Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29752 del 15/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 15/11/2019, (ud. 04/07/2019, dep. 15/11/2019), n.29752

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15945/2015 proposto da:

G.G., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato BIAGIO GRASSO;

– ricorrente –

contro

MSC CROCIERE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 2,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO GRISANTI, rappresentata e

difesa dall’avvocato EMILIO BALLETTI;

STARLAURO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 2, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCO GRISANTI, rappresentata e difesa

dall’avvocato EMILIO BALLETTI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4011/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 03/06/2014 r.g.n. 10024/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/07/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato PAOLO TOSCANO per delega Avvocato EMILIO BALLETTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. G.G. adiva il giudice del lavoro chiedendo la condanna di MSC Crociere s.p.a. al pagamento dell’importo di Euro 39.057,01 a titolo di differenze retributive e tfr oltre accessori.

1.1. Il giudice di primo grado, dichiarata la carenza di legittimazione passiva della MSC Crociere s.p.a., rigettava nel merito la domanda nei confronti della società Starlauro s.p.a., in relazione alla quale era stata disposta l’integrazione del contraddittorio.

2. La Corte di appello di Napoli ha confermato il rigetto della originaria domanda rilevando che del tutto tardivamente l’appellante G. aveva invocato un giudicato implicito, scaturente dalla richiamata sentenza n. 29938/2005 del Tribunale di Napoli, circa la esistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato tra esso G. e entrambe le società, con inammissibile ampliamento dell’originario thema decidendi; tale precedente, peraltro, si limitava ad una pronunzia dichiarativa relativa alla qualifica ma non affermava in nessuna parte la sussistenza di un unico rapporto di lavoro con le società resistenti; in ogni caso, il credito azionato, in assenza di validi atti interruttivi, risultava prescritto per decorso del termine biennale di cui all’art. 373 c.n.; non era, infatti, ipotizzabile, come prospettato dall’originario ricorrente, una conversione di tale termine, in termine decennale ai sensi dell’art. 2953 c.c., richiedendosi a tal fine una statuizione di condanna laddove la sentenza n. 29938/2005 del Tribunale di Napoli era sentenza di mero accertamento del diritto del G. alla qualifica di allievo commissario per il primo imbarco e di primo commissario di bordo per gli imbarchi successivi; infine, nessun legame era individuabile tra le due società posto che la Starlauro s.p.a., era società esistente ed operante e che dalle allegazioni e dalla documentazione in atti in alcun modo si evinceva una successione alla stessa di MSC Crociere s.p.a.;

3. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso G.G. sulla base di quattro motivi; le società intimate hanno resistite ciascuna con tempestivo controricorso; tutte le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 345 c.p.c., nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti. Censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che del tutto tardivamente il G. avesse invocato il giudicato implicito costituito dalla sentenza del Tribunale di Napoli n. 29938/2005 stante la carenza di qualsivoglia allegazione sul punto del ricorso introduttivo. Sostiene che tale questione era stata già posta con il ricorso di primo grado e che, comunque, anche ove formulata con il solo ricorso in appello, la stessa non avrebbe potuto essere considerata tardiva essendo rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo.

2. Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 2697 c.c. ed agli artt. 115,420,421,437 c.p.c., nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti. Censura la sentenza impugnata per l’errata interpretazione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 29938/2005, per omessa considerazione degli elementi acquisiti in primo grado che asserisce comprovare la successione nel rapporto di lavoro tra le due società, nonchè per omessa valutazione delle istanze istruttorie articolate e per mancato esercizio dei poteri istruttorii di ufficio, ai sensi degli artt. 421 e 437 c.p.c., il cui esercizio era stato sollecitato in entrambi i gradi del giudizio di merito con riferimento agli atti del procedimento definito con la richiamata sentenza del Tribunale di Napoli.

3. Con il terzo motivo parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e nullità della sentenza. Censura la decisione di appello per avere omesso di pronunziare sul motivo di gravame inteso a denunziare l’errore del giudice di primo grado per avere disposto la integrazione di ufficio del contraddittorio pur non ricorrendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario. Allega, infatti, che la domanda nei confronti della MSC Crociere s.p.a. era stata proposta onde far valere la responsabilità solidale di questa ai sensi dell’art. 2112 c.c., ipotesi che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, non dà luogo a litisconsorzio necessario con il cedente. In assenza, pertanto, di domanda nei confronti di Starlauro s.p.a. si rivelava ingiustificata la statuizione di condanna di esso G. alla rifusione delle spese di lite in favore di quest’ultima società, statuizione che doveva essere, pertanto, riformata.

