Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29756 del 15/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 15/11/2019, (ud. 02/10/2019, dep. 15/11/2019), n.29756

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Presidente –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20268/2014 proposto da:

D.M.E., ARMET S.A.S. DI P.P. E SOCI in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

FONTANA, rappresentati e difesi dagli avvocati LEOPOLDO VILLANI e

ANTONIO MESSINA;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO LAVORO POLITICHE SOCIALI DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO

ANCONA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 436/2014 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 19/06/2014, R.G.N. 198/2014.

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza 19 giugno 2014, la Corte d’appello di Ancona rigettava l’appello proposto da D.M.E. e Armet s.a.s. di E.D.M. & C. avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva rigettato l’opposizione all’ordinanza della direzione territoriale del lavoro di Ancona che le aveva ingiunto il pagamento di sanzioni amministrative per omissione di concessione ai lavoratori dipendenti, negli anni 2006 e 2007, del giorno di riposo settimanale prescritto dal D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 9 e di registrazione di giornate lavorative nei periodi da agosto 2005 a dicembre 2006 e da gennaio a giugno 2007; avverso tale sentenza D.M.E. e Armet s.a.s. (ora) di P.P. & C. ricorrevano per cassazione con unico motivo, cui resisteva il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione territoriale del lavoro di Ancona con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. le ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 113,116 c.p.c., ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, per erronea valutazione giudiziale dei testi assunti in ordine all’effettiva risultanza della presenza di lavoratori dipendenti di Armet s.a.s. all’interno del cantiere della sua committente Fincantieri s.p.a. e per ragioni esclusive di prestazione lavorativa, con irrilevanza probatoria dei tabulati provenienti dalla suddetta società committente e inversione di fatto del relativo onere (unico motivo);

2. esso è inammissibile;

2.1. non si configura, infatti, la violazione delle norme di legge denunciate, in difetto dei requisiti propri (Cass. 31 maggio 2006, n. 12984; Cass. 28 febbraio 2012, n. 3010; Cass. 26 giugno 2013, n. 16038), non ricorrendo la deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge, necessariamente implicante un problema interpretativo della stessa, che non sia mediato, come invece nel caso di specie, dalla contestata valutazione delle risultanze di causa, riservata alla tipica valutazione del giudice di merito (Cass. 16 luglio 2010, n. 16698; Cass. 12 ottobre 2017, n. 24054);

2.2. in particolare, non sussiste la violazione dell’art. 116 c.p.c., che è norma che sancisce, salva diversa previsione legale, il principio di libera valutazione delle prove, idonea ad integrare vizio di error in procedendo solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero all’opposto valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (Cass. 10 giugno 2016, n. 11892); nè è conferente la deduzione di violazione dell’art. 113 c.p.c.;

2.3. in ogni caso, sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, nonchè la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, con la conseguenza che è insindacabile, in sede di legittimità, il “peso probatorio” di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto ad un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (Cass. 28 gennaio 2004, n. 1554; Cass. 10 giugno 2014, n. 13054); e così pure l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie emergenze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, in quanto apprezzamenti di fatto riservati al predetto, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (come appunto dalla Corte territoriale per le ragioni esposte ai p.ti 2 e 3 di pgg. da 3 a 5 della sentenza, senza alcun vizio logico inficiante il complessivo ragionamento probatorio), non dovendo egli discutere ogni singolo elemento o confutare tutte le deduzioni difensive, avendosi per implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 21 luglio 2010, n. 17097; Cass. 2 agosto 2016, n. 16056; Cass. 31 luglio 2017, n. 19011);

2.4. in realtà, il mezzo involge piuttosto una sostanziale contestazione della valutazione probatoria alla base dell’accertamento operato dalla Corte territoriale, adeguatamente argomentato, insindacabile da questa Corte (Cass. 19 marzo 2009, n. 6694; Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 4 novembre 2013, n. 24679), con la sostanziale istanza di una rivalutazione critica nel merito, indeferibile in sede di legittimità;

2.5. infine, l’esplicita deduzione di un vizio di motivazione non è più esaminabile alla stregua del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la cui riformulazione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Sicchè, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 26 giugno 2015, n. 13189; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439);

3. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la regolazione delle spese di giudizio secondo il regime di soccombenza e con il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parti ricorrenti alla rifusione, in favore del Ministero controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 2 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2019

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