Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29757 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. II, 29/12/2011, (ud. 30/09/2011, dep. 29/12/2011), n.29757

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.M.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI GOZZADINI 30, presso lo studio

dell’avvocato PROSPERINI ALBERTO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FALL. RENDO COSTR SRL IN PERSONA DEL CURATORE PROTEMPORE AVV. D.

B.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 33211/2004 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 13/12/2004 N. 33211/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/09/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Il Tribunale di Roma, con sentenza depositata il 13 dicembre 2004, in parziale accoglimento dell’appello di D.M.M. avverso la sentenza del giudice di pace che aveva accolto la sua domanda di condanna della società Ren.Do Costruzioni s.r.l. al pagamento in suo favore della somma di L. 1.800.000 quale corrispettivo di trasporti di materiale edile rigettando quella di condanna al risarcimento dei danni subiti per la mancata ultimazione di altro trasporto che l’attore riteneva imputabile alla stessa società, e compensando le spese di lite tra le parti, condannò la convenuta, fallita, a rimborsare all’appellante il 70 per cento delle spese processuali del giudizio di primo grado, liquidate a favore del procuratore antistatario nella misura di Euro 930,17, ivi comprese Euro 430,17 per diritti di procuratore, Euro 400,00 per onorari di avvocato, ed Euro 100,00 per spese, oltre alle spese generali, nonchè il 50 per cento delle spese del secondo grado, liquidate a favore dello stesso nella misura di Euro 458,00, ivi compresi Euro 140,00 per diritti ed Euro 238,00 per onorari oltre ad accessori.

Osservò il giudice di secondo grado che, avendo l’esito della lite riconosciuto quasi integralmente la fondatezza della pretesa attorea, ciò che avrebbe dovuto indurre il giudicante ad una almeno parziale compensazione delle spese di lite, con aggravio delle residue spese processuali a carico della parte soccombente.

2. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre il D.M. sulla base di due motivi, illustrati anche da successiva memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione della L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 24 e dell’art. 4 della tariffa professionale forense approvata con D.M. 5 ottobre 1994, n. 585 e D.M. 8 aprile 2004, n. 127, nonchè del R.D.L. 27 novembre 1934, n. 36, art. 60, comma 4, ed omessa motivazione. Avrebbe errato il giudice di secondo grado nel liquidare la somma di Euro 756,00 a titolo di diritti ed onorari al lordo della effettuata compensazione al 50% in riferimento al procedimento di secondo grado: si tratterebbe, infatti, di una somma inferiore a quella dovuta per legge avuto riguardo al valore della causa, alla durata della stessa, alle questioni svolte, all’attività esercitata. Si rappresenta che il R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 60, comma 2 prevede la possibilità di una liquidazione inferiore ai minimi solo nel caso in cui la causa risulti di facile trattazione, prescrivendo che la relativa decisione sia motivata: ciò che nel caso di specie non sarebbe accaduto.

Comunque, a prescindere dal mancato rispetto dei minimi, non sarebbe stato soddisfatto il requisito di cui all’art. 2233 cod. civ., comma 2 che prevede che la misura del compenso sia adeguata al decoro della professione. Il confronto tra le somme liquidate e la nota delle spese, riportata nel ricorso, e redatta in base ai minimi dovuti, evidenzierebbe come le prime siano effettivamente inferiori al minimo dovuto.

2. – Con il secondo motivo si deduce la omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia. Si rileva che il giudice di secondo grado ha liquidato le spese processuali sulla base degli atti di causa, non avendo la parte interessata depositato la relativa notula, senza indicare specificamente quali fossero tali atti, e, quindi, senza consentire il controllo di conformità della liquidazione alle tariffe. Si rileva che, ove il Tribunale di Roma avesse tenuto effettivamente conto degli atti processuali, che sarebbe stato tenuto ad indicare, sarebbe giunto ad una liquidazione in misura più elevata dei diritti, come dei compensi per l’attività di difesa, tenuto anche conto che le questioni trattate non erano semplici, che si trattava di giudizio innanzi ad un giudice di secondo grado, e che il processo aveva avuto una lunga durata.

3.1. – Le censure, da trattare congiuntamente in considerazione della stretta connessione che le avvince, volte come sono entrambe a sottoporre a critica la decisione del giudice di secondo grado relativa alla liquidazione delle spese processuali, sono meritevoli di accoglimento nei termini che seguono.

3.2. – Deve, anzitutto, rilevarsi che effettivamente la sentenza impugnata risulta carente quanto alla motivazione della liquidazione di dette spese, operata, in assenza del deposito di una notula, senza alcuna ricostruzione delle ragioni della quantificazione operata.

La liquidazione globale (sempre che siano indicati separatamente gli onorari di avvocato rispetto ai diritti di procuratore) può essere ammessa solo nell’ipotesi in cui sia stata presentata la nota delle spese a cura della parte cui vanno rimborsate, dovendosi presumere, in tal caso, che il giudice abbia voluto liquidare le spese in conformità di tale nota. Se, invece, questa non sia stata presentata in violazione dell’art. 75 disp. att. cod. proc. civ., il giudice ha il potere – dovere di provvedere alla liquidazione delle spese giudiziali sulla base degli atti di causa, ma è tenuto ad indicarli specificamente (v., sul punto, Cass., sentt. n. 16993 del 2007, n. 26037 del 2005, n. 17936 del 2004).

3.3. – Quanto al denunciato errore nella quantificazione di diritti ed onorari spettanti all’odierno ricorrente, la violazione dei minimi di legge emerge dal confronto tra le tariffe calcolate globalmente dal Tribunale di Roma e quelle determinate a norma del D.M. n. 585 del 1994 e del D.M. n. 127 del 2004.

Nè il giudice capitolino ha fatto valere la facilità della trattazione della causa, che avrebbe legittimato una liquidazione in misura inferiore a quella minima legale.

4. – Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto. La sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altro giudice – che si designa nel Tribunale di Roma in persona di diverso giudicante, cui è demandato anche il regolamento delle spese del presente giudizio – che riesaminerà la questione della liquidazione delle spese del giudizio di secondo grado alla luce dei principi enunciati sub 3.2. e dei rilievi di cui sub 3.3.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Roma in persona di diverso giudicante.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 30 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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