4. Con il quarto motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2943 c.c. e art. 375 c.n., in relazione agli artt. 112,345 e 346 c.p.c., nonchè omesso di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Censura la sentenza impugnata in quanto, fraintendendo la portata della decisione di primo grado, delle contestazioni sollevate con l’atto di appello era incorsa in error in procedendo dichiarando l’intercorsa prescrizione di qualsiasi diritto azionato con il ricorso introduttivo per difetto di atti interruttivi nei due anni decorsi dallo sbarco nel porto di arruolamento successivamente alla cessazione o risoluzione del contratto. La Corte di merito aveva errato nell’estendere la pronunzia sulla prescrizione non solo al rapporto tra esso G. e Starlauro s.p.a. ma anche a quello con MSC Crociere s.p.a., in violazione del disposto dell’art. 112 c.p.c., posto che l’ambito devolutogli in sede di gravame concerneva il solo capo della statuizione di primo grado relativo alla prescrizione del diritto di credito nei confronti della prima società. In ogni caso, sostiene l’errore del giudice di appello per avere, in violazione di principi consolidati del giudice di legittimità, fatto coincidere il momento del decorso della prescrizione con quello dello sbarco anzichè con quello di recezione della comunicazione di cancellazione dal turno. Lamenta quindi l’errata valutazione di atti interruttivi della prescrizione.

5. In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. (Cass. n. 363 del 2019, Cass. n. 11458 del 2018, Cass. n. 12002 del 2014, Cass. Sez. Un. 9936 del 2014), deve essere esaminato con priorità il secondo motivo di ricorso, nella parte in cui censura la interpretazione del sentenza del Tribunale di Napoli n. 29938/2005; il mancato accoglimento di tale censura assorbe, infatti, ogni altra questione dibattuta fra le parti sia in punto di configurabilità nella richiamata decisione di un giudicato implicito, destinato a spiegare efficacia in ordine all’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro del G. con le società odierne controricorrenti sia in ordine alla ritualità e tempestività della allegazione relativa al giudicato, questioni oggetto del primo motivo di ricorso.

5.1. La censura è inammissibile.

5.2. La giurisprudenza di questa Corte, da tempo, ha posto in evidenza il necessario coordinamento tra il principio secondo cui l’interpretazione del giudicato esterno può essere effettuata direttamente dalla Corte di Cassazione con cognizione piena, e il principio della necessaria autosufficienza del ricorso. In particolare ha affermato che l’interpretazione di un giudicato può essere effettuata anche direttamente dalla Corte di Cassazione con cognizione piena, nei limiti, però, in cui il giudicato sia riprodotto nel ricorso per cassazione, in forza del principio di autosufficienza di questo mezzo di impugnazione, con la conseguenza che, qualora l’interpretazione che abbia dato il giudice di merito sia ritenuta scorretta, il predetto ricorso deve riportare il testo del giudicato che si assume erroneamente interpretato, con richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo, atteso che il solo dispositivo non può essere sufficiente alla comprensione del comando giudiziale (Cass. 5508 del 2018, Cass. n. 995 del 2017, in motivazione, Cass. 13658 del 2012, in motivazione, Cass. n. 26627 del 2006, Cass. Sez. Un. 1416 del 2004). Tale orientamento ha rimarcato come i motivi di ricorso per cassazione fondati su un giudicato esterno – debbano essere articolati con modalità conformi alle prescrizioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 (cfr. Cass. n. 21560 del 2011, Cass. n. 6184 del 2009); tanto sia sotto il profilo della riproduzione del testo integrale della sentenza passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il riassunto sintetico della stessa (cfr. Cass. 11/02/2015 n. 2617), sia sotto il profilo della specifica indicazione della sede in cui essa sarebbe rinvenibile ed esaminabile in questo giudizio di legittimità (vedi Cass. n. 21560/2011 cit.).

5.3. La modalità di articolazione della censura non è conforme a tale indicazione in quanto parte ricorrente non trascrive l’intero contenuto della sentenza n. 29938/2005 del Tribunale di Napoli ma si limita a riprodurne solo alcuni passi che alterna a brani tratti dal ricorso di primo grado definito con la sentenza, elementi che per la loro parzialità non consentono la verifica in sede di legittimità della corretta interpretazione del giudicato esterno:

5.4. Tanto è sufficiente a determinare la inammissibilità della doglianza con riflessi anche in ordine alla questioni sollevate con il primo motivo, che investono la autonoma ratio decidendi, che sorregge il rigetto della eccezione di giudicato rappresentata dalla violazione del divieto di novum.

5.5. In merito alle ulteriori doglianze articolate si rileva che la denunzia di violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., è inammissibile in quanto in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. n. 2700 del 2016), questioni, queste, neppure prospettate dall’odierno ricorrente.

5.6. La denunzia di violazione dell’art. 2697 c.c., risulta già in astratto inammissibile in quanto tale questione può porsi nelle sole fattispecie in cui il giudice del merito, in applicazione della regola di giudizio basata sull’onere della prova, abbia individuato erroneamente la parte onerata, laddove l’odierno ricorrente incentra le proprie doglianze sulla omessa e/o inadeguata considerazione di alcuni elementi in atti dei quali inammissibilmente richiede una diversa ed a sè più favorevole valutazione (Cass. n. 24679 del 2013, Cass. n. 2197 del 2011, Cass. n. 20455 del 2006, Cass. n. 7846 del 2006, Cass. n. 2357 del 2004).

