Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29752 del 12/12/2017


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Civile Sent. Sez. L Num. 29752 Anno 2017
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: CURCIO LAURA

SENTENZA

sul ricorso 3274-2012 proposto da:
ATAF S.P.A. P.I. 80016730485, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA SALARIA 332, presso lo studio
dell’avvocato GIUSEPPE DE MAJO, rappresentata e difesa
dall’avvocato VITTORIO BECHI, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2017
2640

contro

MEONI MARCELLO, GRANOZIO DAMASO, EPIFANIO LUIGINA,
ACCIAI ANGELO, ZAMPA MARIO, elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA CICERONE 28, presso lo studio

Data pubblicazione: 12/12/2017

dell’avvocato ANTONELLA BARONTINI, rappresentati e
difesi dall’avvocato VALERIA PANZONE, giusta delega in
atti;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 42/2011 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/06/2017 dal Consigliere Dott. LAURA
CURCIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale DOTT. ALBERTO CELESTE, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
udito l’Avvocato VALERIA PANZONE.

di FIRENZE, depositata il 25/01/2011 R.G.N. 1384/209;

R. g. n. 3274/2012
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’Appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città
che aveva accolto la domanda degli attuali contro ricorrenti, ex dipendenti di ATAF
spa, accertando il diritto degli stessi al ricalcolo dell’indennità di buonuscita maturata
al 31 maggio 1982 e del TFR per il periodo successivo, con condanna al pagamento

contratti collettivi nazionali del 1981 e dei successivi, che escludevano alcune
indennità e voci retributive (quali l’indennità di presenza e di turno, di mancato riposo
e di ore lavorate in giorno di riposo, di lavoro prestato nei giorni festivi, dell’indennità
sostitutiva di ferie, del compenso per lavoro straordinario continuativo,
dell’equivalente economico della dotazione in natura di massa vestiaria, oltre che
dell”elemento distinto della retribuzione), dalla base di computo della retribuzione
utile per il calcolo dell’indennità di buonuscita e poi del TFR.
La Corte distrettuale, rigettata l’eccezione di prescrizione quinquennale, nuovamente
sollevata dall’appellante ATAF, ha ribadito l’applicabilità al rapporto di lavoro degli
autoferrotranvieri degli artt. 2120 e 2121 c.c., sia con riferimento al periodo anteriore
alla vigenza della legge n.297 del maggio 1982, in ragione della nullità delle norme
pattizie dirette a limitare l’onnicomprensività della norma codicistica, sia in relazione al
periodo successivo alla riforma, atteso che secondo la Corte le disposizioni dei
contratti collettivi nazionali del settore non contenevano deroghe riferite
espressamente alla base di computo del TFR , ricalcando solo la generica nozione di
“retribuzione normale”, già presente nel contratti collettivi precedenti. Ha infine
osservato la Corte di merito che dalla documentazione allegata al ricorso di primo
grado emergeva la frequenza e l’abitualità delle voci retributive indicate, ritenendo
corretta la valutazione effettuata dal Tribunale circa la loro incidenza.
Avverso la sentenza ha promosso ricorso per cassazione ATAF spa affidato a tre
motivi. Hanno resistito con controricorso il Meoni e gli altri litisconsorti. Entrambe le
parti hanno depositato memorie ex art. 378 C.P.C.

delle rispettive differenze retributive, in ragione della ritenuta nullità delle clausole dei

