Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2975 del 08/02/2021

Cassazione civile sez. lav., 08/02/2021, (ud. 20/10/2020, dep. 08/02/2021), n.2975

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29121-2017 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo

studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OVIDIO, 32 STUDIO

LBM, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELLA STURDA’, rappresentato

e difeso dall’avvocato LUIGI MESSA;

– controricorrenti –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI,

LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO, CARLA

D’ALOISIO, GIUSEPPE MATANO;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 2338/2016 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 02/12/2016 R.G.N. 879/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/10/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

 

Fatto

Rilevato

che:

1. con la domanda di primo grado B.L., premesso di avere prestato servizio alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a. fino al 31.12.2004 allorquando il rapporto era cessato a seguito di accordo di risoluzione del 21.12.2004, prevedente, tra l’altro, il versamento da parte della società della somma di Euro 17.000,00 a titolo di incentivo all’esodo, di essersi impegnato alla ratifica dell’accordo presso la Direzione Provinciale del Lavoro, che tale ratifica non aveva potuto avere luogo essendo nelle more emersi dei problemi relativi alla sua posizione pensionistica in quanto, in contrasto con i dati indicati dall’IPOST, alcuni periodi non erano risultati computabili ai fini pensionistici, che Poste Italiane s.p.a. non aveva consentito la sua riassunzione nè gli aveva corrisposto la somma prevista a titolo di incentivo all’esodo, che in esito a positivo esperimento del ricorso ex art. 700 c.p.c. era stata disposta la sua riassunzione in servizio, ha adito il giudice del lavoro chiedendo accertarsi la avvenuta risoluzione del contratto per grave inadempimento della società e condannarsi quest’ultima a corrispondere le retribuzioni non percepite a partire dal 1.1.2005 sino alla effettiva riammissione al lavoro, alla regolarizzazione previdenziale e al risarcimento del danno esistenziale nella misura di Euro 20.000,00 o in altra di giustizia;

2. il giudice di primo grado ha respinto la domanda;

3. la Corte di appello di Lecce, in parziale accoglimento dell’impugnazione del lavoratore, ha condannato Poste Italiane s.p.a. al pagamento in favore dello stesso di tutti gli stipendi non percepiti dal 1.1.2005 sino alla riassunzione avvenuta in data 1.3.2006, al netto delle ritenute contributive e previdenziali, oltre accessori;

4. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Poste Italiane s.p.a. sulla base di due motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso; l’INPS ha depositato procura.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1353,1357, 1358,1359, 1453,1454 e 1455, c.c.. Premesso in fatto che il B. aveva rilasciato alla società un’autocertificazione nella quale attestava, fra l’altro, che non vi erano anomalie nella sua posizione contributiva e che avrebbe maturato i requisiti pensionistici a far data dal luglio 2005, che, tuttavia, emersa una discordanza tra i dati forniti dall’IPOST e la effettiva posizione contributiva del lavoratore in relazione al periodo nel quale lo stesso era stato sospeso dal servizio e dalla retribuzione per vicende giudiziarie, si era soprasseduto alla ratifica dell’accordo dinanzi alla Direzione Provinciale del Lavoro in attesa che la situazione venisse chiarita, ha allegato di non avere, per tale ragione, provveduto alla liquidazione delle competenze di fine rapporto ed alla erogazione dell’incentivo all’esodo; censura, quindi, la sentenza impugnata per avere configurato come inadempiente la condotta datoriale; ciò sia in quanto l’errore relativo all’anzianità di servizio dichiarata dal ricorrente ricadeva nella responsabilità dell’IPOST, sia in quanto il rinvio in altro momento della ratifica dinanzi dalla DPL non esprimeva la volontà di non adempiere; deduce, inoltre, violazione dell’art. 1353 c.c. in quanto l’accordo originario doveva ritenersi sottoposto, per l’esplicazione della sua piena efficacia, alla condizione sospensiva della ratifica dinanzi alla Commissione di conciliazione;

2. con il secondo motivo deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1353,1453,1454 e 1455 c.c. nonchè violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 10 del 1957, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso la inefficacia ab origine dell’accordo tra le parti e ritenuto la società Poste Italiane inadempiente; evidenzia che dall’autocertificazione del lavoratore emergeva che questi era ben consapevole che l’assenza dei prescritti requisiti per l’adesione all’esodo comportava la nullità/inefficacia dell’accordo medesimo; neppure era configurabile, come, invece, ritenuto dal giudice di appello, un obbligo di versamento contributivo a carico di Poste in relazione al periodo di sospensione dal lavoro stante la funzione, alimentare e non retributiva, dell’emolumento in oggetto alla luce del disposto del D.P.R n. 3 del 1957, art. 82 e del medesimo contratto collettivo 1994 che all’art. 33 consentiva, in determinate ipotesi, la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione e concessione di un assegno alimentare;

3. i motivi, esaminati congiuntamente per connessione, sono da respingere;

3.1. la Corte di appello di Roma è pervenuta alla qualificazione come inadempiente della condotta della Poste Italiane s.p.a. in base alla considerazione che questa non si era attivata per promuovere il verificarsi delle condizioni cui era sottoposto l’accordo, vale a dire la ratifica dello stesso presso la Direzione Provinciale del Lavoro; la società si era al contempo avvantaggiata dell’accordo medesimo non avendo riassunto il lavoratore ed avendo omesso di erogargli la somma stabilita a titolo di incentivo; nessun rimprovero poteva farsi al lavoratore che non era rimasto inerte ma aveva espressamente diffidato la controparte all’adempimento di quanto concordato; la gravità dell’inadempimento di Poste scaturiva dalla ragguardevole entità dell’incentivo – non corrisposto- e dalla sua importanza nella formazione della volontà contrattuale, dalla sussistenza, alla luce delle precisazioni fornite in giudizio dell’INPS, in capo al lavoratore dei prescritti requisiti per l’accesso alla pensione la cui carenza aveva, in prima battuta, indotto la società a soprassedere alla ratifica; l’inadempimento della società determinava la risoluzione dell’accordo del 21.12.2004, “che peraltro soltanto in parte aveva cessato di produrre effetti, dopo che il B., in esecuzione del provvedimento disposto in sede cautelare aveva ripreso servizio”; in merito al profilo risarcitorio, premesso che il B. era stato riammesso in servizio a partire dal 1.3.2006, che il rapporto nell’attualità doveva ritenersi definitivamente cessato, ha ritenuto di quantificare il risarcimento in misura pari alle retribuzioni maturate dal 1.1.2005 al 28.2.2006 negando il danno esistenziale rivendicato dal lavoratore;

3.2. le ragioni alla base della decisione non sono validamente censurate dai motivi in esame;

3.3. la denunzia ai sensi dell’art. 360 c.c., comma 1, n. 3, di violazione e falsa applicazione delle disposizioni codicistiche in tema di condizione e di inadempimento contrattuale non risulta incentrata sulla correttezza dell’attività ermeneutica diretta a ricostruire la portata precettiva delle norme richiamate nè sulla sussunzione del fatto accertato dal giudice di merito nell’ipotesi normativa, come coerente con il vizio denunziato (Cass. n. 3340/2019, n. 24155/2017, n. 195/2016), ma sulla prospettazione della esistenza di una condizione sospensiva di efficacia dell’accordo del 21.12.2004 rappresentata dalla ratifica dello stesso dinanzi alla Direzione Provinciale del Lavoro e sull’assunto dell’inconfigurabilità di un inadempimento a carico di Poste Italiane s.p.a.;

3.4. la deduzione relativa alla previsione nell’accordo inter partes della stipula presso la Direzione Provinciale del Lavoro quale condizione sospensiva dell’efficacia dello stesso non incrina le ragioni alla base della decisione in quanto il giudice di appello non nega tale circostanza ma ritiene che il mancato realizzarsi della condizione sia dipeso esclusivamente dalla condotta della società (v. sentenza, pag. 7,) unica interessata alla ratifica al fine di evitare una successiva impugnazione dell’accordo in sede giudiziale (sentenza, pag. 6, terzo capoverso); tanto assorbe l’ulteriore rilievo di inammissibilità connesso alla mancata trascrizione, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 del documento contrattuale alla base della censura articolata;

3.5. la critica all’accertamento da parte del giudice di appello dell’inadempimento della società è inammissibile in quanto intesa a sollecitare un diverso apprezzamento di una circostanza di fatto, quale l’autocertificazione rilasciata dal B. in punto di sussistenza dei prescritti requisiti pensionistici, circostanza che è stata comunque tenuta presente dal giudice di merito laddove ha ritenuto non imputabile al lavoratore la (in tesi) errata dichiarazione resa alla società in quanto a ciò indotto dalle attestazione del competente istituto di previdenza (sentenza, pag. 6, quinto capoverso); in tal modo il giudice di appello, con valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità, ha riconosciuto che il comportamento del lavoratore, ispirato a buona fede, non giustificava la condotta della società nella mancata realizzazione della condizione, rappresentata dalla ratifica successiva dell’accordo in oggetto; l’accertamento della buona fede del lavoratore in quanto apprezzamento di fatto non risulta incrinato dalle deduzioni in diritto della odierna ricorrente in ordine alla natura alimentare e non retributiva dell’assegno concesso al dipendente sospeso dal servizio, con riflessi anche sulla relativa copertura contributiva; tali deduzioni non si confrontano peraltro con la circostanza, della quale ha dato espressamente atto la sentenza impugnata, rappresentata dal fatto che l’INPS, in giudizio, aveva chiarito che non sussisteva la carenza dei requisiti pensionistici in capo al lavoratore (sentenza, pag. 8, penultimo capoverso);

4. le spese di lite sono regolate secondo soccombenza;

5. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della società ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (Cass. Sez. Un. 23535/2019).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 5.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA