Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29751 del 12/12/2017


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Civile Sent. Sez. L Num. 29751 Anno 2017
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: CURCIO LAURA

SENTENZA
sul ricorso 2418-2012 proposto da:
ENNA ANTONELLO C.E. NNENNL64H20B354R, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA T. MONTICELLI 12, presso lo
studio dell’avvocato ANTONIO DILEGGI, che

lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2017
2639

(già Unicredit S.p.A.), in

UNICREDIT BANCA S.P.A.
persona

del

legale

rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso
lo

studio

dell’avvocato

ROBERTO PESSI,

che

la

Data pubblicazione: 12/12/2017

rappresenta e difende unitamente all’awddcato LORENZO
CONFESSORE, giusta delega in atti;
controricorrente

avverso la sentenza n. 189/2011 della CORTE D’APPELLO
di CAGLIARI, depositata il 06/06/2011 R.G.N. 119/2010;

udienza del 14/06/2017 dal Consigliere Dott. LAURA
CURCIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale DOTT. ALBERTO CELESTE, che ha concluso per
l’inammissibilità o in subordine al rigetto;
udito l’Avvocato ANTONIO PILEGGI;
udito l’Avvocato ALFREDO SAMENGO per delega verbale
Avvocato ROBERTO PESSI.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Rgn.2418/2012
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1)La Corte d’Appello di Cagliari ha respinto l’appello avverso la sentenza del Tribunale
della stessa città che aveva rigettato la domanda di Antonello Enna, dipendente di

2004 erano state ottenute dalla datrice di lavoro a seguito di comportamento
intimidatorio e comunque contrario ai principi di correttezza e di buona fede
nell’esecuzione da parte della banca del contratto di lavoro, con conseguente richiesta
di annullamento delle dimissioni e condanna della società alla riammissione in servizio
ed al risarcimento del danno.
2)La corte territoriale, esaminate le risultanze istruttorie delle testimonianze raccolte
in primo grado, ha escluso che siano state poste in essere da parte dei funzionari
della banca condotte dirette a costringere Enna a rassegnare le dimissioni, a seguito
del colloquio tenutosi in data 9.3.2004 presso la filiale di Cagliari. Secondo la corte di
merito dall’esame delle testimonianze sia sui fatti antecedenti a tale riunione e
relativi alla decisione di effettuare soltanto un colloquio informativo con il ricorrente
su alcune irregolarità denunciate dal suo superiore Russu , sia sui fatti verificatisi nel
corso della riunione , riferiti in particolare dai funzionari Carlopio e Corgiolu, secondo i
quali vennero soltanto chieste ad Enna delucidazioni su di un elenco di movimenti e
di posizioni da cui emergevano dette irregolarità, senza che fosse stato mai invitato a
rassegnare le dimissioni, non erano emersi elementi idonei a contraddire le versioni
fornite di tali testi. La corte territoriale ha poi rilevato che era stato lo stesso Enna a
richiedere la sospensione del colloquio per parlare con il suo superiore Russu e che
questi, sentito come teste, aveva confermato di aver cercato vivamente di dissuadere
il ricorrente dal rassegnare le dimissioni, mentre costui era stato fermo nel mantenere
detta decisione.
3)Secondo la sentenza impugnata in base alle deposizioni dei testi Russu, Corgiolu e
Carpolio doveva escludesi che Enna avesse dovuto firmare, nello stesso contesto del
colloquio del 9 marzo 2004, un testo della lettera di dimissioni già preconfezionato
dalla Banca, ma redatta a seguito della decisione del ricorrente di dimettersi. Infine la
i

Unicredit Banca spa, diretta a far accertare che le dimissioni rassegnate in data 9. 3

corte di merito ha ricavato il convincimento della scelta non imposta dalla datrice di
lavoro delle dimissioni anche dalle testimonianze dei colleghi dell’Enna, i quali
avevano escluso che il ricorrente, nel salutarli, avesse loro riferito di pressioni
ricevute da parte dei funzionaVdella banca.
4)Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’Enna affidato a due motivi. Ha resistito
UniCredit spa con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex

MOTIVI DELLA DECISIONE
5)Con il primo motivo di gravame Enna lamenta la contraddittorietà ed illogicità
della motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art.360
n.5 c.p.c., e cioè su finalità ed oggetto della convocazione a sorpresa e senza
preavviso del 9.3.2004, giorno delle dimissioni, poi revocate nella stessa data.
Secondo il ricorrente la Corte sarebbe incorsa in una enorme contraddizione perché
mentre ha ritenuto che la convocazione era stata finalizzata soltanto ad una
innocua richiesta di chiarimenti su operazioni note alla banca ma ancora da
chiarire, ha finito poi per riconoscere che nel corso dell’incontro furono mosse al
dipendente delle gravi e specifiche accuse. Non avrebbe quindi considerato la
Corte territoriale che ove il colloquio fosse stato convocato per muovere
contestazioni disciplinari al ricorrente, la Banca avrebbe comunque violato i principi
di correttezza e di buona fede.
6)Inoltre secondo il ricorrente la corte si sarebbe contraddetta nella seconda parte
della motivazione, laddove ha trascritto i brani della documentazione agli atti
(lettera di accettazione delle dimissioni, verbale della riunione sfociata poi nelle
dimissioni di Enna, relazione ispettiva del giorno successivo) dai quali
emergerebbe in modo chiaro che , contrariamente a quanto asserito nella prima
parte della motivazione, nel colloquio erano stati contestati al ricorrente specifici
addebiti, provati anche dalla immediata presa d’atto delle dimissioni effettuata
dalla direzione centrale della Banca mediante una lettera inviata all’Enna con
posta elettronica, subito dopo aver ricevuto quella di dimissioni, così da impedire
una eventuale revoca prima della ricezione di dette dimissioni. Non avrebbe
2

art.378 c.p.c..

peraltro la Corte territoriale neanche tenuto conto che in tale missiva la Banca
aveva anche espresso riserva di agire comune nel confronti del dipendente ” in
relazione a quanto era emerso a suo carico”.
7)Infine secondo il ricorrente la corte avrebbe ancora contraddittoriamente
motivato non ritenendo che nel colloquio avuto con gli ispettori della sede di Roma
Corgiolu e Carlopio fossero state effettuate specifiche contestazioni di addebiti,

sentenza, si era dato atto che Enna si sarebbe dimesso avendo preso atto delle
gravi manchevolezze di cui di era reso responsabile.
8) Con il secondo motivo di ricorso Enna lamenta la violazione e falsa applicazione
dell’art.112 c.p.c. , in relazione all’art.360 c.1 n.3 c.p.c., ed in ogni caso omesso
esame di circostanze decisive, ai sensi dell’art.360 c.1 n.5 c.p.c., per avere la corte
territoriale omesso di esaminare una ragione della domanda di annullamento delle
dimissioni, ossia la momentanea incapacità naturale, quale conseguenza della
violenza morale subita, provocata dalle minacce di attesi e più giustificati
provvedimenti espulsivi, anche a prescindere dalla violenza morale subita ai sensi
degli artt. 1435 e 1438 c.c.. In particolare la sentenza non motiverebbe sul profilo
relativo all’annullamento delle dimissioni per incapacità naturale , sia pure
momentanea , anche a prescindere dagli estremi della violenza morale ai sensi
degli art.1435 e 1438 c.c. Secondo il ricorrente la sentenza si limiterebbe
concentrarsi sul profilo della violenza morale e non sull’incapacità naturale.
9) Il primo motivo in realtà propone una diversa valutazione dei fatti con riguardo
ad un diverso esame delle testimonianze, tendendo quindi ad ottenere un riesame
nel merito della controversia, così da risultare inammissibile. Ma comunque si
tratta di un motivo infondato. Il ricorrente ha lamentato untcontraddittorietà della
motivazione che non può dirsi sussistente. La corte di merito ha riportato le
testimonianze rese dai funzionari che hanno richiesto chiarimenti al ricorrente su
determinate operazioni ed ha da queste desunto che il colloquio non era stato un
pretesto per contestare specifici addebiti, ma semmai un mezzo per acquisire
maggiori informazioni su operazioni ritenute irregolari dalla banca che, ove
addebitabili ad Enna, avrebbero potuto essere oggetto di procedura disciplinare.
La Corte ha poi fatto riferimento anche alla testimonianza del superiore del

