Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29756 del 12/12/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 29756 Anno 2017
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: NEGRI DELLA TORRE PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso 21240-2012 proposto da:
BLASCO

MARIA

SERENA

C.F.

BLSMSR67D55D869E,

domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato EMANUELE MICELI,
giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2017
2911

CARLTON S.P.A., domiciliata in ROMA PIAllA CAVOUR
presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
VINCENZO GIAMBRUNO, giusta delega in atti;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 12/12/2017

avverso

la

sentenza n.

2174/2011

della CORTE

D’APPELLO di PALERMO, depositata il 07/02/2012 R.G.N.

92/2010.

R. 21240/2012

-……._*//2

Premesso che con sentenza n. 2174/2011, depositata il 7 febbraio 2012, la Corte di
appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda di
Maria Serena Blasco nei confronti di Carlton S.p.A. volta alla condanna della società al
pagamento di differenze retributive e vari emolumenti sul presupposto dell’effettuazione
di un maggiore orario di lavoro rispetto a quello risultante dai contratti a tempo parziale

relazione a mansioni di cameriera di sala e governante ai piani nell’albergo “Villa Gaia” di
Cefalù;
– che, a sostegno della propria decisione, e con assorbimento di ogni ulteriore questione,
la Corte di merito ha rilevato come, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice,
non risultasse dimostrata in giudizio una prestazione maggiore di quella indicata nei
contratti, tenuto conto della inattendibilità di alcuni dei testi escussi e della inidoneità
delle dichiarazioni degli altri a fornire una prova del fatto sufficientemente univoca;
– che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la lavoratrice con tre
motivi;
– che la società ha resistito con controricorso;

rilevato che, con il primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art.
2955 n. 2 c.c., la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la Corte omesso di
pronunciare sull’eccezione di prescrizione presuntiva del credito formulata dalla società
nel giudizio di primo grado, ritenendola interamente assorbita nel rigetto della domanda;
con il secondo, deducendo violazione degli artt. 246 e 100 c.p.c. e vizio di motivazione, si
duole dell’errata valutazione delle risultanze delle prove per testi compiuta dalla Corte;
con il terzo, deducendo nuovamente il vizio di cui all’art. 360 n. 5, la ricorrente si duole
di una motivazione carente sia sull’assorbimento della eccezione di prescrizione, sia sulla
ritenuta inattendibilità di alcuni testimoni;

osservato che il primo e il terzo motivo, nella parte concernente l’assorbimento della
eccezione di prescrizione, risultano inammissibili per difetto di interesse ad impugnare
(Cass. n. 15583/2014), avendo il giudice di appello fondato il rigetto della domanda sul
difetto di prova circa un orario di lavoro maggiore di quello contrattualmente fissato;
– che risultano inammissibili anche il secondo motivo e il terzo, là dove viene denunciata
una carente ed illogica motivazione sulla inattendibilità di alcuni testimoni;
– che, infatti, come più volte precisato da questa Corte, “la valutazione delle risultanze
della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni
invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più
idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice
del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova
1

stipulati per i periodi dal 15/4/2005 al 31/10/2005 e dal 3/4/2006 al 31/10/2006 in

co esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del
roprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a
confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i
rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente
incompatibili con la decisione adottata” (Cass. n. 5231/2001 e successive numerose
conformi);

ritenuto conclusivamente che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

p.q.m.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro
3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di
legge.

Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 27 giugno 2017.

Il Presidente
(dott. Giuseppe Napoletan,
1
i

IL CANC L1ERE
Maria P iacoia

– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo

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