Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29749 del 12/12/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 29749 Anno 2017
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: DE GREGORIO FEDERICO

cal rieol:=c 4115-2012 proposto da:
C.F. 97103880585, in persona del_

POSTE

legale raparesenLante pro tempore, elettivamente
domiciliaca in ROMA, PIAZZA MAZZINI 134, presse 10
studio de’avuecatc LUIGI FIORILLO, che la rappresenta
e difende giusta delega in atti;
– ricorrente nonchè contro

2017

TRIODO MARIO;
– intimato –

2397
avverso

la

sentenza

n.

10235/2010

della

CORTE

D’APPELLO di ROMA, depositata il 02/02/2011, R. G. N.
3389/2008.

Data pubblicazione: 12/12/2017

adunanza 24 05- 17

g. n. 4115-12

LA CORTE
VISTI gli atti e sentito il consigliere relatore;
RILEVATO che con sentenza n. 10235 in data 10-12-2010/02-02-2011 la Corte di Appello di
Roma in parziale riforma della pronuncia di primo grado, emessa dal locale giudice del lavoro,
pubblicata il 12-04-07 ed impugnata dall’attore TRIOLO Mario, accertava la nullità del termine
apposto al contratto di lavoro a tempo determinato intercorso tra l’appellante e la S.p.a. Poste
Italiane nel periodo primo luglio — 30 settembre 2000 «necessità di espletamento del servizio

che avverso tale sentenza la società Poste Italiane ha proposto ricorso per cassazione, come da
atto ritualmente e tempestivamente notificato giusta la relata del 31 gennaio 2012 (al Triolo, e
per esso all’avv. Claudio Lalli del foro di Carrara, costituitosi in secondo grado con domicilio eletto
presso la cancelleria della sezione lavoro della Corte capitolina), affidato a quattro motivi;
che il TRIOLO è rimasto intimato;
che il P.M. non ha comunicato requisitorie;
che non sono state depositate memorie di parte;
CONSIDERATO
che con il ricorso è denunciata, tra l’altro, con il quarto motivo l’omessa motivazione in
relazione ad un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 cod. proc.
civ., per non aver la Corte di merito considerato che a ridosso della scadenza naturale del
contratto collettivo del 1994, e anche successivamente, erano intervenuti accordi integrativi
nei quali veniva richiamata la disciplina pattizia formalmente scaduta al 31-12-1997, ma in
effetti rimasta operante sino al nuovo c.c.n.l. 11-01-2001. Inoltre, il comportamento
concludente delle parti sarebbe espressione della volontà delle parti dì proseguire
nell’applicazione delle disposizioni collettive in attesa del loro rinnovo, poi avvenuto con il
c.c.n.l. 11.1.2001 (che, peraltro, all’art. 25 ha reiterato tra le causali autorizzative
dell’apposizione di termini al contratto la necessità di espletamento del servizio in
concomitanza di assenze per ferie durante il periodo giugno / settembre);
che il suddetto quarto motivo di ricorso è fondato alla luce della costante giurisprudenza di
questa Corte, in base alla quale in tema di contratto a termine dei dipendenti postali,
l’assunzione per «necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per
ferie nel periodo giugno – settembre» costituisce un’ipotesi di assunzione a termine prevista
dall’art. 8 del c.c.n.l. del 26 novembre 1994, in esecuzione della c.d. «delega in bianco», di
cui all’art. 23 della legge 28 febbraio 1987 n. 56, per la quale non è necessario né indicare
nominativamente i lavoratori sostituiti né allegare e provare che altri lavoratori siano stati
in concreto collocati in ferie. Per tali assunzioni deve essere escluso il limite temporale del

FDG (\

in concomitanza di assenze per ferie»;

adunanza 24-05-17 / r.g. n. 4115-12

30 aprile 1998, previsto dalla contrattazione collettiva per la diversa causale di assunzione
«per esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli
assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi
produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e
completo equilibrio sul territorio delle risorse umane», sicché esse hanno continuato ad
essere legittimamente effettuate sino all’entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2001, n.

che la Corte territoriale non si è attenuta ai principi sopra enunciati, di modo che la sentenza
qui deve essere cassata (v. parimenti, più recentemente, Cass. lav. n. 11317 del 21/02 09/05/2017, nonché in senso analogo sul punto cfr. ancora Cass. lav. n. 10197 del 16/02 24/04/2017) e rinviata alla stessa Corte, in diversa composizione per l’ulteriore corso di
legge, adeguandosi agli anzidetti richiamati principi, nonché per l’esame delle altre
questioni prospettate con il ricorso, restando quindi così assorbiti i primi tre motivi, laddove
peraltro l’appello a suo tempo proposto dal TRIOLO riguardava pure un altro contratto di
lavoro a tempo determinato, intervenuto nei confronti della medesima società convenuta appellata, relativamente al periodo 8 luglio / 30 settembre 2002, sul quale non pare esservi
stata alcuna pronuncia di merito della Corte territoriale, che infatti accoglieva la domanda
con una decorrenza anteriore, così evidentemente ritenuta assorbita per il tempo
successivo, inerente al secondo contratto;
che, infine, alla Corte del rinvio è altresì demandato il regolamento delle spese di questo
giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il quarto e ultimo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, CASSA
l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma in
diversa composizione.

368 (cfr. tra le tante Cass. Sez. 6 – L, 17/03/2014 n. 6097 e Cass. 12/07/2010 n. 16302);

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