quando anche nel verbale di chiusura della riunione, peraltro trascritto in

ricorrente,

Russu, il quale nell’ interruzione del colloquio richiesta proprio

dall’odierno ricorrente per conferire con il suo superiore, aveva sconsigliato e
tentato di dissuadere il dipendente dalli adottare in quella sede la decisione di
dimettersi. Come anche sono state riportate le testimonianze di due colleghe che
avevano visto Enna poco dopo il colloquio e le rassegnate dimissioni, le quali
avevano riferito che questi non aveva fatto loro alcun cenno a pressioni e
minacce ricevute durante il colloquio, dirette ad ottenere le dimissioni. In base a

volontà , con un ragionamento che deve ritenersi immune da vizi logici e che non
risulta contraddittorio, nei termini denunciati dal ricorrente, non avendo la corte
fondato il suo convincimento sull’esame isolato dei singoli elementi istruttori, ma
su di un organica valutazione di tali elementi, in un quadro unitario dell’indagine
probatoria.
10) Va dichiarata l’inammissibilità del secondo motivo di ricorso, per due ordini di
motivi. In primo luogo non risulta che il ricorrente abbia formulato in primo grado,
e neanche in sede di appello, una domanda di annullamento delle dimissioni ai
sensi dell’art.428 c.c , per incapacità naturale “sia pure momentanea , anche a
prescindere dalla sussistenza degli estremi della violenza morale”. Risulta infatti
che tale annullamento sia stato richiesto esclusivamente in ragione del
comportamento intimidatorio tenuto dal datore di lavoro, in termini di violenza
morale e delle minacce perpetrate in danno di Enna, come si può desumere dalle
conclusioni rassegnate dal ricorrente e riportate a pag.2 della sentenza di appello,
qui ricorsa. Non può quindi censurarsi in questa sede la sentenza che si è attenuta
a quanto dedotto e richiesto da Enna nei giudizi di merito e dunque alla coazione
consistita nelle minacce dei funzionari che avrebbero causato una menomazione
della sua libertà di determinazione portandolo alle dimissioni. Deve infatti ritenersi
domanda nuova , perché sorretta da una diversa causa petendi , la richiesta di
annullamento delle dimissioni per incapacità naturale, rispetto alla domanda che
ricollega lo stesso petitum ad una violenza morale, in quanto sebbene incidano
entrambe sulla facoltà di autodeterminazione, la violenza condiziona la
determinazione volitiva, mentre l’incapacità naturale impedisce al soggetto di
avere una cosciente capacità di autodeterminarsi, con evidente diversità in punto
di accertamento dei fatti oggetto delle diverse ipotesi.
4

tali risultanze probatorie, la corte territoriale ha ritenuto di escludere il vizio della

11)II motivo è comunque inammissibile anche perché il ricorrente erroneamente
ritiene che vi sia stata un’omessa pronuncia sulla domanda di annullamento per
incapacità naturale e che ciò configuri una violazione dell’art.112 c.p.c. in termini
di violazione di legge ai sensi dell’art.360 c.1. n.3 o anche un vizio motivazionale
per omesso esame di circostanze decisive ai sensi del comma 1 n. 5,circostanze
che tuttavia non esplicita. Nel caso in esame, invece, il motivo non potrebbe che
ricadere nella violazione del n.4 dell’art.360 c.p.c. in termini di nullità della

Cass. n.6835/2017, anche se con riferimento al novellato art.360 n.5 c.p.c.) ha
chiarito che “l’omessa pronuncia su un motivo di appello integra la violazione
dell’art. 112 c.p.c. e non già l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che
è stato oggetto di discussione tra le parti, in quanto il motivo di gravame “non
costituisce un fatto principale o secondario, bensì la specifica domanda sottesa alla
proposizione dell’appello, sicché, ove il vizio sia dedotto come violazione dell’art.
360, comma 1, n. 5, c.p.c., il motivo deve essere dichiarato inammissibile.
Il ricorso deve quindi essere respinto , con condanna del ricorrente, soccombente,
alla rifusione delle spese di lite,liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 4500,00 per compensi
professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Roma , 14.6.2017
Laura Curcio

Vincenzo Di Cerbo

sentenza per error in procedendo. Questa corte ( cfr Cass.n.12716/2011, da ultimo

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