Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29751 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. III, 29/12/2011, (ud. 06/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29751

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.G. (OMISSIS), B.S.G.

(OMISSIS), B.R.R. (OMISSIS),

B.L.C. (OMISSIS), M.C.

(OMISSIS), B.I. (OMISSIS), quali

coeredi del padre Ba.Gi., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA SALLUSTIO 9, presso lo studio dell’avvocato SPALLINA

BARTOLO, rappresentati e difesi dagli avvocati DE GERONIMO FEDERICO,

CALABRETTA MATTEO, con studio in 95124 CATANIA, Via Androne, 34,

giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

G.A. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

elettivamente domiciliati in ROMA, presso

CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE rappresentati e difesi dagli Avvocati

CIRELLI GIUSEPPE, con studio in ACIREALE (CT), Via Paolo Vasta n,

132, e BARBAGALLO BARBAGALLO FRANCESCO con procura speciale del

dott.ssa PATRIZIA PATANE’ Notaio in Acireale, del 23/11/2011, rep. n.

12545, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

G.N. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1343/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 10/11/2008; R.G.N. 1389/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2011 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato FEDERICO DE GERONIMO;

udito l’Avvocato FRANCESCO BARBAGALLO BARBAGALLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.1. Con sentenza del 30 giugno 1983 il Tribunale di Catania definì una controversia sul rispetto delle distanze legali tra fabbricati su fondi finitimi in (OMISSIS), seguita al rinnovamento ed alla sopraelevazione del fabbricato dei coniugi Ba.Gi. e M.C. ed intentata dai confinanti coniugi G. G. e Gr.Ve.; e tale sentenza, estintosi il giudizio in grado di impugnazione, fu poi posta da questi ultimi a fondamento di atto di precetto in data 13 luglio 1994, con intimazione -tra l’altro – ad arretrare la costruzione degli intimati B. – M. “nella parte ovest indicata nella planimetria allegata alla relazione di consulenza tecnica di ufficio redatta dall’ing. F.F. con le lettere N – M’ – M – L – I fino a raggiungere una distanza dal confine pari alla metà dell’altezza del fronte ovest dell’edificio da loro costruito”.

1.2. Avverso detto precetto proposero opposizione gli intimati, convenendo in giudizio davanti alla sezione distaccata di Acireale del Tribunale di Catania la Gr.Ve. ed i coeredi del di lei coniuge G.G., vale a dire la stessa Greco ed i loro figli A., + ALTRI OMESSI adducendo tra l’altro che opere oggetto del precetto in parte erano già state eseguite, in parte erano rimaste ineseguite in attesa delle necessarie autorizzazioni amministrative o a causa della mancata cooperazione dei creditori; e, sulle contestazioni in rito e nel merito delle controparti, la causa era istruita a mezzo di due successive consulenze tecniche di ufficio e poi decisa dal tribunale, il quale, per quel che qui ancora interessa, interpretò il dispositivo del titolo azionato escludendo dalla condanna all’arretramento un tratto (quello indicato in planimetria come N-M’) della sopraelevazione dell’immobile dei debitori e prese a riferimento, quale altezza sulla cui base calcolare la misura dell’arretramento stesso, quella calcolata alla linea di gronda.

1.3. Proposero appello i creditori, tra l’altro contestando l’interpretazione data al titolo dal primo giudice in ordine all’estensione della condanna all’abbattimento ed in particolare all’esclusione da questa del tratto N-M; ed a loro volta le controparti, subentrati a Ba.Gi. – nelle more deceduto – gli eredi M.C., B.S.G., G. B., B.L.C., B.R.R. ed B.I., dispiegarono appello incidentale censurando il computo della parte finale della sopraelevazione ai fini del calcolo della misura dell’arretramento.

1.4. La Corte di appello di Catania, con sentenza n. 1343, pubbl. il 10.11.08, ha accolto in parte sia l’appello dei creditori, con estensione della condanna al tratto invece escluso dal primo giudice, che quello dei debitori, con esclusione dell’altezza del manufatto di supporto alla grondaia ai fini del computo della distanza cui arretrare l’immobile; ed ha condannato i M. – B. ai due terzi delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.