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso Meoni e gli altri litisconsorti lamentano la violazione e
falsa applicazione, ai sensi dell’art.360 c.1 n.3 c.p.c., degli artt.2120 e 2121 c.c. nel
testo vigente prima della legge 297/1982, e dell’arti comma 2 del RD n.148/1931 in
relazione agli artt.6 e 24 del CCNL autoferrotranvieri. In particolare secondo ATAF la
corte territoriale avrebbe errato nel ritenere l’incidenza delle voci retributive in esame

forme equivalenti di previdenza e che per il corpus di norme di cui al RD n.148/1031
sarebbe esistita una deroga rispetto all’indennità di anzianità, come regolata
dall’art.2121 c.c., dovendosi ritenere applicabile l’art.24 del CCNL 1976 settore
autoferrotranvieri che fa riferimento alla “retribuzione normale”come definita
dall’art.6 lett.c., ma anche dall’art. 1 ult. Comma del CCNL 12.3.1980.
Con il secondo motivo di gravame la società ricorrente lamenta la violazione e falsa
applicazione, ai sensi dell’art.360 c.1 n.3 c.p.c., dell’art.2120 c.c. nel testo novellato
dalla legge n. 297/1982 e dell’art.4 c.12 della citata legge, coltre che dell’art.6 del
CCNL 1976 e dell’art.1 del CCNL 1980. Secondo ATAF le disposizioni contrattuali
successive alla legge n.297 citata che regolano la retribuzione normale in maniera
eguale ai precedenti contratti collettivi, andrebbero applicati anche con riferimento alla
determinazione del TFR, ciò in base al richiamo contenuto nell’art.4 comma 12° della
legge n.297 cit. che precisa che tali fonti contrattuali regolatrici della “retribuzione
normale” richiamano proprio l’indennità di buonuscita.
Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione, ai sensi
dell’art.360 c.1 n.3 c.p.c., dell’art.2120 comma 2 c.c. , nel testo novellato, nella parte
in cui prescrive il computo dei compensi non occasionali nella base dicomputo per la
determinazione del TFR. Secondo la ricorrente la corte territoriale avrebbe
erroneamente incluso nel computo anche compensi non aventi natura continuativa,
bensì occasionale , come per lo straordinario e per il lavoro svolto in giornate di
riposo o festività nazionali o per l’indennità per ferie non godute e indennità di
trasferta, pur avendo la società contestato sin dal primo grado tale sostenuta non
occasionalità da parte dei lavoratori.
Il ricorso è infondato. Va rilevata preliminarmente, l’improcedibilità dei due primi
due motivi di gravame, nella parte in cui la ricorrente fa riferimento all’interpretazione
2

atteso che l’art.2010 ,vecchio testo, faceva salve le norme corporative che stabiliscono

della normativa contrattuale collettiva,in particolare degli artt.6 e 24 del CCNL
autoferrotranvieri 23.7.1976, oltre che degli accordi nazionali successivi, non avendo
rispettato il disposto di cui all’art.369 n.4 c.p.c., che richiede il deposito dei contratti
e degli accordi nazionali unitamente al ricorso ( cfr in merito Cass. sez. un.
N.20075/2010, seguita da Cass.n.4350/2015), al fine ci.t’ pal assicurare un

I

interpretazione che risponda al principio di nomofilachia proprio del giudizio di

Quanto al primo motivo di gravame che si riferisce al periodo precedente all’entrata in
vigore della legge n.297/1982 e quindi all’indennità di anzianità questa Corte, dopo la
sentenza delle sez.un. n.26096/2007, che aveva statuito che il principio di
onnicomprensività della retribuzione di cui all’art.2021 c.c. trova applicazione anche ai
fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita degli autoferrotranvieri, ha altresì
ritenuto (cfr Cass. ord n.25904/2010) che il principio affermato dalla Corte
costituzionale con le sentenze n. 140 del 1971 e n. 124 del 1975, secondo cui la
retribuzione da prendere a base del calcolo dell’indennità di buonuscita del personale
autoferrotranviario senza diritto a pensione (art. 26 e 27, all. A), r.d. 8 gennaio 1931,
n. 148) deve intendersi in senso onnicomprensivo, secondo i criteri fissati per
l’indennità di anzianità dagli artt. 2120 e 2121 cod. civ., trova applicazione anche
riguardo alla indennità di buonuscita prevista dalla contrattazione collettiva in favore
del personale autoferrotranviario con diritto a pensione, la quale ha anch’essa la
medesima natura e funzione dell’indennità di anzianità, con la conseguente nullità (ai
sensi dell’art. 1419, secondo comma c.c.) di clausole contrattuali esclusive della
computabilità di emolumenti di natura retributiva.
Quanto invece al secondo motivo di ricorso, che fa riferimento al periodo successivo
alla citata modifica legislativa,questa Corte , con la sentenza n.29993 del 2011,
emessa in una controversia analoga , ha statuito che i contratti collettivi che possono
derogare al principio di onnicomprensività della retribuzione in tema di TFR, sono
soltanto quelli che prevedono esplicitamente tale deroga e non già quelli che si
limitano a richiamare contratti collettivi previgenti, così che la circostanza che la
contrattazione collettiva successiva alla legge n. 297/1982 abbia continuato a
richiamare la contrattazione collettiva precedente non è sufficiente per convalidare
una clausola che , in questa parte, deve ritenersi nulla ai sensi dell’art. 4 comma 11
della citata legge. Il comma 12 dell’art.4 ha infatti una portata ben più limitata, nel
3

legittimità.

senso che ha il solo scopo di precisare che i richiami agli istituti indicati nel comma 10
( tra cui l’indennità di buonuscita) che vengono sostituiti dalle nuove norme di cui alla
legge 297 citata , devono essere riferiti al nuovo istituto del TFR.
Ma ciò non vuol dire che il legislatore abbia consentito l’applicazione di una disciplina
collettiva previgente, contrastante con quella posta in essere dall’arti della legge
297/82. Tale legge recepisce il principio di onnicomprensività riferito ad ogni elemento

che tuttavia non possono che essere successivi alla legge medesima , poiché tutte le
disposizioni legislative in materia sono state abrogate ( art.4 ,comma 10) e quelle del
contratti collettivi dichiarate nulle (art.4 comma 11).
E’ inammissibile infine il terzo motivo di gravame in cui si lamenta l’errata inclusione
da parte della corte fiorentina, di alcuni elementi retributivi aventi invece carattere di
occasionalità. La censura attiene alla valutazione di merito del giudice di appello sul
carattere continuativo o meno di tali elementi retributivi, che la corte territoriale L’
merito ha desunto dalle prove documentali, prospetti paga ed elaborato peritale
effettuato nel giudizio di primo grado, relativo alla sentenza definitiva. In realtà la
ricorrente lamenta erroneamente una violazione dell’art.2120 c.c. sussumibile nel
vizio di cui all’art.360 c.1.n.3 c.p.c., vizio che attiene ad un’ errata applicazione della
norma giuridica ad un fatto esattamente ricostruito, mentre nel caso in esame si
lamenta che la corte abbia ricostruito in fatti in maniera errata, mal valutando le
risultanze probatorie che , a dire della società ricorrente , avrebbero dovuto escludere
la costanza e la uniformità e quindi la non occasionalità del lavoro prestato oltre il
normale orario, nei giorni festivi ed in quelli di mancato riposo ( essendo i lavoratori
turnisti) oppure in trasferta. E comunque la ricorrente ha lamentato che la corte di
merito, superando l’onere probatorio incombente sui lavoratori, abbia riconosciuto una
continuità degli emolumenti che non sussisterebbe.
La censura è dunque inammissibile dal momento che la ricorrente censura le modalità
con cui la corte di merito ha apprezzato le prove, valutazione che è preclusa al giudice
di legittimità ( così anche Cass. n. 29993/2011 cit.).
Il ricorso deve essere pertanto respinto. Le spese di lite del presente giudizio,
liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

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retributivo non occasionale, fatta salva la diversa rrevisione dei contratti collettivi,

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 5000,00 per compensi
professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Roma, 14.6.2017
Laura Curcio
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il F nzionario Giudiziario
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Vincenzo Di Cerbo

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