Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29748 del 19/11/2018

Cassazione civile sez. I, 19/11/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 19/11/2018), n.29748

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 11254/2015 proposto da:

(OMISSIS) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Alessandria n. 129, presso lo

studio dell’Avvocato Bruno Guglielmetti, che la rappresenta e

difende unitamente agli Avvocati Gianluca Borghi e Giuseppe Chirone

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Istituto Banca Carige S.p.a., – Cassa Risparmio di Genova e Imperia,

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, Via Pierluigi Da Palestrina n. 63, presso lo

studio dell’Avvocato Mario Contaldi, rappresentata e difesa dagli

Avvocati Andreina Bianchini e Marco Silvestri giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l., in persona del curatore

B.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 86/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

pubblicata il 31/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/10/2018 dal Cons. PAZZI ALBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato Bruno Guglielmetti, che si è

riportato agli atti;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato Sabrina Lorenzelli, con

delega, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 92/2014 il Tribunale di Genova, su istanza di Banca Carige s.p.a., dichiarava il fallimento della società (OMISSIS) s.r.l. dopo aver constatato, ai fini della verifica della condizione di insolvenza, l’esito negativo del pignoramento mobiliare compiuto dal creditore istante in forza di un decreto ingiuntivo non opposto e aver preso atto che la compagine debitrice non aveva fornito alcuna prova dell’insussistenza dei presupposti di fallibilità.

2. La Corte d’Appello di Genova, con sentenza pubblicata in data 31 ottobre 2014, rigettava il reclamo rilevando, quanto alla sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui alla L. Fall., art. 1, la mancanza di alcuna prova al riguardo e comunque il superamento del limite fissato per l’esposizione debitoria sulla base della documentazione disponibile, quanto alla condizione di insolvenza la sussistenza di uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare regolarmente le obbligazioni inerenti l’attività di impresa; questa condizione non veniva elisa dall’ipotizzata possibilità di far fronte all’esposizione debitoria tramite la liquidazione del patrimonio immobiliare, che sarebbe comunque avvenuta tramite una rovinosa decurtazione del suo valore.

3. Ha proposto ricorso per cassazione avverso questa pronuncia (OMISSIS) s.r.l. affidandosi a due motivi di ricorso.

Ha resistito con controricorso Banca Carige s.p.a., la quale ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso avversario in conseguenza del mancato rispetto del termine di impugnazione previsto dalla L. Fall., art. 18, comma 14, dato che la sentenza della corte territoriale era stata notificata a controparte in data 31 ottobre 2014 mentre il ricorso per cassazione era stato notificato in data 22 aprile 2015.

Il fallimento di (OMISSIS) s.r.l., seppur intimato, non ha svolto alcuna difesa.

4. La sesta sezione di questa Corte, preso atto che la società ricorrente aveva contestato la fondatezza dell’eccezione avversaria, osservando che il più recente disposto dell’art. 133 c.p.c., comma 2, chiarisce in linea generale che le comunicazioni a mezzo p.e.c. del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non sono idonee a far decorrere il termine breve di impugnazione e sottolineando che a tale effetto rimane valida la distinzione fra comunicazione e notificazione, quale forma prevista dalla L. Fall., art. 18, commi 13 e 14, ha ritenuto che il ricorso dovesse essere discusso alla pubblica udienza di questa sezione.

Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Ritiene questo collegio che l’eccezione preliminare sollevata dall’originario creditore procedente sia fondata.

5.1 La giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 10525/2016) ha già avuto modo di chiarire che la notifica del testo integrale della sentenza reiettiva del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata ai sensi della L. Fall., art. 18, comma 13, dal cancelliere mediante posta elettronica certificata, D.L. n. 179 del 2012, ex art. 16, comma 4, convertito con modificazioni dalla L. n. 221 del 2012, è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in cassazione L. Fall., ex art. 18, comma 14, non ostandovi il nuovo testo dell’art. 133 c.p.c., comma 2, come novellato dal D.L. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114 del 2014, secondo il quale la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c..

In particolare la decisione sopra richiamata ha osservato, in termini del tutto condivisibili, che “la novella dell’art. 133 c.p.c., comma 2, operata con il D.L. n. 90 del 2014, art. 45, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni nella L. n. 114 del 2014, secondo cui la comunicazione, da parte della cancelleria, del testo integrale del provvedimento depositato non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c., è finalizzata a neutralizzare gli effetti della generalizzazione della modalità telematica della comunicazione, se integrale, di qualunque tipo di provvedimento, ai fini della normale decorrenza del termine breve per le impugnazioni, solo nel caso di atto di impulso di controparte, ma non incide sulle norme processuali, derogatorie e speciali (come l’art. 348 ter c.p.c., comma 3, nella parte in cui fa decorrere il termine ordinario per proporre il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado dalla comunicazione dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c.), che ancorino la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria, senza che rilevi che la comunicazione sia integrale o meno. Il principio, a cui questa Corte intende dare continuità, è che il nuovo testo dell’art. 133 c.p.c., comma 2, non si applica ove norme speciali stabiliscano diversamente dalle norme di carattere generale, artt. 325 e 326 c.p.c., come per la sentenza di fallimento, L. Fall., ex art. 18, commi 14 e 15. E, nella ricostruzione sistematica, tale conclusione si ancora altresì al disposto del D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 4, convertito nella l. 221/2012, che ha previsto che nei procedimenti civili le “comunicazioni e notificazioni da parte della cancelleria” avvengano per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni”.

6.2 Nè è possibile sostenere che l’applicazione dei principi sopra illustrati possa essere impedita nel caso di specie dal fatto che il contenuto del provvedimento impugnato sia stato comunicato e non notificato, in quanto un simile mezzo di esteriorizzazione dell’attività informativa da parte della cancelleria non rispetterebbe la forma espressamente prevista dalla L. Fall., art. 18, comma 14, e dunque non varrebbe a far decorrere il termine di impugnazione ivi previsto.

Un simile assunto, innanzitutto, non si attaglia alla realtà processuale posta all’esame di questa Corte, da cui risulta l’invio di un messaggio di posta elettronica certificata espressamente qualificato, nella sua seconda pagina, come “notificazione di cancelleria ai sensi del D.L. n. 179 del 2012”.

L’esplicita indicazione, nel corpo del messaggio inviato, della valenza della trasmissione quale notificazione serviva dunque a mettere sull’avviso il destinatario sul fatto che l’attività posta in essere nei suoi confronti era quella espressamente prevista dalla L. Fall., art. 18, comma 14, al fine di far decorrere il termine breve di impugnazione ivi previsto.

6.3 D’altra parte la giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito come, ai fini del decorso dei termini per proporre reclamo, nell’attuale contesto normativo non vi sia più ragione per distinguere fra comunicazione e notificazione.

In proposito è già stato osservato (Cass. 23575/2017), in termini del tutto condivisi da questo collegio, che: i) all’epoca di entrata in vigore della L. Fall., art. 18, sussisteva una radicale distinzione tra la notificazione, che, ai sensi dell’art. 137 c.p.c., comma 2, ha ad oggetto una copia conforme all’originale dell’atto da notificarsi, e la comunicazione, la quale veniva (e viene tuttora, seppure in via residuale) effettuata mediante biglietto di cancelleria, secondo la dicitura ormai inattuale dell’art. 136 c.p.c., in “forma abbreviata”; ii) dall’entrata in vigore del D.L. n. 179 del 2012 si è creato un difetto di coordinamento tra il testo dell’art. 136 c.p.c., rimasto inalterato laddove si riferisce ad un “forma abbreviata di comunicazione”, e l’art. 45 disp. att. c.p.c., il quale, al secondo comma, stabilisce che il biglietto di cancelleria contiene “in ogni caso… il testo integrale del provvedimento comunicato”; il’) vi è ormai perfetta coincidenza tra l’attività che il cancelliere pone in essere per i fini della notificazione e quella che esegue in sede di comunicazione, poichè in entrambi i casi egli porta la sentenza a conoscenza del destinatario mediante invio di un messaggio di posta elettronica certificata contenente in allegato il testo integrale del provvedimento; iv) una simile equiparazione trova conferma nell’ultimo periodo dell’art. 133 c.p.c., comma 2, secondo cui la comunicazione della sentenza “non è idonea a far decorrere il termine per le impugnazioni di cui all’art. 325”, in quanto, in un sistema ordinario che ha al suo centro l’art. 285 c.p.c., secondo cui la notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l’impugnazione, si fa “su istanza di parte”, la novella dell’art. 133 c.p.c., comma 2, è da intendere come diretta a sottolineare che la comunicazione del testo integrale della sentenza eseguita d’ufficio non può produrre gli effetti della notificazione che la legge, ai fini della decorrenza del termine breve, riserva alla parte; sicchè, laddove la notificazione della sentenza debba essere doverosamente eseguita dalla cancelleria, non vi è ragione di escludere che la comunicazione sia parimenti “idonea a far decorrere il termine per le impugnazioni di cui all’articolo 325”; v) l’equiparazione della notificazione eseguita ad iniziativa del cancelliere alla comunicazione effettuata dal medesimo ufficio si giustifica quindi in ragione della distanza che separa la notificazione prevista dall’art. 285 c.p.c., da quella contemplata dalla L. Fall., art. 18, in quanto mentre il congegno dell’abbreviazione del termine di cui all’art. 285 cod. proc. civ. trova fondamento nella volontà della parte vincitrice di ridurre i tempi necessari al passaggio in giudicato della sentenza, il meccanismo previsto dalla L. Fall., art. 18,ha a fondamento non già l’iniziativa di parte, bensì – in ragione delle esigenze di celerità che caratterizzano il procedimento fallimentare – la mera conoscenza legale che il soccombente abbia avuto del provvedimento suscettibile di impugnazione, conoscenza legale che la comunicazione in forma integrale procura al pari della notificazione.

Se ne ricava che la comunicazione, come la notificazione, successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, determina la decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione.

6.4 Da quanto sopra consegue, tenuto conto che il messaggio con valore di notifica è stato inviato in data 31 ottobre 2014, che il ricorso per cassazione, notificato il 22 aprile 2015, è tardivo e risulta quindi inammissibile.

7. Il superiore rilievo ha carattere assorbente e rende superfluo l’esame dei motivi di ricorso presentati.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore dell’istituto di credito controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 7.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2018

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