1.5. Per la cassazione di tale sentenza ricorrono, affidandosi a due motivi, M.C. in proprio e quale coerede vedova di Ba.Gi., nonchè, quali coeredi di quest’ultimo, B.S.G., B.G., L.C. B., B.R.R., B.I.; resistono con controricorso G.A., + ALTRI OMESSI anche quali coeredi di Gr.Ga.Ve.; ed alla pubblica udienza del 6.12.11 le parti discutono oralmente la causa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. I ricorrenti sviluppano due motivi:

2.1. con un primo – rubricato “violazione dell’art. 2909, con riferimento alla sentenza del Tribunale di Catania del 30 giugno 1983, nel capo in cui la decisione impugnata ha ritenuto che i convenuti dovrebbero arretrare la loro sopraelevazione, anche nel tratto confinante con il cortile comune” – essi conclusivamente chiedono a questa Corte, formulando il relativo quesito (a pag. 17 e seg. del ricorso), di interpretare la sentenza del Tribunale di Catania 30.6.1983 n. 1707 e di stabilire se essa abbia condannato essi ricorrenti ad arretrare la parete ovest del loro edificio solo nel tratto nord di essa, prospiciente il cortile di proprietà B. – Gr.;

2.2. con un secondo, di vizio di motivazione, si dolgono dell’insufficienza o contraddittorietà della motivazione sull’estensione della condanna, recata dal titolo, anche al tratto sud, consistente: nella negazione di una discrasia, invece esistente, tra motivazione e dispositivo; nel richiamo ad un divieto addotto come posto dalla L. n. 765 del 1967, art. 17 ma invece inesistente, di costruzione sul confine; nel carattere parziale del richiamo a due brani di una frase della motivazione della sentenza costituente il titolo, dalla cui considerazione complessiva sarebbe derivata invece una limitazione del senso poi ricavato; nella mancata considerazione della tesi difensiva per la quale la violazione delle distanze sarebbe stata individuata solo nel tratto nord della costruzione.

3. Dal canto loro, i controricorrenti eccepiscono l’incensurabilità degli apprezzamenti di fatto compiuti dal giudice del merito in sede di individuazione della portata del titolo esecutivo azionato e contestano i prospettati vizi motivazionali. Al riguardo, in via assolutamente preliminare va rilevato però che, perfezionatasi il 15 luglio 2009 la notificazione del ricorso, i controricorrenti hanno notificato il controricorso in data 7 ottobre 2009 e pertanto tardivamente, visto che alla controversia non si applica, avendo ad oggetto un’opposizione all’esecuzione, la sospensione feriale dei termini processuali.

4. Ciò posto, alla fattispecie si applica l’art. 366-bis cod. proc. civ. e si rileva che:

4.1. tale norma è stata introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 e resta applicabile – in virtù del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 27, comma 2 – ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 2 marzo 2006, senza che possa rilevare la sua abrogazione – a far tempo dal 4 luglio 2009 – ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d, in virtù della disciplina transitoria del suo art. 58, comma 5;

4.2. quanto ai quesiti previsti dal primo comma di tale norma, in linea generale:

4.2.1. essi non devono risolversi in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo (Cass. Sez. Un. 11 marzo 2008, n. 6420);

4.2.2. essi non devono risolversi in un’enunciazione tautologica, priva di qualunque indicazione sulla questione di diritto oggetto della controversia (Cass. Sez. Un., 8 maggio 2008, n. 11210);

4.2.3. devono al contempo comprendere l’indicazione sia della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo, tanto che la mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile (Cass. 30 settembre 2008, n. 24339);

4.2.4. devono essere formulati in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata; in altri termini, devono compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (tra le molte e per limitarsi alle più recenti, v. :

Cass. Sez. Un., ord. 5 febbraio 2008, n. 2658; Cass., ord. 17 luglio 2008, n. 19769, Cass. 25 marzo 2009, n. 7197; Cass., ord. 8 novembre 2010, n. 22704);

4.3. quanto al capoverso dell’art. 366-bis cod. proc. civ., poi, va rilevato che per le doglianze di vizio di motivazione, occorre la formulazione di un momento di sintesi o di riepilogo (come puntualizza già Cass. 18 luglio 2007, ord. n. 16002, con indirizzo ormai consolidato, a partire da Cass. Sez. Un., 1 ottobre 2007, n. 20603: v., tra le ultime, Cass. 30 dicembre 2009, ord. n. 27680) il quale indichi in modo sintetico, evidente ed autonomo rispetto al tenore testuale del motivo, chiaramente il fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, come pure le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (da ultimo, v. Cass., ord. n. 27680 del 2009): occorrendo, in particolare, la formulazione conclusiva e riassuntiva di uno specifico passaggio espositivo del ricorso, nel quale e comunque anche nel quale si indichi non solo il fatto controverso riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione, ma anche – se non soprattutto – quali siano le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione (Cass., ord. 18 luglio 2007, n. 16002).

5. In applicazione dei principi di cui al paragrafo precedente e segnatamente al punto 4.2.4, è inammissibile il quesito a corredo del primo motivo, con il quale i ricorrenti chiedono a questa Corte di risolvere il caso concreto, formulando cioè un interpello diretto, volto ad individuare il comando effettivo contenuto nel titolo esecutivo azionato, ma senza addurre quella che dovrebbe assurgere a regula iuris applicabile ad una serie potenzialmente indefinita di casi analoghi. Tanto comporta l’inammissibilità del motivo.

