Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29759 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. II, 29/12/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 29/12/2011), n.29759

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RODI 32,

presso lo studio dell’avvocato CHIOCCI MARTINO UMBERTO, rappresentata

e difesa dall’avvocato MARRUCO GIUSEPPE;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA TERNI in persona del Prefetto pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 619/2005 del GIUDICE DI PACE di TERNI,

depositata il 31/08/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/10/2011 dal Consigliere Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso, cassazione con rinvio.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- F.G. impugna la sentenza del Giudice di Pace di Terni n. 619 del 2005 che rigettava la sua opposizione avverso otto ordinanze ingiunzione prefettizie del 2004 emanate dal Prefetto di Terni per violazione del D.Lgs. n. 507 del 1999, art. 29, comma 1.

Deduceva di non aver mai emesso gli assegni per i quali erano state pronunciate le ingiunzioni. Tali assegni, peraltro in gran parte successivamente pagati, erano stati abusivamente tratti dal suo conto a sua insaputa senza alcuna autorizzazione e con firma apocrifa. A tal fine disconosceva formalmente le sottoscrizioni e si dichiarava disposta a sottoporsi a verifica con riserva anche di querela di falso.

2. – Il Giudice di Pace di Terni rigettava l’opposizione, rilevando che agli atti risultavano le copie degli assegni medesimi a firma della ricorrente e che l’unico motivo per annullamento dell’ordinandi ingiunzione impugnata è il pagamento degli assegni medesimi che in corso a causa non è stato minimamente dimostrato.

3. – La ricorrente formula due motivi di ricorso, Parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

4. – Trattato in camera di consiglio all’udienza del 19 febbraio 2009, il ricorso è stato rinviato in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – La ricorrente articola due motivi di ricorso. Col primo deduce la violazione della L. n. 689 del 1981, artt. 23 e 3 nonchè degli artt. 113 e 115 c.p.c. Deduce che la responsabilità era stata affermata senza alcun accertamento in ordine all’effettiva riferibilità della condotta sanzionata alla ricorrente. La L. n. 689 del 1981, art. 23 imponeva all’amministrazione l’onere della prova della responsabilità: il formale disconoscimento della sottoscrizione apposta sul titolo era rimasto del tutto ignorato e nessuna attività istruttoria era stata richiesta dalla controparte.

Col secondo motivo viene dedotta la omessa e/o insufficiente motivazione in ordine all’avvenuto disconoscimento delle firme apposte in calce ai titoli e alla conseguente riferibilità degli stessi alla odierna ricorrente. Alcun cenno nella motivazione si rinveniva poi quanto all’assenza dell’elemento soggettivo della contravvenzione.

2. – Il ricorso è fondato e va accolto, poichè fondati sono i motivi proposti, che possono essere trattali congiuntamente.

In punto di fatto, va rilevato che l’odierna ricorrente ha contestato la riferibilità della sottoscrizione degli assegni alla sua persona fin dal ricorso introduttivo del giudizio di opposizione e quindi del tutto tempestivamente (vedi Cass. n. 19680 del 2008 rv. 604986 in tema di opposizione a decreto ingiuntivo).

Nel caso in questione, il D.Lgs. n. 507 del 1999, art. 29 prevede l’illecito amministrativo di emissione di assegni senza provvista per chiunque emetta un assegno, bancario o postale che, presentato in tempo utile per l’incasso, non venga pagato per mancanza di provvista; ne consegue che, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, qualora il soggetto che formalmente appare come emittente disconosca la sottoscrizione ivi comparente, grava sull’autorità che ha irrogato la sanzione l’onere di dimostrare l’autenticità della sottoscrizione, proponendo idonea istanza di verificazione (Cass. n. 14278 del 2007 rv. 597908). Il giudice di pace non si è attenuto a tali principi.

3. Il ricorso va accolto, il provvedimento impugnato cassato, e la causa va rimessa per nuovo esame ad altro giudice del merito pari ordinato, che si indica in diverso magistrato dello stesso ufficio, cui è anche demandato, ex art. 385 c.p.c., di pronunziare sulle spese del giudizio di legittimità.

P.T.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro magistrato dello stesso ufficio (giudice di pace di Terni), che deciderà anche sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA