Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2975 del 07/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 2975 Anno 2018
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: BERRINO UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso 16520-2012 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F.
80078750587, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
Avvocati MAURO RICCI, EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA
PULLI, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2017
contro

4063
GADAU LUCIANO;

– intimato-

avverso la sentenza n. 828/2011 della CORTE

D’APPELLO

Data pubblicazione: 07/02/2018

DI CAGLIARI SEZ. DIST. DI SASSARI, depositata il

29/12/2011 R.G.N. 199/2011.

Rilevato
che la Corte d’appello di Cagliari (sentenza del 29.12.2011) ha rigettato
l’impugnazione proposta dall’Inps avverso la sentenza del Tribunale di Sassari
che, avendo accolto la domanda di Gadau Luciano volta al riconoscimento del
suo stato di inabilità, aveva condannato lo stesso ente a corrispondere a

che nel respingere il gravame la Corte di merito ha osservato che le gravi
malattie dalle quali era risultato essere affetto l’assistito (linfoma non hodgkin
a localizzazione dorso-lombare e grave cardiopatia) ponevano ancora a rischio
la sua vita e non gli consentivano l’espletamento di alcuna attività lavorativa;
che per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps con un solo motivo;
che rimane solo intimato Gadau Luciano;
Considerato
che con un solo motivo, dedotto per violazione e falsa applicazione dell’art. 2
della legge n. 222 del 12 giugno 1984 ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché
per vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c., l’Inps lamenta che l’errore in
cui è incorsa la Corte territoriale consiste nell’aver affermato, richiamandosi
alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio di primo grado, che le malattie
che avevano colpito il Gadau non gli consentivano l’espletamento di alcuna
attività lavorativa, giacchè ponevano a rischio la sua vita;
che già nell’atto d’appello si era evidenziato che il perito d’ufficio aveva
disatteso ogni considerazione sull’attività lavorativa svolta dall’assistito e che
ai fini della valutazione dell’inabilità di cui alla legge n. 222/84 era stata
erroneamente adoperata la tabella allegata al D.M. del 5.2.1992;
che anche la Corte d’appello, nel condividere le conclusioni peritali, aveva
finito per omettere l’accertamento della sussistenza in capo all’assicurato di
una residua capacità lavorativa idonea ad ipotizzare lo svolgimento di utili e
proficue attività, limitandosi a recepire il giudizio del consulente in ordine ai
ravvisati rischi del verificarsi di una recidiva dello stato di salute, rischi, questi,
da ritenere invece ininfluenti ai fini della valutazione, che qui rileva, della
impossibilità assoluta e permanente per il Gadau di svolgere qualsiasi attività
lavorativa;

1
‘V,ì

quest’ultimo la pensione di invalidità ex lege n. 222/1984;

che il motivo è infondato, atteso che questa Corte ha già avuto occasione di
precisare (Cass. Sez. Lav. n. 4046 del 27.2.2004) che “sussiste il diritto alla
pensione di inabilità, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 222 del 1984, qualora
l’assicurato si trovi, a cagione della sua invalidità, nella impossibilità assoluta e
permanente di svolgere qualsiasi attività lavorativa confacente alle sue

sussistenza o meno di tale situazione di impossibilità va valutata in concreto,
avendo riguardo al possibile impiego delle energie lavorative residue in
relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto”;
che si è, altresì, specificato (Cass. Sez. Lav. n. 1026 del 25.1.2001) che “il
tenore letterale dell’art. 2 della legge n. 222 del 1984 non legittima
un’interpretazione che ammetta alla pensione di inabilità solo i soggetti
impossibilitati ad espletare qualsiasi attività lavorativa, anche non proficua,
dato che, alla luce dei precetti contenuti negli artt. 1 e 38 Cost., deve ritenersi
che il lavoro che non consente il conseguimento della prestazione
previdenziale è quello che, espletato in attività confacenti alle attitudini
dell’assicurato e non dequalificanti, abbia il requisito della remuneratività, e sia
quindi idoneo ad assicurare un’esistenza libera e dignitosa (art. 36 Cost.).
(Nella specie la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva
escluso il diritto alla pensione di inabilità di soggetto – già espletante attività di
carpentiere – che era affetto da neoplasia con prognosi infausta e aveva subito
un intervento di cistectomia totale con deviazione urinaria cutanea; il giudice
di merito aveva disatteso il parere del consulente tecnico, che aveva formulato
un giudizio di invalidità al cento per cento, dando rilevanza alle buone
condizioni generali e alla possibilità di svolgimento di attività non gravose,
come quelle di custodia o di portineria)”;
che nella fattispecie la Corte d’appello ha correttamente valutato, con
motivazione congrua ed immune da vizi logici e di diritto, l’assoluta e
permanente impossibilità di Gadau Luciano a svolgere qualsiasi attività
lavorativa confacente alle sue attitudini nel momento in cui, dopo aver
accertato tramite il consulente d’ufficio che il linfoma a localizzazione dorsolombare dal quale era affetto l’assicurato era a prognosi sfavorevole
nonostante il trattamento chemioterapico e radioterapico praticato e che la

attitudini che sia non usurante, non dequalificante, e remunerativa; la

grave forma di cardiopatia aveva reso necessario l’impianto di un
“pacemaker”, ha condiviso il giudizio tecnico dell’ausilare sul fatto che le
indicate gravi malattie ponevano a rischio la vita dell’appellato e non gli
consentivano l’espletamento di alcuna attività lavorativa, né tanto meno quella
sua abituale di conduttore di macchine operatrici, attività indubbiamente

che, pertanto, il ricorso va rigettato;
che non va adottata alcuna statuizione in ordine alle spese di lite dal momento
che Gadau Luciano è rimasto solo intimato nel presente giudizio;
P.Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.
Così deciso in Roma il 18 ottobre 2017
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Il Presidente
Dr.ssa Enrica D’Antonio
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funzionario Giudiziurto
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stressante che sollecitava la sede in cui era posto il tumore;

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