6. Infondato è invece il secondo motivo, non sussistendo i profili di contraddittorietà o insufficienza della motivazione che con esso vengono evidenziati:

6.1. non quello della negazione di una discrasia, invece prospettata come esistente, tra motivazione e dispositivo, evidentemente del titolo esecutivo, visto che effettivamente – stando alla stessa testuale trascrizione parziale della motivazione della sentenza del 1983 riportata a pag. 4 del ricorso, ultimo capoverso o pie di pagina – nella motivazione si individua il “tratto in questione” (descritto come quello “che confina con il cortile di proprietà degli attori”) proprio con quello (e quindi ed inevitabilmente con tutto quello) “indicato nella planimetria allegata al supplemento di relazione tecnica di ufficio con le lettere N-M’-M-L-I”;

6.2. non quello del richiamo ad un divieto addotto come posto dalla L. n. 765 del 1967, art. 17 ma indicato come invece inesistente, di costruzione sul confine: la qui gravata sentenza parrebbe (mancando, sul punto, la trascrizione integrale dei relativi passaggi motivazionali dell’altra, dando i ricorrenti soltanto un generico cenno di un avvenuto richiamo a detta norma: pag. 4 del ricorso, ottavo rigo dalla fine) ricostruire la portata della sentenza del 1983 evidentemente in applicazione di detta norma allo stato di fatto come ricostruito dalla planimetria richiamata, ma la prospettazione dell’erroneità di un riferimento normativo o dell’applicazione di una norma non comporta mai un vizio motivazionale, ma, a tutto concedere, un vizio di violazione di norma di diritto, invece non ritualmente ed esplicitamente addotto in questa sede;

6.3. non quello del carattere parziale del richiamo a due brani di una frase della motivazione della sentenza costituente il titolo, dalla cui considerazione complessiva sarebbe derivata invece una limitazione del senso poi ricavato: per quanto rilevato al punto 6.1., invece, proprio il tenore letterale delle espressioni induce a rilevare che tutto il tratto in questione, in cui si è individuata la violazione delle distanze, si riferisce all’intera linea “N-M’-M-L- I”, comprendente quindi anche il tratto N-M’;

6.4. non quello della mancata considerazione della tesi difensiva per la quale la violazione delle distanze sarebbe stata individuata solo nel tratto nord della costruzione in base all’atto di citazione del procedimento concluso con la sentenza del 1983 ed alla lettura degli atti data dal secondo consulente tecnico di ufficio nel successivo giudizio di primo grado; infatti, la confutazione si trae per implicito sulla base delle argomentazioni e delle conclusioni di cui ai precedenti punti 6.1, 6.2 e 6.3, facendosi la motivazione della qui gravata sentenza carico di precisare che il contenuto del comando recato dal titolo esecutivo si riferisce all’intera linea UN-M’-M-L- I”, comprendente quindi anche il tratto N-M’, così implicitamente disattendendo la tesi della limitazione dell’oggetto al solo tratto nord; inoltre, quanto alla lettura data dal secondo dei consulenti tecnici in primo grado, a parte il carattere per nulla vincolante delle opinioni giuridiche espresse dal consulente, i ricorrenti omettono di riprodurre in ricorso, in violazione del principio della sua autosufficienza, il passaggio processuale – con indicazione della relativa sede – in cui sarebbe stato evidenziato tale pur decisivo elemento sia al giudice di primo che a quello di secondo grado, quale forma di argomentazione a sostegno delle proprie tesi.

7. In conclusione, il ricorso, inammissibile essendo il primo motivo ed infondato il secondo, va rigettato; e segue la condanna solidale – per l’evidente comunanza della posizione processuale – dei soccombenti ricorrenti, in favore dei controricorrenti in solido, alle spese del giudizio di legittimità, soltanto escludendone quelle per il controricorso, per la vista sua tardività (non potendosi, per Cass. 2 novembre 2010, n. 22269, porre a carico del soccombente ricorrente il controricorso inammissibile nel computo dell’onorario di difesa da rimborsare al resistente, ma dovendosi tale onorario, quindi, limitare alla discussione della causa, fatta dal patrono della parte vittoriosa alla pubblica udienza).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti – C. M. in proprio e quale coerede di Ba.Gi., nonchè, quali coeredi di quest’ultimo, B.S.G., G. B., B.L.C., B.R.R., B.I. -, tra loro in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti – A. G., + ALTRI OMESSI anche quali coeredi di Ve.

G.G. -, tra loro in solido, liquidate in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre CPA ed IVA nella misura di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 6 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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