Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29751 del 19/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 19/11/2018, (ud. 10/10/2018, dep. 19/11/2018), n.29751

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14245-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

INNAMORATI EDILIZIA SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1159/1/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’ABRUZZO, depositata il 02/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/10/2018 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO

che la Corte ha costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c.;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, che aveva accolto l’appello della s.r.l. Innamorati Edilizia contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di L’Aquila. Quest’ultima aveva respinto l’impugnazione della società avverso una cartella di pagamento IRES per l’anno 2010.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a tre motivi;

che, col primo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 2, lett. e) e art. 57, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, giacchè la CTR, nonostante la tempestiva eccezione d’inammissibilità dell’Ufficio circa il motivo avversario riguardante l’illegittima applicazione delle sanzioni, aveva accolto il quarto motivo di gravame, in violazione del divieto di ius novorum;

che, col secondo, la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6,D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, OPCM n. 3837 del 2009, art. 1, comma 1, D.L. n. 78 del 2010, art. 39, commi 1 e 3, conv. in L. n. 122 del 2010, 112 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: la CTR avrebbe escluso le sanzioni, nonostante nella specie non sussistesse una grave incertezza circa l’interpretazione di norme giuridiche, ovvero conclusioni interpretative fra loro contrastanti, ovvero una pluralità di interpretazioni possibili, sicchè il giudice non potrebbe decidere d’ufficio circa l’applicabilità dell’esimente ove il contribuente non avesse dimostrato l’equivocità del contenuto delle disposizioni, da cui derivava tale confusione; che, mediante l’ultimo, l’Ufficio assume l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, costituito dalla circostanza che la società avrebbe avuto diritto alla sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari solo fino al 30 giugno 2010, mentre il recupero avrebbe riguardato il secondo acconto, escluso dalla sospensione;

che l’intimata non si è costituita;

che il primo motivo è infondato;

che, infatti, il tenore del ricorso introduttivo – riguardando la contestazione globale delle imposte IRES ed IRAP – era tale da ricomprendere necessariamente anche le sanzioni ad esse relative;

che il secondo motivo è fondato;

che, in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme fiscali, sussiste il potere del giudice tributario di dichiarare l’inapplicabilità delle sanzioni per errore sulla norma tributaria in caso di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle norme alle quali la violazione si riferisce, quando la disciplina normativa, della cui applicazione si tratti, contenga una pluralità di prescrizioni, il cui coordinamento appaia concettualmente difficoltoso per equivocità del loro contenuto, derivante da elementi positivi di confusione: l’onere di allegazione della ricorrenza di siffatti elementi di confusione, laddove esistenti, grava sul contribuente, sicchè va escluso che il giudice tributario di merito possa decidere d’ufficio l’applicabilità dell’esimente (Sez. 5, n. 440 del 14/01/2015; Sez. 6-5, n. 14402 del 14/07/2016);

che, nella specie, la CTR ha escluso d’ufficio l’applicabilità delle sanzioni, senza neppure argomentare quali fossero gli elementi addotti dalla contribuente per giustificare l’obiettiva incertezza; che il terzo motivo resta assorbito;

che non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito, con la reiezione del ricorso introduttivo;

che le spese del giudizio di merito devono essere compensate, mentre quelle del giudizio di cassazione vanno dichiarate irripetibili, stante la mancata costituzione dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo, relativamente alle sanzioni.

Compensa le spese del giudizio di merito e dichiara irripetibili quelle del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2018

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