Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29755 del 12/12/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 29755 Anno 2017
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: PERINU RENATO

ORDINANZA
sul ricorso 4074-2012 proposto da:
ERRICO CARMELA C.F. RRCCML57R7OH703Y, domiciliata in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della Corte
di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato
GIOVANNI GALLO, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F.
2017
2860

80078750587,

in persona del Presidente e legale

rappresentante pro tempore,
mandatario

della

cartolarizzazione

S.C.C.I.
dei

in proprio
S.P.A.

Crediti

e

quale

Società
I.N.P.S.

di
C.F.

05870001004, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

Data pubblicazione: 12/12/2017

CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati
LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO,
giusta delega in atti;
– controricorrente –

EQUITALIA SPA ;
– intimata-

avverso la sentenza n. 879/2010 della CORTE D’APPELLO
di SALERNO, depositata il 20/01/2011 R.G.N. 547/2010.

nonchè contro

RILEVATO IN FATTO
che, Errico Carmela ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 879
depositata in data 20/1/2011, con la quale la Corte d’appello di Salerno aveva
respinto la domanda di riforma della pronuncia di primo grado, che aveva
rigettato l’opposizione avverso una cartella di pagamento emessa per omissioni
contributive;
che,

la Corte territoriale, per quanto qui rileva, rigettava il gravame
rappresentando che l’INPS nel costituirsi davanti al giudice di primo grado
aveva prodotto gli accertamenti ispettivi, contenenti, tra l’altro, la denuncia del
lavoratore e le deposizioni di altri colleghi di lavoro dello stesso ;
che, a fronte delle allegazioni probatorie offerte dall’istituto previdenziale,
l’attuale ricorrente era stata intimata a fornire elementi di segno contrario;
che, la Errico ammessa all’espletamento della prova per testi non si
presentava all’udienza probatoria, e ciò determinava ai sensi dell’art. 208 c.p.

c. la decadenza dalla ammessa assunzione testimoniale, e di conseguenza la
decisione della causa sulle sole allegazioni probatorie fornite dall’INPS;
che, ricorre per cassazione Errico Carmela affidandosi ad otto motivi;
che, resiste con controricorso l’INPS.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, le censure mosse da parte ricorrente sono state così articolate: 1) in
relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2697
c.c., dell’art. 2 della I. n. 389/1989 e dell’art. 24 del d.lvo. n. 46/99; 2) in
relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt.
416 e 417, c.p.c., per essersi la Corte di secondo grado pronunciata sulla base
di documentazione prodotta tardivamente dall’Inps; 3) in relazione all’art.
i

Udienza del 21 giugno 2017 – Aula B
n. 37 del ruolo – RG n. 04074/12
Presidente: Mammone – Relatore : Perinu

che, il ricorso appare, manifestamente, infondato per le ragioni che si
vanno ad esporre;
che, infatti, per quanto concerne le censure dedotte con i motivi nn.
1,3,4,5,6,7,8, al di là della rispettiva intestazione formale, nella sostanza, essi,
esprimono un dissenso valutativo dalle risultanze di causa ed invocano, quindi,
un diverso apprezzamento di merito delle stesse;
che, secondo giurisprudenza unanime di questa Corte, il motivo di ricorso
per cassazione, con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio
di motivazione, non può essere finalizzato a far valere la rispondenza della
ricostruzione dei fatti operata in sede di merito al diverso convincimento
soggettivo della parte e, in particolare non può essere proposto con esso un
preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti,
atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di
valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al
libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di
tale convincimento, rilevanti ai sensi della disposizione di cui all’art. 360, primo
comma, n. 5, c.p.c.;
che; parimenti infondato risulta il secondo motivo, concernente la
l’acquisizione, da parte del giudice d’appello, di documentazione tardivamente
prodotta in primo grado dall’attuale controricorrente;
che, al riguardo, il Collegio ritiene di dover ribadire che nel rito del lavoro,
la tardiva costituzione e/o la tardiva produzione di documentazione del
convenuto in primo grado non comporta che il giudice d’appello non possa
prendere in considerazione, ai fini della decisione, la documentazione relativa
al giudizio di primo grado, qualora essa, in assenza (come nel caso di specie)
di tempestiva opposizione all’irrituale produzione, sia stata ritualmente
acquisita e sia entrata a far parte del tema del giudizio (Cass. n.8924/15);

2

, n. 5, c.p.c., per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa
tin fatto decisivo ai fini del giudizio; 4) in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.,
violazione e falsa applicazione degli artt. 2699,2700, c.c., e 115,116, c.p.c.; 5)
in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt.
2697,2700, c.c., e 115,116, c.p.c.; 6) in relazione all’art. 360, n.5, c.p.c., per
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo e
controverso ai fini del giudizio; 7) in relazione all’art. 360, n.4, c.p.c.,
violazione e falsa applicazione degli artt. 245,420,421,437,115,116 c.p.c.; 8)
in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., violazione I. n. 388/2000 recante
disposizioni in materia di sanzioni;

he, alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere,
anto, respinto, le spese di lite seguono la soccombenza, e vanno liquidate
come da dispositivo.
P.Q.M.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 21.6.2017.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 2000,00 per compensi
professionali, oltre esborsi per euro 200,00 e spese generali al 15%, oltre agli
accessori di legge .

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