Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29748 del 29/12/2020

Cassazione civile sez. II, 29/12/2020, (ud. 24/11/2020, dep. 29/12/2020), n.29748

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3123/2016 proposto da:

S.P., elettivamente domiciliato in MILANO, C.SO DI PORTA

VITTORIA 54, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO DEFILIPPI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, (OMISSIS), IN PERSONA DEL MINISTRO PRO

TEMPORE, AGENZIA DEL DEMANIO IN PERSONA DEL DIRETTORE PRO TEMPORE,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1621/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 12/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/11/2020 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.P. ebbe a trarre in giudizio avanti il Tribunale di Catanzaro il Ministero delle Finanze, asserendo di aver acquistato mediante usucapione il diritto di proprietà su immobili siti in Comune di (OMISSIS), oggetto nel 1975 di decreto di devoluzione allo Stato nell’ambito di esecuzione esattoriale, poichè anche la terza asta andata deserta.

Resistette il Ministero contestando la pretesa attorea, svolgendo anche domande riconvenzionali di accertamento del suo diritto dominicale sui beni, di condanna del S. al rilascio e di risarcimento del danno.

Il Tribunale calabrese ebbe a rigettare tutte le domande proposte in causa ed il S. propose gravame avanti la Corte d’Appello di Catanzaro chiedendo l’accoglimento della sua originaria domanda.

Resistette il Ministero dell’Economia e delle Finanze, proponendo a sua volta appello incidentale, chiedendo l’accoglimento delle domande svolte in via riconvenzionale.

La Corte calabrese, con la sentenza oggi impugnata, ebbe a rigettare l’appello principale proposto dal S. e ad accogliere quello incidentale mosso dal Ministero.

Osservava la Corte territoriale come, dagli elementi versati in causa, appariva che i beni immobili, oggetto di causa, sino al decreto di devoluzione allo Stato, erano in godimento dei loro titolari – appunto parenti del S. – ed, inoltre, come l’appellante non aveva provato la sua qualità d’erede del padre, la data di morte di questo ed in quale figlio del nonno suo omonimo si identificasse, sicchè dal 1974 al 1992 – anno di proposizione della domanda di restituzione da parte dello Stato – non era scorso il tempus prescritto per il verificarsi dell’acquisto mediante usucapione ex art. 1158 c.c..

La Corte distrettuale, poi, evidenziava come in causa non risultavano versati dati fattuali atti a lumeggiare il ricorrere dei requisiti richiesti dalla L. n. 346 del 1976, per l’acquisto ex art. 1159 bis c.c..

Quanto all’impugnazione incidentale, la Corte calabrese rilevava come l’acquisto da parte dello Stato avvenne a titolo originario – devoluzione secondo la disciplina sull’esecuzione esattoriale ex D.P.R. n. 645 del 1958, art. 238, sicchè il S., che si trovava nel possesso dei beni doveva restituirli allo Stato proprietario e risarcire il danno, equitativamente liquidato.

Avverso detta sentenza il S. ha proposto impugnazione per cassazione proponendo due motivi di ricorso.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ritualmente vocato, resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso svolto dal S. è privo di fondamento giuridico e va rigettato.

Con il primo mezzo d’impugnazione il S. denunzia violazione degli artt. 1158,1159 bis c.c., della disciplina posta con L. n. 346 del 1976 e L. n. 97 del 1994, di sua modifica, artt. 1142 e 1146 c.c., nonchè illogica od apparente motivazione ed omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5. Osserva il ricorrente che in atti risultavano versati elementi – prove testimoniali e documentali – lumeggianti come egli era nel possesso del compendio immobiliare oggetto di causa dal 1975 e poteva unire per successione il suo possesso a quello dei parenti – segnatamente padre e zii, soggetti nel godimento fattuale nel periodo antecedente -, siccome desumibile dai certificati catastali. Inoltre il S. osserva come la Corte calabrese non ebbe a considerare che il valore dei terreni – ai fini dell’applicazione della L. n. 346 del 1976 e della successiva modifica ex lege n. 97 del 1994 – era desumibile dalla documentazione catastale versata in atti.

Già la promiscua proposizione di più vizi di legittimità, ex art. 360 c.p.c., tra loro anche antitetici con unico motivo d’impugnazione ne lumeggia l’inammissibilità, ma pure all’esame partito dell’argomento critico svolto evidente risulta l’infondatezza delle censure elaborate poichè non viene svolto un effettivo confronto con le ragioni della decisione illustrate dalla Corte calabrese.

