Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29754 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. III, 29/12/2011, (ud. 06/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29754

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.G. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

ANASTASIO II 367, presso lo studio dell’avvocato COLELLA FRANCESCO,

rappresentati e difesi dagli avvocati SCARANO GIOVANNI, TARSIA

GIACOMO, COLELLA GIUSEPPE giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

U.D. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 134/2008 del TRIBUNALE DI BRINDISI SEDE

DISTACCATA DI OSTUNI, depositata il 21/11/2008, R.G.N. 529/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. I ricorrenti sopra indicati impugnano per cassazione, sulla base di cinque motivi, la sentenza del Tribunale di Brindisi, depositata il 21 novembre 2008, che ha respinto l’opposizione proposta dai predetti avverso il precetto loro intimato da U.D. per la restituzione di trentacinque attrezzature. L’intimato non ha svolto attività difensiva.

2. Secondo il Tribunale, “Preliminarmente, non può essere accolto il capo di opposizione sub 4); infatti la notifica del precetto non deve essere necessariamente distinta e successiva a quella del titolo esecutivo, ma può anche essere contestualmente eseguita. L’art. 479 c.p.c., u.c. consente che il precetto sia redatto di seguito al titolo esecutivo e che sia notificato contestualmente ad esso. La giurisprudenza parla di un unico atto complesso contenente sia il titolo esecutivo che il precetto; in questo caso nell’atto di precetto può anche essere omessa l’indicazione della data di notifica del titolo esecutivo, dato che questa indicazione, per la contestualità della notifica, sarebbe impossibile.

Nel caso di specie, siamo in presenza di un’associazione non riconosciuta, la quale pur costituita mediante un atto costitutivo ed uno statuto redatti nella forma dell’atto pubblico, non risulta avere il riconoscimento determinato dall’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, acquistando in tal modo personalità giuridica e quindi autonomia patrimoniale perfetta. Pertanto la presente associazione ha un’autonomia patrimoniale imperfetta prevedendo, quindi, una responsabilità di alcuni o tutti partecipanti per i debiti dell’associazione. L’autonomia patrimoniale imperfetta è attribuita alle associazioni non riconosciute, in cui rispondono oltre al patrimonio dell’ente i soggetti che hanno agito in nome e per conto dell’associazione. I terzi possono far valere i loro diritti tanto sul fondo comune quanto in via solidale, quindi contemporaneamente o anche direttamente, sul patrimonio personale di coloro che hanno agito in suo nome e per suo conto, ossia il Presidente o gli amministratori. Pertanto il sig. U.D., in esecuzione della sentenza n 114/99 ha proceduto diligentemente nei confronti dell’associazione sportiva Rodos Club a Mare e poi nei confronti dei soci.

In merito all’eccezione proposta da parte opponente che nella realtà non esiste alcuna associazione chiamata Associazione Sportiva Rodos Club a Mare, e che tutte le notifiche fatte a quest’ultima non sono andate a buon fine, si rileva che ai sensi dell’art. 474 c.p.c. il giudice dell’opposizione può individuare il contenuto del titolo non solo dal dispositivo ma anche dalla motivazione della sentenza.

Pertanto, si evince che l’Associazione Sportiva Rodos Club a Mare e l’associazione Rodos Club Mare costituiscono la stessa associazione.

Le notifiche sono state effettuate per compiuta giacenza, nel totale rispetto della normativa vigente. In verità le suddette eccezioni parte opponente poteva sollevarle in altra sede, ossia nel giudizio di impugnazione nei termini di legge”.

3. I ricorrenti deducono:

3.1. VIOLAZIONE, FALSA INTERPRET AZIONE ART. 36 C.C. (ORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE) ART. 38 C.C. (OBBLIGAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE) Art. 2697 C.C. (ONERE DELLA PROVA) IN RELAZIONE ALL’ART. 360 C.P., N. 3, circa IL REGIME DELLA RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE DEI SOCI DELL’ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA e formulano il seguente quesito: “Premesso che il giudice dell’opposizione all’esecuzione, dopo aver riconosciuto in sentenza di essere in presenza di una associazione non riconosciuta disciplinata dall’art. 38 c.c., in cui rispondono, oltre al patrimonio dell’ente, i soggetti che hanno agito in nome e per conto dell’associazione, conclude che, in esecuzione della sentenza di condanna emessa esclusivamente a carico dell’associazione, il creditore diligentemente ha proceduto nei confronti dell’associazione e poi nei confronti dei soci indistintamente e solidalmente, per i quali non esiste prova che abbiano agito in nome e per conto dell’associazione medesima (violazione art. 2697 c.c.), si chiede alla S.C., se vada applicata la regala iuris sopra richiamata di cui all’art. 2697 c.c. (onere della prova a carico di chi promuove l’azione) ignorata dal GOT di Ostuni, nonchè la regula iuris di cui all’art. 38 c.c. che esclude la responsabilità patrimoniale personale dei soci che non abbiano partecipato a negozi dell’associazione, in luogo della regula iuris (artt. 2267 e 2268 c.c.) applicata dal giudice della causa di opposizione all’esecuzione, secondo il quale la responsabilità degli associati sussiste sempre e comunque a prescindere da qualsivoglia loro coinvolgimento in attività negoziali dell’associazione”;

3.2. VIOLAZIONE ART. 474 C.P.C., comma 1 e comma 3, per INESISTENZA DI UN TITOLO ESECUTIVO DI CONDANNA AD UN FARE DEI RICORRENTI. LIMITI SOGGETTIVI DI EFFICACIA DEL TITOLO ESECUTIVO. DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI “ESTENSIONE” DEL TITOLO ESECUTIVO A SOGGETTI IN ESSO NON NOMINATI, in rapporto al quale formula il seguente quesito “Premesso che i ricorrenti sono stati assoggettati ad esecuzione forzata di fare dal presunto creditore di un’associazione non riconosciuta (club, associazione sportiva) ex art. 38 c.c., solo in quanto presunti soci di quest’ultima, sulla base di un titolo esecutivo emesso a carico dell’associazione e non dei soci, pacificamente mai citati in giudizio e tanto meno condannati dal giudice della cognizione competente (Pretore di Ostuni in causa RG 8261/97) al fare loro richiesto in executivis, si chiede alla Suprema Corte se vada nella fattispecie applicata la norma dell’art. 474 c.p.c., che esclude l’esecuzione forzata in assenza di un titolo esecutivo (nel caso di specie per consegna), in difetto del previo accertamento con sentenza delle loro responsabilità, e quindi senza la previa formazione di un titolo esecutivo in loro danno, in luogo della regola di diritto implicitamente applicata nella sentenza impugnata, secondo la quale sarebbe valido, nei confronti di tutti i soci solidalmente ed indistintamente di una associazione non riconosciuta ex art. 38 c.c., il titolo esecutivo emesso unicamente nei confronti dell’associazione e di nessun altro, sul presupposto dell’automatica estensibilità della condanna contenuta in detto titolo a tutti gli associati, SENZA PERALTRO MINIMAMENTE SPIEGARE IN QUALE PUNTO DELLA SENTENZA (TITOLO ESECUTIVO) N. 114/99 DEL PRETORE DI OSTUNI IL GIUDICE DELL’OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE ABBIA LETTO CHE GLI OPPONENTI DEBBANO RISPONDERE PERSONALMENTE DELLE OBBLIGAZIONI DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA “RODOS CLUB A MARE”;

3.3. VIOLAZIONE DELL’ART. 479 C.P.C. DATA L’INESISTENZA DELLA NOTIFICA DEL TITOLO ESECUTIVO GIUDIZIALE, in rapporto al quale formula il seguente quesito “Premesso che ai ricorrenti, presunti soci di un’associazione non riconosciuta ex art. 38 c.c., è stato notificato un atto di precetto al fare prima dell’inizio dell’esecuzione forzata (operato col deposito al G.E. dell’istanza ex art. 612 c.p.c.) senza farlo precedere dalla notifica del titolo esecutivo, si chiede alla Suprema Corte se vada applicata la norma (art. 479 c.p.c.) che impone al creditore di notificare al debitore in persona il titolo esecutivo insieme o anche anteriormente al precetto, prima dell’inizio dell’esecuzione, in luogo della regola di diritto IMPLICITAMENTE applicata nel caso di specie secondo la quale non sarebbe necessaria la notifica del titolo esecutivo ai soci esecutandi di un’associazione sportiva (associazione non riconosciuta ex art. 38 c.c.), essendo sufficiente la notifica del titolo stesso all’associazione, unico ente, peraltro, condannato al fare nel titolo esecutivo azionato.

3.4. VIOLAZIONE ART. 480 C.P.C. (ART. 360 C.P.C., N. 3) PER DIFETTO NEL PRECETTO DELLA INDICAZIONE DELLA DATA IN CUI E’ AVVENUTA LA NOTIFICA AGLI ESECUTATI DEL TITOLO ESECUTIVO, in rapporto al quale formula il seguente quesito: “Premesso che ai ricorrenti, presunti soci di un’associazione non riconosciuta ex art. 38 c.c., è stato notificato atto di precetto di fare privo della data di notificazione del titolo esecutivo, si chiede alla Suprema Corte se nella fattispecie vada applicata la norma (art. 480 c.p.c.) che impone al creditore procedente di inserire nell’atto di precetto, a pena di nullità, la data di notificazione del titolo esecutivo, in luogo della regola di diritto applicata nella sentenza impugnata secondo la quale sarebbe sufficiente la notifica del titolo e pedissequo precetto all’associazione sportiva, cui sarebbero associati i precettati, esentando il creditore dall’onere di indicare la data di notifica del titolo esecutivo nel precetto intimato agli associati esecutandi”.

3.5. VIOLAZIONE ARTT. 83 E 125 C.P.C. RELATIVI AL RILASCIO DELLA PROCURA AD AGIRE IN GIUDIZIO (IN RELAZIONE ALL’ART. 360 C.P.C., N. 3), per il RIGETTO IMPLICITO DELL’ECCEZIONE DEL DIFETTO DI IUS POSTULANDI DELL’AVV. FRANCESCO LAROCCA LEGALE DEL SIG. U.D. SFORNITO DELLA PROCURA AD AGIRE NEI CONFRONTI DEI RICORRENTI. ECCEZIONE SOLLEVATA DAGLI OPPONENTI AVANTI AL GOT DI OSTUNI, in rapporto al quale formula il seguente quesito “Premesso che il giudice dell’opposizione all’esecuzione di fare ha implicitamente rigettato l’eccezione di difetto di ius postulandi del difensore dell’esecutante che i soci dell’associazione non riconosciuta, sottoposti personalmente ad esecuzione, hanno sollevato dopo il deposito, da parte del difensore del creditore, dell’istanza ex art. 612 c.p.c. (inizio dell’esecuzione), e dopo aver constatato che il suddetto legale dell’esecutante non aveva ricevuto da quest’ultimo la procura nè per intimare il precetto di fare, nè per presentare l’istanza ex art. 612 c.p.c., si chiede alla S.C. di Cassazione se nella fattispecie vada applicata la regola iuris di cui agli artt. 83 e 125 c.p.c. i quali statuiscono l’inammissibilità dell’azione promossa dal difensore privo di procura, od invece quella implicitamente ed immotivatamente applicata dal GOT di Ostuni secondo cui sarebbe possibile, per il difensore del creditore dell’associazione non riconosciuta (ex artt. 36 – 38 c.c.), agire in executivis nei confronti, oltre che dell’associazione, anche dei soci della stessa, in base alla originaria procura rilasciata dal creditore per il giudizio di cognizione (al cui termine è stata emessa la sentenza-titolo esecutivo) promosso nei soli confronti dell’associazione e conclusosi con sentenza esecutiva di condanna dell’associazione e non dei soci rimasti del tutto estranei a quel giudizio, quasi si trattasse di società di persone (artt. 2249 e 2251 -2324 c.c.).

4. Secondo l’ordine logico delle questioni, va esaminato anzitutto il quinto motivo. Esso si rivela inammissibile, perchè deduce in sostanza l’omessa pronuncia del giudice dell’opposizione sull’eccezione di difetto di ius postulandi senza dedurre il relativo error in procedendo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, ma limitandosi a lamentare la violazione degli artt. 83 e 125 del c.p.c. a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Si deve, infatti ribadire che l’omessa pronuncia su una domanda, ovvero su specifiche eccezioni fatte valere dalla parte, costituendo una violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, integra una violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 4, e, conseguentemente, è inammissibile il motivo di ricorso con il quale la relativa censura sia proposta sotto il profilo della violazione di norme di diritto, ovvero come vizio della motivazione, in quanto tali ultime censure presuppongono che il giudice di merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa (Cass. n. 26598 e 25825/09; 12952/07; 24856, 3190 e 70V06; 14003/04; 9707/03).

4.5. Il primo ed il secondo motivo – che possono trattarsi congiuntamente coinvolgendo entrambi la questione dell’ambito dell’estensione del titolo agli associati di un’associazione non riconosciuta – meritano di essere accolti nei termini di seguito precisati ed il loro accoglimento assorbe ogni decisione in ordine al terzo ed al quarto motivo.

4.6. E’ vero che la sentenza di condanna pronunciata in un processo tra il creditore dell’associazione non riconosciuta e l’associazione stessa costituisce titolo esecutivo anche contro l’associato illimitatamente responsabile, in quanto dall’esistenza dell’obbligazione dell’associazione deriva necessariamente la responsabilità dell’associato che abbia agito per la stessa e, quindi, ricorre una situazione non diversa da quella che, secondo l’art. 477 c.p.c., consente di porre in esecuzione il titolo in confronto di soggetti diversi (secondo l’ipotesi normativa, gli eredi) dalla persona contro cui è stato formato (argomento desumibile dalla consolidata giurisprudenza in tema di estensione del titolo esecutivo giudiziale nei confronti dei soci delle società di persone: Cass. 14 giugno 1999 n. 5884, Cass. 17 gennaio 2003 n. 613, Cass. 6 ottobre 2004 n. 19946; Cass. 16 gennaio 2009 n. 1040; Cass. 24 marzo 2011 n. 6734; Cass. 23 maggio 2011 n. 11311). Ma è altrettanto vero che, affinchè possa operare detta estensione, secondo un meccanismo ermeneutico doverosamente restrittivo, è necessario che l’individuazione dei soggetti diversi dall’ente contro cui si è formato il titolo avvenga in puntuale aderenza al parametro normativo, che, nella fattispecie, come rilevato dallo stesso giudice a quo, sia pure solo in linea di principio, è quello di cui all’art. 38 c.c., secondo cui delle obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione non riconosciuta “rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione”.

4.7. L’art. 38 c.c. enuncia il duplice principio per il quale gli associati, in quanto tali, rispondono delle obbligazioni dell’associazione non riconosciuta solo nei limiti del fondo comune e ne rispondono senza limite – o “personalmente” – solo in quanto abbiano agito “in nome e per conto della associazione”. Inoltre, la responsabilità personale e solidale, prevista al comma 2 della detta norma, per colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta, non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione, bensì all’attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall’onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell’interesse dell’associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all’interno dell’ente (Cass. 718/2006, in motivazione; 8919/2004; 5089/1998). Orbene, il Tribunale ha omesso di accertare se ciascuno degli odierni ricorrenti abbia concretamente svolto attività negoziale in nome e per conto della associazione, sicchè la sentenza va cassata con rinvio al Tribunale di Brindisi, il quale procederà a nuovo esame dell’opposizione sulla base de 1 principio di cui al presente punto e provvederà a statuire anche sulle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso, inammissibile il quinto ed assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Brindisi in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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