Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29754 del 12/12/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 29754 Anno 2017
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: DE GREGORIO FEDERICO

ORDINANZA
sul ricorso 18184-2012 proposto da:
GIORGI MARINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato SERGIO
NATALE EDOARDO GALLEANO, che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585;
– intimata-

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Nonché da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio

Data pubblicazione: 12/12/2017

dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
– controricorrente e corrente incidentale contro

GIORGI MARINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

NATALE EDOARDO GALLEANO, che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 37/2012 della CORTE D’APPELLO
di ANCONA, depositata il 07/04/2012 R.G.N. 290/11;
il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato SERGIO

c 21-1)6-17 / ne. n. 18184-1.2

ORDINANZA
La Corte visti gli atti e sentito il consigliere relatore, OSSERVA
Con sentenza n. 631 del 25 giugno 2010 il giudice del lavoro di Ascoli Piceno accoglieva la
domanda (27-01-2009) di GIORGI Marina, volta ad accertare l’illegittimità del termine finale al
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulato il sei maggio 2002 relativamente
al periodo sette maggio / 29 giugno 2002, per l’espletamento di mansioni di portalettere presso
l’ufficio di Folignano, in relazione alle ivi indicate esigenze tecniche, organizzative e produttive,
conseguenti altresì all’attuazione degli accordi sindacali del 17, 18 e 23 ottobre e 11 dicembre

convenuta S.p.a. POSTE ITALIANE al ripristino del rapporto, però a tempo indeterminato, nonché
al conseguente esaurimento del danno ed al rintso delle spese di lite.
L’anzidetta pronuncia veniva impugnata dalla società con esito positivo, giusta la sentenza della
Corte di Appello di Ancona, n. 37 in data 13 gennaio – sette aprile 2012, che, in accoglimento
dell’interposto gravame, riformava la decisione di primo grado, rigettando la domanda dell’attrice
GIORGI, compensando peraltro le spese relative ad entrambi i gradi del giudizio.
Secondo la Corte distrettuale, ritenuta la ritualità dell’appello e respinta l’eccezione di
scioglimento del contratto per effetto del dedotto mutuo consenso, le ragioni dell’assunzione a
tempo determinato risultavano invece sufficientemente indicate nel contratto a termine in
questione, tenuto altresì conto di quanto in proposito desumibile dai richiamati accordi sindacali,
laddove era stata tra l’altro espressamente prevista la possibilità di ricorrere all’attivazione di
contratti a tempo determinato per sostenere il livello del servizio recapito durante la fase di
realizzazione dei processi di mobilità (tra l’altro con l’accordo del 17 aprile 2002, poi prorogato
sino al 31 ottobre dello stesso anno, era stato previsto il sistema di monitoraggio relativo pure al
numero delle assunzioni a termine ed alla conseguente distribuzione territoriale).
Con atto di cui alla richiesta di notifica in data 24-25 luglio 2012 GIORGI Marina proponeva
ricorso per cassazione, avverso la sentenza di appello n. 37/2012, affidato a due motivi, cui ha
resistito la società

POSTE ITALIANE mediante controricorso in data 24 – 28 agosto 2012,

contenente ricorso incidentale, limitatamente al rigetto dell’eccezione di risoluzione contrattuale
per mutuo consenso. Nei confronti di quest’ultimo la GIORGI, a sua volta, si è difesa mediante
controricorso in data tre ottobre 2012.
Entrambe le parti, poi, hanno depositato memorie illustrative.
Il PUBBLICO MINISTERO it=warb4 con requisitoria scritta in data 30 maggio 2017 ha chiesto, con
riferimento alla questee del mutuo consenso, la trasmissione degli atti al Primo Presidente per
l’eventuale di trasmissione ffl, come di altri analoghi ricorsi, alle Sezioni Unite civili, ovvero, in
subordine, la discussione in pubblica udienza.

CONSIDERATO che
con il 1 0 motivo la ricorrente ha denunciato violazione dell’articolo 1 dl.vo n. 368/2001,

nonché omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione circa un punto controverso e
decisivo per il giudizio, censurando la decisione di appello per aver disatteso le proprie
1
I:1X;

2001, nonché dell’Il gennaio, 13 febbraio e 17 aprile 2002, condannando per l’effetto la

e 21 (16

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n ISIS4

deduzioni circa la genericità dei motivi in base ai quali risultava stipulato il contratto a
termine de quo;
con il 2 0 motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 1 del dl.vo n. 368/2001, in connessione
con l’art. 2697 c.c., nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto
controverso e decisivo per il giudizio, atteso che le esigenze indicate nel contratto di
assunzione a tempo determinato non potevano ritenersi provate unicamente in base agli
accordi collettivi ivi menzionati;

le due censure del ricorso principale, tra loro evidentemente connesse e perciò esaminabili
congiuntamente, appaiono infondate alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa
Corte in materia, laddove inoltre in sede di legittimità non sono ammesse rivisitazioni dei
fatti rispetto a quanto in proposito insindacabilmente accertato dai competenti giudici di
merito, sicché a nulla rilevano diverse aspettative ed opinioni di parte sul punto (v., tra le
altre, Cass. lav. n. 7394 del 26/03/2010, secondo cui è inammissibile il motivo di ricorso per
cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio di motivazione, ai
sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., qualora esso intenda far valere la rispondenza della
ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte e,
in particolare, prospetti un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti,
atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito di discrezionalità di valutazione degli
elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del
giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi
della disposizione citata. In caso contrario, infatti, tale motivo di ricorso si risolverebbe in
una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di
merito, e perciò in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto,
estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione. In senso analogo, Cass. lav. n.
6064 del 06/03/2008: i vizi di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. non possono consistere nella
difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a
quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio
convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le
risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare
prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge
in cui un valore legale è assegnato alla prova. Conformi Cass. nn. 17076 e 18709 del 2007.
V. altresì Cass. I civ. n. 1754 del 26/01/2007: il vizio di motivazione che giustifica la
cassazione della sentenza sussiste solo qualora il tessuto argomentativo presenti lacune,
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entrambe le impugnazioni vanno disattese in base ai seguenti motivi;

c.c. 211)6-17

r.g. n. 181 S4-I2

incoerenze e incongruenze tali da impedire l’individuazione del criterio logico posto a
fondamento della decisione impugnata, restando escluso che la parte possa far valere il
contrasto della ricostruzione con quella operata dal giudice di merito e l’attribuzione agli
elementi valutati di un valore e di un significato difformi rispetto alle aspettative e deduzioni
delle parti);
nella specie, pertanto, quanto ai requisiti di legge per la validità del ricorso al contratto a
tempo determinato, la sentenza impugnata risulta conforme ai principi fissati in materia dalla

Cass. lav. n. 10033 del 27/04/2010: l’apposizione di un termine al contratto di lavoro,
consentita dall’art. 1 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368 a fronte di ragioni di carattere
tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di
inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l’onere di indicare in modo
circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni,
nonché l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che
contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore
di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo
determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea
della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a
realizzare e l’utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica
ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa. Spetta al giudice di merito
accertare – con valutazione che, se correttamente motivata ed esente da vizi giuridici, resta
esente dal sindacato di legittimità – la sussistenza di tali presupposti, valutando ogni
elemento, ritualmente acquisito al processo, idoneo a dar riscontro alle ragioni
specificamente indicate con atto scritto ai fini dell’assunzione a termine, ivi compresi gli
accordi collettivi intervenuti fra le parti sociali e richiamati nel contratto costitutivo del
rapporto. In senso analogo v. pure Cass. lav. n. 2279 – 01/02/2010, n. 16303 del
12/07/2010, n. 8286 del 25/05/2012.
Cfr. anche Cass. lav. n. 343 del 13/01/2015, secondo cui l’art. 1 del d.lgs. 6 settembre 2001,
n. 368, richiedendo l’indicazione, da parte del datore di lavoro, delle “specificate ragioni di
carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”, ha inteso stabilire, in conformità
alla direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia -sentenza del 23 aprile
2009, in causa C-378/07 ed altre; sentenza del 22 novembre 2005, in causa C-144/04- un
onere di indicazione sufficientemente dettagliata della causale con riguardo al contenuto, alla
sua portata spazio-temporale e, più in generale, circostanziale, sì da assicurare la
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giurisprudenza di questa Corte, sicché deve altresì ritenersi immune da errori di diritto (v.

cc. 21 0( 17 / cl; n 18184-12

trasparenza e la verificabilità di tali ragioni. Ne consegue che la suddetta specificazione può
risultare anche solo indirettamente nel contratto di lavoro e, “per relationem”, da altri testi
accessibili alle parti, tra i quali gli accordi collettivi);
nello specifico caso esaminato, pertanto, con l’impugnata sentenza, la Corte distrettuale ha
accertato, mediante congrua motivazione, comunque non viziata nei sensi di cui all’art. 360
n. 5 c.p.c., la sussistenza delle ragioni, sufficientemente indicate nel contratto in questione,
che consentivano l’assunzione a termine della lavoratrice, mediante corretta e coerente

principi di diritto (v. il quarto paragrafo della sentenza n. 37/12, pagine da 4 a 7, laddove in
particolare veniva osservato che, a prescindere dalla genericità delle contestazioni sul punto
da parte attrice, non poteva negarsi la sussistenza effettiva delle ragioni, rispetto alla
specifica assunzione, motivata con esplicito e puntuale richiamo agli accordi sindacali del
2001 e del 2002 sulla mobilità interaziendale,

quindi dettagliatamente esaminati dalla

medesima Corte di merito, circa la possibilità di ricorrere all’attivazione di contratti a tempo
determinato per sostenere il livello del servizio recapito durante la fase di realizzazione dei
processi di mobilità);
il ricorso incidentale spiegato dalla controricorrente è inammissibile, tenuto conto che POSTE
ITALIANE era risultata completamente vittoriosa all’esito del giudizio di merito, sicché non
aveva alcun interesse a proporre a sua volta impugnazione (Cass. I civ. n. 4472 del
07/03/2016: il ricorso incidentale per cassazione, anche se qualificato come condizionato,
presuppone la soccombenza e non può, quindi, essere proposto dalla parte che sia risultata
completamente vittoriosa nel giudizio di appell9
l’esito negativo per entrambe le proposte impugnazioni induce a compensare le relative;nrx
Per Questi Motivi

La Corte RIGETTA il ricorso principale e dichiara INAMMISSIBILE quello incidentale,
nonché per intero compensate tra le parti le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma il 21 giugno 2017

IL PRESIDENTE
dr. Vincenzo Di Cerbo

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Il Funzionario Giudiziario
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applicazione di quanto previsto dal Dl. vo n. 368/2001 in materia, in aderenza ai succitati

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