Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29748 del 12/12/2017


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Cassazione civile, sez. II, 12/12/2017, (ud. 25/10/2017, dep.12/12/2017),  n. 29748

Fatto

FATTI DI CAUSA

Giampaolo Pisano, + ALTRI OMESSI, tutti proprietari delle rispettive unità immobiliari comprese nel Condominio del complesso immobiliare (OMISSIS), località (OMISSIS), hanno proposto ricorso articolato in quattro motivi avverso la sentenza 21 luglio 2015, n. 496/2015, resa dalla Corte d’Appello di Cagliari. La Corte d’Appello di Cagliari aveva accolto l’appello proposto da S.A.M., S.G. e M.D. nei confronti dell’amministratore del complesso immobiliare (OMISSIS), località (OMISSIS), avverso la sentenza n. 2497/2010 del Tribunale di Cagliari. Il giudizio aveva avuto inizio con citazione del 18 gennaio 2004, contenente impugnazione della deliberazione assembleare 18 dicembre 2003 del Condominio (OMISSIS), proposta dai condomini S.G. e M.D. nei confronti dell’amministratore del complesso immobiliare. A seguito di rinnovazione della citazione, perchè nulla, il Tribunale aveva poi dichiarato il difetto di valida procura alle liti dell’avvocato S.A.M.. Disattesa tale questione pregiudiziale, la Corte d’Appello di Cagliari annullava la deliberazione assembleare del 18 dicembre 2003 relativa alla ripartizione delle spese per il servizio di autospurgo, affermando che la stessa doveva essere effettuata alla stregua del criterio di cui all’art. 1123 c.c., comma 1.

Resistono con controricorso S.A.M., S.G. e M.D..

Su proposta del relatore, che aveva ritenuto il giudizio definibile nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in riferimento all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), era stata dapprima fissata l’adunanza della camera di consiglio. Il Collegio, con ordinanza del 10 marzo 2017, ritenne tuttavia che non ricorresse l’ipotesi di cui all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), e rimise la causa alla pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 83,159 e 164 c.p.c.

Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 346 c.p.c.

Il terzo motivo censura la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari per la violazione o falsa applicazione dell’art. 1137 c.c. e art. 149 c.p.c.

Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1123 c.c., commi 1 e 2.

Si impone, tuttavia, un rilievo pregiudiziale, che induce a ravvisare l’inammissibilità del ricorso.

Il ricorso per cassazione è stato proposto dai singoli condomini del Condominio (OMISSIS), località (OMISSIS), Giampaolo Pisano, + ALTRI OMESSI, laddove la sentenza oggetto di ricorso era stata pronunciata nei confronti dell’amministratore del medesimo Condominio (OMISSIS).

Il giudizio concerne un’impugnazione di deliberazione assembleare ex art. 1137 c.c. in tema di ripartizione di spese. Per consolidato orientamento di questa Corte, spetta in via esclusiva all’amministratore del condominio la legittimazione passiva a resistere nei giudizi promossi dai condomini per l’annullamento delle delibere assembleari, ove queste non attengono a diritti sulle cose comuni (Cass. Sez. 2, 20/04/2005, n. 8286; Cass. Sez. 2, 14/12/1999, n. 14037; Cass. Sez. 2, 19/11/1992, n. 12379).

Nella specie, si tratta di impugnativa di deliberazione dell’assemblea condominiale relativa alla ripartizione di spese per un servizio comune. L’impugnativa è fondata sull’assunta violazione dei criteri di suddivisione stabiliti dalla legge, ed è quindi volta ad ottenere una pronuncia di invalidità della deliberazione assembleare, per il cui accertamento sono legittimati, dal lato attivo, ciascun condomino, e, passivamente, come accennato, soltanto l’amministratore del condominio, senza necessità di partecipazione al giudizio dei singoli condomini (Cass. Sez. 2, 15/04/1994, n. 3542). La legittimazione passiva esclusiva dell’amministratore del condominio nei giudizi relativi alla ripartizione delle spese per le cose ed i servizi collettivi promossi dal condomino dissenziente dalla relativa deliberazione assembleare discende dal fatto che la controversia ha per oggetto un interesse comune dei condomini, ancorchè in opposizione all’interesse particolare di uno di essi (Cass. Sez. 2, 11/08/1990, n. 8198). Da ciò consegue che, nelle controversie concernenti impugnativa ex art. 1137 c.c. delle deliberazioni dell’assemblea relative alla ripartizione delle spese per le cose e per i servizi comuni, nelle quali è unico legittimato passivo l’amministratore di condominio, non è ammissibile il gravame avanzato dal singolo condomino avverso la sentenza che abbia visto soccombente il condominio. Il potere di impugnazione del singolo condomino va, infatti, riconosciuto nelle controversie aventi ad oggetto azioni reali, incidenti sul diritto pro quota o esclusivo di ciascun condomino, o anche nelle azioni personali, ma se incidenti in maniera immediata e diretta sui diritti di ciascun partecipante. Mentre (secondo l’orientamento del tutto prevalente di questa Corte, che il collegio intende qui ribadire) non va consentita l’impugnazione individuale relativamente alle controversie aventi ad oggetto non i diritti su di un bene o un servizio comune, bensì la gestione di esso, intese, dunque, a soddisfare esigenze soltanto collettive della comunità condominiale, nelle quali non v’è correlazione immediata con l’interesse esclusivo d’uno o più condomini, quanto con un interesse direttamente plurimo e solo mediatamente individuale, giacchè, nelle cause di quest’ultimo tipo, la legittimazione ad agire e, quindi, anche ad impugnare, spetta in via esclusiva all’amministratore, e la mancata impugnazione della sentenza da parte di quest’ultimo finisce per escludere la possibilità d’impugnazione da parte del singolo condomino (Cass. Sez. 2, 21/09/2011, n. 19223; Cass. Sez. 2, 04/05/2005, n. 9213; Cass. Sez. 2, 03/07/1998, n. 6480; Cass. Sez. 2, 12/03/1994, n. 2393).

Il ricorso va, perciò, dichiarato inammissibile e le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, vengono regolate secondo soccombenza in favore dei controricorrenti.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido i ricorrenti a rimborsare ai controricorrenti le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2017

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