNA RITA FERA, rappresentato e difeso dall’avvocato CARMELO

MATAFU’, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1678/2013 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 30/10/2013 R.G.N. 339/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/11/2016 dal Consigliere Dott. LORITO MATILDE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DELPROCESSO

T.C.G., G.M.G., L.C., Lo.Tu.Ma., F.A. ed I.C., dipendenti del Consorzio per le Autostrade Siciliane con contratti di lavoro part time a tempo indeterminato, convenivano in giudizio l’ente consortile innanzi al Tribunale di Messina e deducevano che la prestazione lavorativa si svolgeva in assenza di alcuna regolamentazione, fra i tre turni giornalieri, e di alcuna indicazione del monte ore mensile variabile fra le 88 e le 104 ore mensili, mancando la stipula di contratti individuali di lavoro. Lamentavano, al riguardo, la violazione dei dettami di cui al D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, e del regolamento organico del personale dipendente dell’ente consortile. Sulla scorta di tali premesse, chiedevano accertarsi il diritto a svolgere un minimo di 104 ore lavorative mensili ed, in applicazione delle disposizioni di cui al citato D.Lgs., del contratto collettivo di categoria e del contratto aziendale vigente; chiedevano altresì regolarsi il rapporto di lavoro part – time secondo una delle tipologie previste (verticale, orizzontale o misto) con la predisposizione dei turni e la distribuzione equa dell’impegno orario nei tre turni giornalieri, e condannarsi il Consorzio convenuto al risarcimento del danno conseguente alla illegittima distribuzione dell’orario di lavoro operata assenza di previo accordo con i lavoratori.

Il giudice adito accoglieva il ricorso, dichiarava che il contratto part-time in essere fra le parti era pari a 104 ore mensili, articolato con modalità verticale e prestazione di otto ore di turno; condannava il Consorzio per le Autostrade Siciliane a predisporre uno schema di quattro giorni di lavoro con riposo al quinto ed al sesto e con turnazioni cicliche a partire dal primo giorno di ogni mese fino al completamento delle ore mensili dovute nonchè a risarcire il danno in favore di ciascun lavoratore, commisurato al 20% della retribuzione percepita dal dì della assunzione sino al 2009.

Detta pronuncia veniva riformata dalla Corte distrettuale con sentenza resa pubblica il 30/10/2013 che rigettava integralmente le domande proposte dai ricorrenti.

Nel pervenire a tali conclusioni il giudice dell’impugnazione osservava che al riconoscimento dell’espletamento di almeno 104 ore di lavoro mensili, ostava il tenore del bando di selezione n. 9 del 25/6/99 in base al quale la durata minima della prestazione era fissata in 88 ore di lavoro ed il limite massimo in 104 ore; che i contratti di assunzione stipulati fra le parti erano coerenti con tali dettami e con le prescrizioni delle fonti contrattuali collettive che regolavano il rapporto così come con i dettami di cui al D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 3, che stabiliva la possibilità di concordare clausole flessibili per la collocazione temporale della prestazione lavorativa e la variazione in aumento della durata della stessa. Precisava che le prove testimoniali raccolte non avvaloravano la tesi sostenuta dai lavoratori secondo cui l’orario di lavoro era modulato sulle 104 ore mensili, sempre prive di programmazione, essendo emerso che per la prestazione delle prime 88 ore era prevista la previa pubblicazione dei turni, mentre solo per le ore successive mancava una specifica programmazione.

La cassazione di tale pronuncia è domandata dai lavoratori sulla base di due motivi successivamente illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c..

Resiste con controricorso il Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e vizio di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si deduce l’erroneità della pronuncia in quanto fondata su atti e documenti, quali il bando di selezione n. 9 del 25/6/99, la delibera consortile di assunzione ed i singoli “contratti, non prodotti in giudizio. Del pari, si criticano gli approdi ai quali è pervenuta la Corte distrettuale, per l’omessa valutazione della documentazione allegata al fascicolo di parte (quali le turnazioni di servizio) e delle prove testimoniali dalle quali era evincibile l’assenza di alcun contratto individuale di lavoro e di una preventiva distribuzione dell’orario settimanale, mensile, annuale.

2. Con il secondo mezzo di impugnazione si denuncia violazione del D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 2, comma 2, dell’art. 3, commi 7 e 9, dell’art. 8, nonchè dell’art. 5, comma 3 Contratto Aziendale CAS 2000-2003 ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si deduce che il Consorzio abbia violato le disposizioni di cui al citato decreto legislativo secondo cui anche le clausole flessibili sull’orario di lavoro devono essere pattuite per iscritto, giacchè non solo nella specie, mancava una formalizzazione dei singoli contratti part – time, ma il Consorzio con assoluta discrezionalità indicava mensilmente la collocazione temporale dell’orario in ispregio alle disposizioni sancite dalla contrattazione collettiva di settore che contemplavano le scansioni da osservare nella predisposizione dei turni.

3. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi per presupporre la soluzione di questioni giuridiche connesse, sono privi di pregio.

3.1 Occorre premettere che, secondo il costante orientamento espresso da questa Corte (vedi Cass. 11/1/2016, n. 195, Cass. 16/7/2010 n. 16698), da ribadirsi in questa sede, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge ed implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione.

3.2 Nello specifico, non può tralasciarsi di considerare che i motivi tendono a conseguire per il tramite della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e del D.Lgs. n. 61 del 2000 – una rivisitazione degli approdi ermeneutici ai guair è pervenuta la Corte, che si palesa inammissibile in questa sede di legittimità anche alla luce dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nella versione di testo applicabile ratione temporis, di cui alla novella del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134.

Nella interpretazione resa dai recenti arresti delle Sezioni Unite di questa Corte, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi (vedi Cass. S.U. 7/4/2014 n. 8053), la disposizione va letta in un’ottica di riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Scompare, quindi, nella condivisibile opinione espressa dalla Corte, il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta quello sull’esistenza (sotto il profilo dell’assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta) della motivazione, ossia con riferimento a quei parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata.

Il controllo previsto dal nuovo art. 360 c.p.c., n. 5), concerne, quindi, l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo.

L’omesso esame di elementi istruttori, in quanto Aie, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti.

4. Applicando i suddetti principi alla fattispecie qui scrutinata, non può prescindersi dal rilievo che tramite la articolata censura, la parte ricorrente, contravvenendo al detti principi, sollecita un’inammissibile rivalutazione dei dati istruttori acquisiti in giudizio, esaustivamente esaminati dalla Corte territoriale, auspicandone un’interpretazione a sè più favorevole, non ammissibile nella presente sede di legittimità.

Lungi dal denunciare una totale obliterazione di fatti decisivi che potrebbero condurre ad una diversa soluzione della controversia ovvero una manifesta illogicità nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune od ancora un difetto di coerenza tra le ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi, si limita a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito al diverso convincimento soggettivo patrocinato, proponendo un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti, sia pure anche per il tramite del vizio di violazione di legge. Tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

5. Va al riguardo rimarcato che lo specifico iter motivazionale seguito dai giudici dell’impugnazione non risponde ai requisiti dell’assoluta omissione, della mera apparenza ovvero della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta, che avrebbero potuto giustificare l’esercizio del sindacato di legittimità.

La fattispecie concreta è stata, infatti, oggetto di approfondita disamina da parte della Corte territoriale che – come riferito nello storico di lite – facendo leva sulla esegesi del bando di selezione, della contrattazione collettiva, dei contratti stipulati fra le parti e delle deposizioni testimoniali raccolte in sede istruttoria, ha ritenuto che non era stato previsto alcun diritto dei lavoratori allo svolgimento di 104 ore mensili bensì ad un minimo di 88 sino ad un massimo di 104; che la distribuzione dell’orario di lavoro era stata prevista in coerenza coi dettami del D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 8; che era stata dimostrata la pubblicazione periodica dei turni di lavoro riguardante la turnazione per le 88 ore; che nel contratto aziendale era ammessa anche l’utilizzabilità del personale fuori dallo schema dei turni avvicendati con una programmazione diversa da quella dei turnisti a tempo pieno.

Si tratta di apprezzamento, congruo e completo, che non resta scalfito dalle doglianze formulate con le quali, mediante la denuncia di vizi attinenti alla violazione di legge, si censura il profilo motivazionale della decisione con approccio non consentito in questa sede di legittimità.

6. Alla stregua delle superiori argomentazioni – non disgiunte dall’ulteriore considerazione relativa al difetto di specificità che connota il primo motivo, con il quale si critica fra l’altro, l’omessa valutazione da parte della Corte distrettuale della documentazione allegata al fascicolo di parte, senza riprodurne il contenuto, in violazione dei dettami di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, – il ricorso è rigettato.

7. Il governo delle spese del presente giudizio segue, infine, il principio della soccombenza, nella misura in dispositivo liquidata.

Occorre, infine, dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA