Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29749 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. III, 29/12/2011, (ud. 06/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29749

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato IACONO MANNO GIOVANNI con studio in AGRIGENTO,

PIAZZA CAVOUR 51 giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

DBTECH DI VULLO PIO GIOVANNI E PATTI PASQUALE S.N.C.

(OMISSIS) in persona del legale rappresentante V.P.

G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 18,

presso lo studio dell’avvocato DOMENICO LOMBARDO, rappresentata e

difesa dall’avvocato TRIPODO RAIMONDO giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 233/2009 del TRIBUNALE di AGRIGENTO,

depositata il 05/03/2009, R.G.N. 3048/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario che ha concluso per l’inammissibilità;

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. T.P. propone ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo, avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento, depositata il 5 marzo 2009, la quale, per quanto rileva in questa sede, dichiarava inefficace l’esecuzione oggetto di opposizione essendo stato provato il soddisfacimento della pretesa creditoria nascente dal decreto ingiuntivo azionato con la procedura esecutiva in questione, come ricavabile dal contenuto della fattura rilasciata dalla opposta per quietanza unita al fatto che questa non aveva sollevato obiezioni al riguardo limitandosi a contestare il contenuto del documento da lei rilasciato alla parte opponente. La società intimata resiste con controricorso e deduce l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza del ricorso.

2. Nel proprio ricorso, la ricorrente denuncia omessa motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio, consistente nella “sussistenza, affermata dalla società e recisamente negata dalla T., di una quietanza che risulterebbe dal contesto della fattura n. (OMISSIS) rilasciata dall’Avv. R. A. ed asseritamente attestante il pagamento in ordine agli importi in essa riportati costituenti le ragioni di credito esecutivamente azionate. Su tale fatto, il Tribunale nel ritenere, con mera petizione di principio, che l’avvenuto soddisfacimento dei credito avrebbe trovato inconfutabile prova nella fattura rilasciata per quietanza dall’opposta unitamente al fatto che questa ultima non avrebbe sollevato obbiezioni al riguardo “.. limitandosi a contestare il contenuto del documento da lei rilasciato…’, fornisce un’apodittica ed apparente motivazione omettendo d’indicare, seppure succintamente, le ragioni per le quali sia pervenuto ad una tale conclusione. Il Tribunale omette qualsivoglia motivazione in ordine ad una serie di decisive emergenze segnalate dalla difesa della T. e risultanti dal contesto dei documenti sopra integralmente riassunti, idonee ad escludere, ove non trascurate, il carattere quietanzato della fattura e precisamente:

– il rigo, ove secondo la griglia grafica del modello di fattura nella specie utilizzato, dovrebbe essere apposta l’eventuale firma per quietanza, non reca alcuna sottoscrizione dell’avvocato, il quale si è limitato a firmare solo in calce il documento all’esclusivo fine di asseverare la di lui provenienza sotto il profilo fiscale ma non già l’avvenuto pagamento delle ragioni di credito ivi annotate;

– la fattura, nel suo interno, reca scritto a penna la dicitura “IVA ad esigibilità differita” (ovvero esigibilità dell’iva differita al momento in cui avverrà il pagamento) evidenziandosi in tal modo ed inequivocabilmente che l’importo ivi annotato fosse ancora da saldare;

– nella fattura risulta inoltre annotato.., “competenze e spese come da nota allegata”; ed effettivamente la fattura è stata spedita, a mezzo AR all’indirizzo della società opponente, con in allegato una notula nella quale, in dettaglio, risultano specificate, per singole voci, le somme ancora da pagare, per come chiaramente significato dalla testuale precisazione contenuta nella sua parte conclusiva “..tenuto conto che relativamente alla fattura n. (OMISSIS) avete pagato ritenuta d’acconto pari ad Euro 27,50 occorre detrarla dall’importo precedente pertanto totale a pagare Euro 283,75”.

3. Come raccomandato dal Collegio, viene adottata una motivazione in forma semplificata.

3.1. Il ricorso si rivela non autosufficiente sotto il profilo della completezza documentale, non risultando prodotta la fattura rispetto alla quale si deduce il descritto vizio motivazionale, dovendosi ribadire che, a norma dell’art. 369 c.p.c., commi 1 e 2, n. 4, la parte che propone ricorso per cassazione è tenuta, a pena di improcedibilità, a depositare gli atti e i documenti sui quali il medesimo si fonda; ne consegue che, qualora venga invocato, a sostegno del ricorso, un determinato atto del processo, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ove la parte non abbia provveduto al deposito di tale atto, e ciò anche se il ricorrente abbia depositato l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio del giudizio a quo, a norma del terzo comma del medesimo art. 369.

(v. Cass. n. 3689/2011; 20535/2009, ord.).

4. Senza contare che l’accertamento della natura di quietanza di un determinato documento, attraverso l’interpretazione dello stesso, rappresenta un tipico giudizio di merito, censurabile in sede di legittimità solo sotto il profilo della violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale o in presenza di vizi della motivazione (Cass. n. 1657/08; 11536/06), nel senso che questa si presenti così inadeguata da rendere impossibile la ricostruzione dell’iter logico seguito dal giudice per attribuire al documento un determinato contenuto (Cass. n. 732/03).

5. Gli elementi riproposti in questa sede dalla ricorrente non si rivelano idonei ad inficiare la motivazione espressa dal giudice di merito al riguardo: in particolare le formulazioni contenute nel documento circa la riscossione dell’IVA differita all’atto del pagamento ed il riferimento alla nota allegata non sono per niente incompatibili, sotto il profilo logico, con il ritenuto carattere “quietanzato” della fattura; mentre la questione della collocazione della sottoscrizione è circostanza affidata sicuramente al prudente apprezzamento del giudice del merito (e, come rilevato in controricorso, dell’emergenza visiva del documento stesso), senza che comunque, il giudice stesso sia obbligato a motivare il rigetto di ciascuna prospettazione di parte, essendo sufficiente che si esprima congruamente, come nella specie, sugli elementi ritenuti idonei a sorreggere il proprio convincimento. Ne deriva che la ricostruzione della ricorrente si rivela, anche in assenza di deduzione della violazione di specifici canoni ermeneutici, un’inammissibile proposizione di una “diversa lettura” delle risultanze documentali agli atti.

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.200,00= di cui Euro 2.000,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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