Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29755 del 19/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 19/11/2018, (ud. 10/10/2018, dep. 19/11/2018), n.29755

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14426-2017 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA

SACCHETTI 9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ERNESTINA POLLAROLO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 280/7/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 22 febbraio 2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/10/2018 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO

che la Corte ha costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c.;

che M.M. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Alessandria. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione della contribuente avverso un avviso di accertamento IRPEF, relative all’anno 2007.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a tre motivi;

che, con il primo motivo, la contribuente deduce la nullità della sentenza per insufficiente motivazione, violazione dell’art. 111 Cost. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4: la sentenza impugnata non avrebbe indicato, neppure succintamente, nè il percorso logico-giuridico seguito per addivenire alla decisione nè le circostanze poste a fondamento della stessa;

che, con il secondo motivo, la ricorrente assume la falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 2 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 1, comma 4, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: la CTR avrebbe omesso di considerare che la contribuente non era obbligata a presentare la dichiarazione dei redditi, possedendo solo il reddito fondiario dell’abitazione principale, sicchè l’Ufficio sarebbe decaduto dal potere di emettere l’avviso di accertamento, notificato nel 2013;

che, con l’ultimo motivo di ricorso, la contribuente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4, 5 e 6 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3: la sentenza di secondo grado avrebbe avallato l’impostazione dell’Ufficio, nonostante la contribuente avesse fornito la prova della provenienza dai familiari e della disponibilità sul conto corrente personale delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indice;

che l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso;

che il primo motivo è destituito di fondamento;

che, infatti, dalla lettura della sentenza impugnata è agevole evincere il percorso logico-giuridico seguito dalla CTR e caratterizzato dall’inidoneità delle allegazioni della contribuente a giustificare il possesso dei beni indice;

che il secondo motivo è inammissibile;

che la questione concernente la natura pertinenziale rispetto all’abitazione principale non risulta dedotta in sede di merito;

che, in ogni caso, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, il D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 16, il quale prevede che i più restrittivi termini di decadenza per la notifica degli avvisi, introdotti dal capo 2^ del medesimo D.Lgs., art. 43, del D.P.R. n. 600 del 1973, si applicano alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1^ gennaio 1999, si riferisce anche all’ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, poichè fa astratto riferimento al dovere di dichiarazione in quanto tale, ed ha lo scopo di salvaguardare le possibilità di esercizio del potere di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria (Sez. 5, n.17696 del 30/07/2015);

che la CTR ha fatto rilevare come “l’alloggio destinato ad abitazione principale non rappresenta l’unica unità immobiliare di proprietà della contribuente perchè, come ricordato dall’Ufficio e non contestato da controparte, vi sono altri beni immobili; tale stato di cose costituisce obbligo di dichiarazione. L’altra ragione è che, in ogni caso, l’Ufficio ha potuto beneficiare del maggior termine proprio perchè in presenza della dichiarazione dovuta e non presentata sono stati riscontrati redditi non dichiarati e quantificabili con metodo sintetico da redditometro”;

che, pertanto, è stato correttamente considerato il termine quinquennale, siccome previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 2;

che anche il terzo motivo non risulta fondato, giacchè la censura si traduce in una richiesta di rivalutazione delle allegazioni già esaminate dai giudici di secondo grado e ritenute, con un giudizio astrattamente logico e congruo pertanto incensurabile in sede di legittimità – del tutto insufficienti a supportare il possesso dei beni indice;

che il ricorso va dunque respinto;

che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo;

che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore dell’Agenzia delle Entrate, in Euro 3.500, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA