Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29752 del 19/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 19/11/2018, (ud. 10/10/2018, dep. 19/11/2018), n.29752

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14272-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DI VILLA

MASSIMO 21, presso lo studio dell’avvocato ULDERICO CAPOCASALE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO MANICA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3429/1/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA, depositata il 02/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/10/2018 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO

che la Corte ha costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c.;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria che aveva accolto l’appello di G.A. nei confronti della decisione della Commissione tributaria provinciale di Crotone. Quest’ultima aveva respinto il ricorso del contribuente contro un avviso di accertamento per IRPEF, relativamente agli anni 2007-2008.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, con il primo, l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 e ss. e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: la CTR avrebbe erroneamente affermato che, anche per gli anni 2007 e 2008, sarebbe valsa l’obbligatorietà del contraddittorio preventivo, benchè la normativa in allora applicabile non lo prevedesse;

che, mediante il secondo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, giacchè il contraddittorio sarebbe stato solo eventuale, e legato a determinati ambiti impositivi, per le annualità precedenti al 2009;

che l’intimato ha resistito con controricorso, eccependo la decadenza del ricorrente dall’impugnazione;

che la suddetta eccezione è destituita di fondamento, giacchè è lo stesso Grande ad affermare che il termine sarebbe scaduto il 3 giugno 2017 (sabato), e che, ai sensi dell’art. 155 c.p.c., comma 5, “la proroga prevista dal comma 4 si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall’udienza che scadono nella giornata di sabato”;

che pertanto, la scadenza del sabato 3 giugno 2017 era automaticamente prorogata al lunedì 5 giugno, giorno che risulta pacificamente essere quello in cui i plichi furono spediti per la notificazione;

che i due motivi del ricorso – che possono essere scrutinati congiuntamente, per la loro evidente connessione logica – sono fondati;

che infatti, in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai DD.MM. del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cosiddetto redditometro, non pone alcun problema di retroattività, stante la natura procedimentale e non sanzionatoria che ne comporta, pertanto, l’applicabilità in rapporto al momento dell’accertamento (Sez. 6-5. n. 7590 del 23/03/2017; Sez. 6-5, n. 21041 del 06/10/2014);

che pertanto, rispetto agli anni d’imposta 2007 e 2008, la CTR non avrebbe potuto utilizzare una norma dichiaratamente applicabile agli anni d’imposta successivi al 2008; che, in conclusione, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Calabria, in diversa composizione, affinchè si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2018

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