5.7. La denunzia di mancato esercizio dei poteri istruttori di ufficio risulta anch’essa priva di pregio alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale l’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio in grado d’appello presuppone la ricorrenza di alcune circostanze: l’insussistenza di colpevole inerzia della parte interessata, con conseguente preclusione per inottemperanza ad oneri procedurali, l’opportunità di integrare un quadro probatorio tempestivamente delineato dalle parti, l’indispensabilità dell’iniziativa ufficiosa, volta non a superare gli effetti inerenti ad una tardiva richiesta istruttoria o a supplire ad una carenza probatoria totale sui fatti costitutivi della domanda, ma solo a colmare eventuali lacune delle risultanze di causa (Cass. n. 5878 del 11/03/2011, Cass. n. 209 del 09/01/2007 Cass. n. 154 del 2006). Parte ricorrente si limita, infatti, a prospettare la generica necessità di attivazione dei poteri istruttori di ufficio con riguardo all’acquisizione del fascicolo del giudizio definito con la sentenza del Tribunale di Napoli n. 29938/2005 ma non chiarisce le ragioni per le quali l’esercizio di tali poteri ufficiosi appariva indispensabile alla integrazione del quadro istruttorio delineatosi; nè tale necessità di integrazione emerge, comunque, dalla sentenza impugnata la quale con riferimento alla pretesa avanzata nei confronti di MSC Crociere s.p.a., originaria convenuta, ha escluso la stessa esistenza di puntuali allegazioni sia in fatto che in diritto idonee a giustificare la domanda di condanna alle differenze retributive nei confronti della detta società (v. sentenza pag. 4, primo cpv) ed al contempo escluso, alla luce delle allegazioni e della documentazione in atti la configurazione di una successione ex art. 2112 c.c., di quest’ultima alla Starlauro (v. sentenza pag. 5, terzo cpv.).

5.8. Infine la deduzione di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti è del tutto generica in quanto parte ricorrente, nel richiamare il documento rappresentato dal telegramma 26.10.2000 (v. ricorso pag. 14, secondo cpv.), non ne chiarisce la decisività al fine di una diversa ricostruzione fattuale rispetto a quella della sentenza impugnata limitandosi ad assumere che tale documento evidenzia inequivocabile quanto accertato dalla prima sentenza del Tribunale di Napoli. Parimenti generiche sono le deduzioni riferite a ulteriori circostanze documentali (v. ricorso, pagg. 14 e sg.) le quali oltre a non essere state evocate nel rispetto degli oneri di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, sono richiamate senza alcuna ricostruzione dimostrativa della loro decisività. In ogni caso, parte ricorrente non si confronta con la motivazione della decisione impugnata in quanto non viene specificamente contrastata la affermazione della Corte di merito circa la carenza di allegazioni idonee a sorreggere l’assunto di una successione di MSC Crociere alla società Starlauro.

6. Il terzo motivo di ricorso è da respingere sulla base del rilievo che la dedotta violazione processuale non avrebbe comunque determinato la nullità della sentenza risultando la decisione di primo grado in tema di spese poste a carico dell’odierno ricorrente nei confronti della Starlauro s.p.a. conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale colui che attivamente o passivamente si espone all’esito del processo, oltre a conseguire i vantaggi, deve anche sopportare le eventuali conseguenze sfavorevoli che, in ordine alle spese, sono stabilite a suo carico in base al principio della soccombenza e ciò anche se si tratti di spese non rigorosamente consequenziali e strettamente dipendenti dalla sua attività (Cass. n. 8886 del 2013, Cass. n. 9049 del 2006).

7. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile, per sopravvenuto difetto di interesse ad agire, alla luce del carattere definitivo dell’accertamento – configurante autonoma ratio decidendi, relativo al difetto di legittimazione passiva di MSC Crociere nei confronti della quale, con affermazione non validamente censurata, la Corte di merito aveva rilevato la assenza di puntuali allegazioni in fatto ed in diritto idonee a sorreggere la pretesa creditoria azionata dal G. (sentenza, pag. 4. primo cpv.) e la assenza di allegazione e prova circa la eventuale successione della stessa alla società Starlauro. Tanto assorbe anche l’ulteriore rilievo di inammissibilità rappresentato dalla evocazione dei pretesi atti interruttivi della prescrizione nel mancato rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1 n. 3, posto che non è indicata nè la sede di produzione, nell’ambito del giudizio di merito, di tali atti nè gli stessi risultano trascritti o riassunti nelle parti di pertinenza come richiesto (Cass. n. 195 del 2016, Cass. n. 26174 del 2014, Cass. n. 22607 del 2014).

8. Le spese di lite sono regolate secondo soccombenza.

9. Sussistono i presupposti per l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in favore di ciascun controricorrente in Euro 3.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2019

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