Difatti la presunzione di possesso intermedio, la prova della sua qualità di erede dei possessori e le prove del godimento da parte della famiglia S., non assumono rilievo dirimente a fronte della principale ratio decidendi – accertamento non oggetto di specifica contestazione – illustrata da parte della Corte distrettuale, ossia che sino al decreto di devoluzione allo Stato i beni oggetto di causa erano nel godimento dei soggetti che ne apparivano anche esser proprietari, almeno secondo le apparenze desumibili dagli atti catastali depositati dal S. – madre usufruttuaria e figli proprietari in morte del nonno S.P. omonimo del ricorrente.

Pertanto, evidenzia la Corte distrettuale, non concorre, prima del decreto di devoluzione allo Stato, alcuna situazione di possesso utile all’usucapione posto che i titolari dei diritti reali sugli immobili li godevano in esplicazione del loro diritto.

Il cenno alla lavorazione quale espressione del consorzio familiare – questione enfatizzata siccome errata dal ricorrente – risulta essere una ratio decidendi ulteriore, sicchè l’eventuale sua erroneità rimane irrilevante.

Quanto all’osservazione che risultavano non rispettate le prescrizioni, specie inerenti al valore dei beni, per usufruire dell’istituto dell’usucapione abbreviata ex art. 1159 bis c.c., la stessa si limita ad apodittica affermazione senza anche che risulti esposto argomento di critica all’osservazione della Corte calabrese che invece, proprio dai documenti catastali versati dal S., risultava superato il limite di Lire 5.000 del valore catastale richiesto dalla L. n. 346 del 1976, art. 2, per i beni non siti in Comuni classificati siccome montani.

L’invocata applicazione della normativa posta dalla L. n. 97 del 1994 – che ebbe ad elevare il valore catastale dei beni siti in Comuni non classificati siccome montani ai fini del loro acquisto ex art. 1159 bis c.c. – risulta irrilevante nella specie, posto che il periodo di possesso utile all’usucapione risulta cessato nel 1992 con lo svolgimento della domanda di restituzione da parte dello Stato, ossia ben prima dell’entrata in vigore della nuova normativa invocata.

Con la seconda doglianza il S. lamenta violazione del disposto ex art. 2697 c.c., vizio di motivazione ed omesso esame di fatto decisivo, in quanto la Corte distrettuale ha ritenuto titolo adeguato a prova della proprietà il decreto di devoluzione ad esito dell’infruttuosa esecuzione esattoriale, benchè rimasto ineseguito fattualmente ed, inoltre, ha riconosciuto il diritto dello Stato al risarcimento del danno per il mancato godimento del bene, benchè non versata in atti prova alcuna al riguardo dell’esistenza di alcun pregiudizio, in quanto non si poteva considerare il danno in re ipsa, siccome insegnano arresti di questo Supremo Collegio.

Anche detta articolata doglianza appare priva di pregio sotto ambedue i profili di critica elevata.

Difatti il decreto di devoluzione, previsto dal D.P.R. n. 645 del 1958, in tema di esecuzione esattoriale, è già titolo ex se di trasferimento del diritto di proprietà in capo allo Stato dei beni pignorati e non venduti alla terza asta poichè andata deserta, senza anche la necessità della sua trascrizione ovvero della sua fattuale esecuzione con l’apprensione materiale dei beni per acquisire efficacia, come pare credere il ricorrente.

Quanto alla liquidazione equitativa del danno, anzitutto, il ricorrente osserva come lo Stato tenne – dal 1975 al 1992 – una condotta di assoluto disinteresse per i beni di causa, ma non rileva che la Corte territoriale ha disposto il ristoro solo per il periodo successivo alla proposizione della domanda di restituzione e non anche per quello precedente.

Il S., infine, osserva come il Ministero resistente non abbia versato in atti prova alcuna di aver subito un effettivo pregiudizio, sicchè errato era ritenere il danno in re ipsa siccome insegnano numerosi arresti di questa Suprema Corte.

E’ ben vero che sussiste l’insegnamento evocato dal ricorrente a sostegno della sua critica, ma ritiene questo Collegio di dar continuità all’insegnamento, di senso contrario, costantemente reso da questa Sezione – Cass. sez. 2 n. 20823/15, Cass. sez. 2 n. 20545/18, Cass. sez. 2 n. 20708/19; ossia che in caso di occupazione abusiva di immobile altrui – bene ex se fruttifero – il danno patito dal titolare del diritto di proprietà ben può considerarsi in re ipsa siccome ritenuto nella sentenza impugnata.

Al rigetto dell’impugnazione segue la condanna del S. della rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità in favore dell’Amministrazione costituita, liquidate in Euro 1.500,00 oltre spese prenotate a debito.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il S. a rifondere all’Amministrazione costituita le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.500,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza di Camera di consiglio, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA