Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29758 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. II, 29/12/2011, (ud. 30/09/2011, dep. 29/12/2011), n.29758

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

BANCA CARIGE CASSA RISP GENOVA IMPERIA SPA P.I. (OMISSIS) IN

PERSONA DEL SUO RAPPRESENTANTE E VICE DIRETTORE GENERALE AVV. P.

G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI PRISCILLA 4,

presso lo studio dell’avvocato COEN STEFANO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato VILLANI GIORGIO;

– ricorrente –

contro

P.M., AZD MOBILITA’ TRASP SPA IN PERSONA DEL LEGALE

RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE;

– intimati –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di GENOVA, depositata il

17/12/2004; R.G. 20229/04 R.V. (cron. 1325);

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/09/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con atto di citazione notificato il 28 marzo 2002, l’Azienda Mobilità e Trasporti s.p.a. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Genova la Banca CARIGE s.p.a., per sentir accertare la nullità parziale del contratto e dei rapporti di conto corrente tra la A.M.T. e la stessa Banca in relazione alle clausole di pattuizione dell’interesse anatocistico trimestrale, determinare l’esatto conteggio dare-avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo da effettuare in sede di c.t.u., e condannare la CARIGE alla restituzione delle somme indebitamente addebitate e/o riscosse negli ultimi dieci anni.

Il Tribunale adito nominò consulente tecnico di ufficio il dott. P.M., affidandogli il conteggio di dare e avere tra le parti. In data 24 maggio 2004, il c.t.u. depositò, unitamente alla propria relazione, l’istanza di liquidazione del compenso di Euro 35000,00.

Il Tribunale, con provvedimento del 16 giugno 2004, liquidò in favore del predetto la somma di Euro 30.000,00 per onorari ponendoli a carico di entrambe le parti.

Avverso tale provvedimento la Banca CARIGE propose ricorso al Presidente del Tribunale di Genova del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 170 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).

2. – Il giudice delegato, con ordinanza depositata in data 17 dicembre 2004, confermò la liquidazione in 30.000,00 Euro, condannando, altresì, la ricorrente al pagamento delle spese di causa, osservando che il dott. P. aveva redatto un elaborato peritale consistente nella redazione di 45 rendiconti (nove per ciascun anno, secondo le diverse modalità proposte dai litiganti), per la cui liquidazione appariva applicabile non già il D.M. del 2002, art. 2 che si riferisce a perizie in materia amministrativa, contabile e fiscale, come richiesto dalla ricorrente, ma l’art. 5 dello stesso D.M., che riguarda inventari, rendiconti e situazioni contabili, avendo il c.t.u. dovuto ricostruire i movimenti contabili relativi ad un conto corrente. Osservò inoltre il giudice delegato che, pur essendosi trattato di un incarico unico, la pluralità di indagini effettuate sulla base di nove possibili criteri imponeva di riconoscere la debenza di compensi distinti, per ciascun rendiconto, la cui somma rappresentava quanto dovuto al c.t.u. e che, pertanto, alla luce dell’art. 5, spettava al c.t.u. un compenso da un minimo di euro 6.532 ad un massimo di Euro 43.668,90: sicchè la somma liquidata era nei limiti del citato art. 5 e coerente con l’operato del c.t.u..

3. – Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. la Banca CARIGE, depositando altresì memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico, articolato motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 49 e segg. e comunque del Decreto del Ministro della Giustizia 30 maggio 2002, degli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 sull’adeguamento dei compensi spettanti ai periti consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale, nonchè motivazione meramente apparente, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4, 5 e art. 132 c.p.c., n. 4. Premessa la intervenuta abrogazione della L. 8 luglio 1980, n. 319, sulla base della quale era stato emesso il decreto del Ministro della giustizia, e, d’altra parte, la mancata emanazione, da parte dello stesso Ministro, di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze, della tabella che avrebbe dovuto stabilire, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 49 la misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, ritiene il ricorrente che il Tribunale abbia errato nel non applicare l’art. 2 del citato D.M., riferibile anche alle consulenze tecniche in materia contabile – quale quella richiesta al dott. P., avente ad oggetto l’esame del conto corrente intrattenuto dall’AMT con la Banca CARIGE al fine di verificare i rapporti di dare e avere tra i predetti soggetti – , e che fissa un compenso massimo, non superabile neanche nel caso in cui la controversia abbia un valore maggiore. Sarebbe erroneo il richiamo operato all’art. 5 di detto D.M., applicabile, a norma della circolare 4 novembre 1984, nel caso di incarichi su assegni e documentazione contabile volti ad accertare la provenienza e la destinazione di somme di danaro, accertamenti non demandati, nella specie, al c.t.u. Si rileva inoltre che le prestazioni di cui all’art. 5, siccome meno complesse, non potrebbero superare quelle di cui all’art. 2 e all’art. 3. Anche la valutazione della pluralità di indagini effettuate dal dott. P. sulla base di nove possibili criteri per ciascuna delle cinque annualità sarebbe errata alla luce della già citata circolare, che stabilisce che le singole attività necessarie per l’espletamento di un incarico non possono assumere una tale autonomia da giustificare autonomi compensi. Infine, si osserva che il Tribunale ha confermato il provvedimento impugnato senza accertare se esso avesse o meno applicato alla liquidazione la maggiorazione di cui al citato D.P.R. n. 115 del 2002, art. 52 prevista in rapporto alla eccezionale importanza, complessità e difficoltà delle indagini: accertamento che sarebbe stato rilevante ai fini della conferma o meno del provvedimento. Peraltro dalla liquidazione proposta al c.t.u. e dal conseguente provvedimento del magistrato si evincerebbe che la maggiorazione sia stata operata, e che perciò illegittima sarebbe la conferma, da parte del secondo giudice, della liquidazione disposta dal primo.

2.1. – La censura è immeritevole di accoglimento.

2.2. – Il giudice delegato all’esame del ricorso ha fornito congrua e non illogica motivazione dell’applicazione, da lui effettata nella specie, dell’art. 5, anzichè del D.M. del 2002, art. 2 osservando che quest’ultimo si riferisce a perizie in materia amministrativa, contabile e fiscale, ipotesi non ricorrente nella specie, in cui non si trattava di compiere valutazioni in ordine alla contabilità di un’azienda, ma di ricostruire i movimenti contabili relativi ad un conto corrente: fattispecie ragionevolmente ritenuta ricompresa nella previsione di cui all’art. 5 del D.M. del 2002, che riguarda la materia degli inventari, rendiconti e situazioni contabili.

Del resto, anche il richiamo operato dalla difesa della Banca CARIGE alla ripetitività delle operazioni di cui si tratta conferma la riferibilità delle stesse all’area di applicazione del citato art. 5.

2.3. – Quanto al riconoscimento, ad opera del provvedimento impugnato, della debenza di compensi distinti per ciascun rendiconto, esso è frutto di una valutazione discrezionale del giudice di merito, che ha ritenuto autonoma ciascuna delle indagini effettuate sulla base di criteri diversi, senza, peraltro, esorbitare, nella liquidazione complessiva, dai limiti posti dal citato art. 5.

2.4. – Corretta risulta, infine, anche la valutazione del giudice di merito in ordine alla inapplicabilità della maggiorazione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 52 per essere state le numerosissime operazioni esaminate con strumenti informatici che hanno agevolato il compito del c.t.u., che, pure, ha dato luogo ad un elaborato valutato come lavoro approfondito e meditato.

2.5. – Alla stregua di tali argomentazioni articolate ed esaustive la censura della ricorrente risulta vanamente impingere nel merito delle valutazioni rimesse al giudice delegato all’esame del ricorso avverso la liquidazione della c.t.u. di cui si tratta.

3. – Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Non v’è luogo a provvedimenti sulle spese, in assenza di attività defensionale da parte degli intimati.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 30 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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