Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29752 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. III, 29/12/2011, (ud. 06/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29752

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.G. (OMISSIS), considerato domiciliato “ex

lege” in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE rappresentato e

difeso dall’avvocato , MAZZUCCHIELLO GIUSEPPE giusta delega in atti;

– ricorrente –

e contro

COMUNE CASANDRINO, UFFICIO REGISTRO NAPOLI AGENZIA DELLE ENTRATE,

COMUNE NAPOLI, COMUNE MELITO DI NAPOLI, COMUNE CASAVATORE, EQUITALIA

POLIS SPA;

– Intimati –

avverso la sentenza n. 8861/2008 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 07/08/2008; R.G.N. 42/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2011 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario che ha concluso per l’inammissibilità.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va rilevato in fatto che:

1.1. F.G., con atto di citazione notificato il 22.12.05, propose al Tribunale di Napoli opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi – chiedendo anche il risarcimento del danno patito e la condanna di controparte alla cancellazione della formalità pregiudizievole avverso il provvedimento di iscrizione ipotecaria in suo danno operato dall’esattore Gest Line spa, lamentando l’omessa o irrituale notificazione delle cartelle di pagamento o dell’avviso di mora presupposti, ovvero altri vizi formali o la prescrizione di gran parte delle pretese avverse;

1.2. il giudice di unico grado, sulla contestazione della convenuta – nelle more divenuta Equitalia Polis spa – anche in ordine alla giurisdizione, ha dapprima ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei Comuni di Napoli, Casavatore, Casandrino e Melito di Napoli, nonchè dell’Ufficio del Registro di Napoli – Agenzia delle Entrate, per poi pronunciare la sentenza n. 8861 pubblicata il 7.8.08, con cui ha rigettato un profilo di opposizione agli atti esecutivi, dichiarato inammissibili gli altri, negato la propria competenza per materia quanto all’opposizione all’esecuzione, per la parte relativa a crediti non tributari, dichiarato l’inammissibilità di quella relativa a crediti tributari, rigettato la domanda di risarcimento danni e condannato l’opponente alle spese nei confronti della Equitalia Polis, compensandole tra il primo ed i chiamati in causa costituiti Comuni di Napoli e di Casavatore;

1.3. il F. propone ricorso per cassazione, affidandosi a sei motivi, cui però nessuno degli intimati resiste con controricorso;

e, all’esito della pubblica udienza del 6.12.11, il Collegio ha deciso, raccomandando una decisione semplificata.

2. Il ricorrente impugna la gravata sentenza con sei motivi, conclusi coi seguenti rispettivi quesiti:

2.1. accerti la Corte se vi è stata violazione dell’art. 2909 c.c. e del principio giuridico del ne bis in idem, in quanto le statuizioni della sentenza impugnata sono contrarie ad altra pronuncia resa tra le medesime parti con efficacia di cosa giudicata, ed enunci a norma dell’art. 363 c.p.c. il principio di diritto nell’interesse della legge;

2.2. accerti la Corte se vi è stata violazione/errata applicazione dell’art. 615 – 617 c.p.c. in relazione all’iscrizione ipotecaria D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77 nonchè violazione/falsa applicazione del principio di diritto sancito dalle SS.UU. Cass. Ord. SS.UU. n. 7034/09 e 14831/08 ed enunci a norma dell’art. 363 c.p.c. il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi;

2.3. accerti la Corte se vi è stata violazione/errata applicazione dell’art. 38 c.p.c. ed enunci a norma dell’art. 363 c.p.c. il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi;

2.4. accerti la Corte se vi è stata violazione/errata applicazione del D.P.R. n. 602 del 1913, art. 71 ed enunci a norma dell’art. 363 c.p.c. il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi;

2.5. accerti la Corte se vi è stata violazione/errata applicazione degli artt. 2719 – 2697 – 2836 c.c., ed enunci a norma dell’art. 363 c.p.c. il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi;

2.6. accerti la Corte se vi è stata violazione/falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 1 (Statuto dei diritti del contribuente) e art. 24 Cost., ed enunci a norma dell’art. 363 c.p.c. il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi.

3. Orbene, a prescindere dalla circostanza che non risultano depositate le prove del perfezionamento delle notifiche del ricorso ad alcuno degli intimati, si rileva che alla fattispecie si applica l’art. 366-bis cod. proc. civ.:

3.1. tale norma è stata introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 e resta applicabile – in virtù del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 27, comma 2 – ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 2 marzo 2006, senza che possa rilevare la sua abrogazione – a far tempo dal 4 luglio 2009 – ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d, in virtù della disciplina transitoria dell’art. 58 di quest’ultima;

3.2. e, secondo l’interpretazione di questa Corte di legittimità, i quesiti:

3.2.1. non devono risolversi in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo (Cass. Sez. Un., 11 marzo 2008, n. 6420);

3.2.2. devono essere formulati in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata; in altri termini, devono compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (tra le molte e per limitarsi alle più recenti, v.

Cass. Sez. Un., ord. 5 febbraio 2008, n. 2658; Cass., ord. 17 luglio 2008, n. 19769; Cass. 25 marzo 2009, n. 7197; Cass., ord. 8 novembre 2010, n. 22704); sicchè la carenza di anche una sola di tali indicazioni comporta l’inammissibilità del motivo (Cass. 30 settembre 2008, n. 24339).

4. Con tutta evidenza, i quesiti, secondo la loro letterale formulazione riportata al paragrafo 2, sono inammissibili, non prospettando nè gli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, nè la sintetica indicazione delle regole di diritto che si reputano malamente applicate da quel giudice, nè la diversa regola di diritto che si assume da applicarsi alla fattispecie. E tanto a prescindere dai dubbi sull’ammissibilità della censura sul giudicato, non essendo stato prospettato se, quando e con quali modalità essa sia stata ritualmente sottoposta nei gradi di merito.

5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, ma non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, per non avere qui svolto gli intimati alcuna attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 6 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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