Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2975 del 10/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/02/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 10/02/2010), n.2975

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,

Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.F., elettivamente domiciliato in Roma, Via

Salaria 314, presso l’avv. Carlo Arnulfo, rappresentato e difeso

dall’avv. DURANTE Eugenio giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Calabria n. 42/01/08 del 5/5/08.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis c.p.c., nei termini che di seguito si trascrivono:

“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria che ha rigettato l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente contro il silenzio- rifiuto formatosi su istanze di rimborso IRAP. Il contribuente resiste con controricorso.

Il ricorso contiene due motivi. Può essere trattato in Camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) ed accolto, per manifesta fondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con il primo motivo l’Agenzia si duole, sotto il profilo della violazione di legge, dell’affermazione secondo cui spetterebbe all’Ufficio dimostrare la sussistenza dei requisiti per l’assoggettamento ad IRAP dei professionisti, anche nel caso in cui questi agisca per il rimborso dell’imposta versata. Il mezzo è manifestamente fondato.

Questa Corte ha infatti affermato che costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle condizioni per l’assoggettamento ad imposta (Cass. 3676/07 ed altre).

Con il secondo motivo, relativo a vizio di motivazione, la ricorrente si duole della affermazione secondo cui i documenti prodotti dall’Ufficio, ivi compreso il quadro RE della dichiarazione, non sarebbero rilevanti ai fini della decisione.

Il mezzo è manifestamente fondato, atteso che la documentazione fiscale proveniente dallo stesso professionista è sicuramente significativa ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza del requisito della autonoma organizzazione, nè il contrario assunto del giudice tributario appare adeguatamente motivato”;

che le parti non hanno presentato memorie;

che il collegio condivide la proposta del relatore;

che pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della CTR Calabria, che si atterrà ai principi di diritto suindicati e provvedere anche riguardo alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Calabria.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA