Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29750 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. III, 29/12/2011, (ud. 06/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29750

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.M.B. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA CATANZARO 9, presso lo studio dell’avvocato PAPADIA

ALBERTO MARIA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

RONCONI PAOLO giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

V.O. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

P.ZZA ATTILIO FRIGGERI 18, presso lo studio dell’avvocato BONACCIO

GIOVANNI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

RAFFAELLI FRANCESCO giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

BANCA MARCHE SPA, EQUITALIA MARCHE DUE SPA, R.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 51/2009 del TRIBUNALE di URBINO, depositata il

11/02/2009; R.G.N. 802/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2011 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato ALBERTO PAPADIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario che ha concluso per l’inammissibilità.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va rilevato in fatto:

1.1. che F.M.B., unica esecutata rimasta nel processo esecutivo immobiliare intentato in danno suo – ed in origine anche di tal V.B. – dalla Banca Marche spa dinanzi al Tribunale di Urbino, con l’intervento di R.R. e della Equitalia Marche Due, contestò la vendita del bene staggito ad O. V. per diversi vizi del relativo procedimento, delegato a notaio;

1.2. che si costituì la sola aggiudicataria, contestando le doglianze e comunque in via riconvenzionale subordinata chiedendo la restituzione del prezzo di aggiudica;

1.3. che l’adito giudice, con sentenza n. 51 dep. addi 11.2.09, qualificò la domanda ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ. e, ritenendo il relativo rimedio alternativo al reclamo ai sensi dell’art. 591-ter c.p.c., rigettò tutti i motivi di doglianza;

1.4. che avverso tale sentenza, affidandosi a cinque motivi, la F. propone ricorso per cassazione, resistito con controricorso dalla sola V.;

1.5. che il collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.

2. Va poi considerato in diritto:

2.1. che la ricorrente formula cinque motivi, tutti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

2.1.1. un primo, contestando la correttezza dell’applicazione alla fattispecie delle norme risultanti dalla riforma del 2006 (del D.L. n. 35 del 2005, commi 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies conv. con mod.

in L. n. 80 del 2005, come sost. ed introdotti dal D.L. n. 115 del 2005, art. 8 conv. con mod. in L. n. 168 del 2005 e successivamente dalla L. n. 263 del 2005, art. 1, comma 6, mod. dal D.L. n. 273 del 2005, art. 39-quater conv. con mod. in L. n. 51 del 2006), nonostante la disciplina transitoria preveda che, disposta la vendita, questa ha luogo secondo il regime anteriore;

2.1.2. un secondo, per violazione del vecchio testo della normativa in materia di rifissazione della vendita immobiliare, adducendo la mancata previa audizione delle parti ed inoltre l’illegittimità di un ribasso del prezzo base superiore ad un quinto;

2.1.3. un terzo, dolendosi dell’omessa previa comunicazione del bando di vendita ad essa debitrice;

2.1.4. un quarto, per violazione del termine ultimo per l’espletamento della delega alle operazioni di vendita;

2.1.5. un quinto, per omessa menzione del diritto di prelazione imposto dalla normativa sulla tutela dei beni culturali (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 59 e 60);

2.2. che la sola controricorrente V. evidenzia preliminarmente l’inammissibilità per tardività della dispiegata opposizione agli atti esecutivi, ma poi prende in esame partitamente i motivi di ricorso, per contestarli nel merito ed il primo anche per i difetti di formulazione dei quesiti;

2.3. che, in via assolutamente preliminare rispetto a qualunque altra questione, si deve rilevare come alla fattispecie si applichi l’art. 366-bis cod. proc. civ., norma introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 e tuttora applicabile – in virtù del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 27, comma 2 – ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 2 marzo 2006, senza che possa rilevare la sua abrogazione – a far tempo dal 4 luglio 2009 – ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), in virtù della disciplina transitoria del suo art. 58, comma 5;

2.4. che, secondo l’interpretazione di questa Corte di legittimità, in virtù del comma 1 della richiamata norma, per i motivi diversi da quello di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 ciascuno di essi deve essere concluso da un quesito di diritto, il quale:

2.4.1. non deve risolversi nè in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo (Cass. Sez. Un. 11 marzo 2008, n. 6420), nè in un’enunciazione tautologica, priva di qualunque indicazione sulla questione di diritto oggetto della controversia (Cass. Sez. Un., 8 maggio 2008, n. 11210);

2.4.2. in altri termini (tra le molte e per limitarsi alle più recenti, v. : Cass. Sez. Un., ord. 5 febbraio 2008, n. 2658; Cass., ord. 17 luglio 2008, n. 19769, Cass. 25 marzo 2009, n. 7197; Cass., ord. 8 novembre 2010, n. 22704), deve compendiare (e tanto che la carenza di uno solo di tali elementi comporta l’inammissibilità del ricorso: Cass. 30 settembre 2008, n. 24339): a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito;

b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie;

2.5. che, nel caso di specie, con tutta evidenza non sono presenti, in alcuno dei quesiti a corredo dei quattro motivi, gli elementi di cui sub a) e sub b), mentre quelli sub c) sono formulati in termini talmente astratti da non consentire di verificare la pertinenza della prospettata regula iuris alla fattispecie;

2.6. in effetti e tra l’altro, neppure si prefigurano: per il primo quesito, quale specifica norma del regime previgente sarebbe applicabile e con quali conseguenze per il caso in esame; per il secondo quesito: le conseguenze anche in rapporto ai mezzi di reazione – e relativi tempi – in concreto esperiti; per il terzo:

quale delle prospettazioni alternative sarebbe corretta e comunque quali le conseguenze sulla fattispecie della prospettata plurima possibilità; per il quarto: le conseguenze nel caso concreto; per il quinto: l’interesse del debitore a fare valere l’incompletezza di informazioni in ordine ad un elemento che, per nozioni di comune esperienza, abbatterebbe ulteriormente il prezzo ricavabile e della quale dovrebbe dolersi semmai l’aggiudicatario.

3. Pertanto, il ricorso è inammissibile; ed alla relativa declaratoria segue la condanna della ricorrente, ad ogni effetto soccombente, alle spese del giudizio di legittimità in favore della sola V., non avendo gli altri intimati qui svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna F.M. B. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di Olga Valeri, liquidate in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre CPA ed IVA nella misura di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 6 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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