Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29745 del 19/11/2018

Cassazione civile sez. I, 19/11/2018, (ud. 28/09/2018, dep. 19/11/2018), n.29745

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24443/2013 proposto da:

Fallimento (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, già Logica s.r.l., in

persona della curatrice dott.ssa N.I., elettivamente

domiciliato in Roma, viale Bruno Buozzi n. 99, presso lo studio

dell’avvocato Criscuolo Fabrizio, rappresentato e difeso

dall’avvocato Ruggiero Domenico Giovanni, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

Credito Emiliano s.p.a., in persona dei legali rappresentanti pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Atanasio Kircher n.

7, presso lo studio dell’avvocato Ciappa Giovanni, rappresentata e

difesa dall’avvocato Poggiali Giancarlo, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE,

depositato il 26/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/09/2018 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- La s.p.a. Credito Emiliano ha chiesto l’ammissione in privilegio ipotecario al passivo del fallimento della s.r.l. (OMISSIS) A titolo della domanda ha indicato un credito derivante dall’erogazione di un mutuo fondiario ex art. 38 T.U.B..

Il giudice delegato alla procedura ha respinto la domanda, rilevando che “nel testo del contratto di mutuo non risultava indicato il valore dell’immobile (cfr. Delibera CICR 22.02.95)”.

2.- La Banca ha allora proposto opposizione ai sensi degli artt. 98 L. Fall. e ss., avanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Che l’ha accolta con decreto del 26 settembre 2013, con conseguente ammissione al passivo fallimentare del predetto credito.

In proposito, il Tribunale ha rilevato, in specie, che andava “considerato che, anche a prescindere dal preliminare rilievo secondo cui il predetto “limite” (dell’80% del valore dell’immobile) non risulta affatto inderogabile (la medesima delibera CICR prevedendo espressamente che la indicata percentuale possa essere elevata al 100% in presenza di determinati presupposti) ed anche a prescindere dalla evocata circostanza secondo cui non è qui in contestazione il superamento del limite di importo del relativo finanziamento rispetto al valore del bene offerto in garanzia (…), ma la (mera) mancata “enunciazione” in contratto del relativo valore (in uno alla inopponibilità della perizia estimativa esibita perchè priva di data certa), indicazione (relativa al valore del bene dato in garanzia) che tuttavia non risulta ex professo prescritta nè dalle disposizioni del TUB nè dalla citata delibera CICR nè dalle norme in tema di iscrizione ipotecaria – e anche a volere conseguentemente accedere ad opzioni interpretative volte a conferire carattere imperativo alla citata previsione, con effetti invalidanti sulla relativa pattuizione (c.d. nullità virtuale), disattendendo quindi il contrario orientamento, prevalente in dottrina e giurisprudenza, secondo cui il c.d. scarto di garanzia “trova il suo fondamento nella protezione di specifici interessi di settore” e la sua sanzione “va ricercata nelle norme che fissano la responsabilità degli amministratori verso l’istituto e di questo versa l’autorità di controllo (Corte di Appello di Roma, 4 maggio 1992) – decisivo rilievo assume la circostanza secondo cui ogni eventuale effetto invalidante non potrebbe comunque investire la pattuizione negoziale oltre il limite della “eccedenza” (della stessa parte) che la banca, conoscendo il vizio, non avrebbe preteso la garanzia “fondiaria” nemmeno sulla restante quota del finanziamento “coperta” dalla garanzia (c.d. nullità parziale)”.

Ancora ha aggiunto il decreto che pure andava considerato che “in ogni caso la eventuale ragione di nullità, investendo ex professo le sole prerogative del c.d. credito fondiario (non essendo sindacabile la debenza della somma da parte del finanziato e la garanzia ipotecaria dell’immobile ex se), in nessun caso precluderebbe la sollecitata ammissione al passivo fallimentare, con il grado ipotecario”.

3.- Contro il decreto del Tribunale campano ricorre il fallimento della s.r.l. Ca.Gi, affidando a cinque motivi la richiesta di cassazione del provvedimento.

Resiste il Credito Emiliano, con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- I motivi di ricorso denunziano i vizi che qui di seguito vengono richiamati.

Il primo motivo lamenta, in particolare, “violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 38 e 117 TUB, ovvero omessa o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”. Assume dunque il ricorrente che il Tribunale, pur sembrando “accedere ad opzioni interpretative volte a conferire carattere imperativo” alla normativa sul credito fondiario, “erra nel ritenere semplicemente virtuale la nullità e, soprattutto, erra gravemente nell’applicazione degli effetti che dalla nullità discendono”.

Il secondo motivo censura “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1419 c.c., ovvero contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”. Nel concreto, il motivo assume che “se il mutuo fondiario deve soddisfare il limite di finanziabilità, come previsto dall’art. 38 TUB, imprescindibile è la individuazione, nell’atto di mutuo, del valore degli immobili da sottoporre a garanzia ipotecaria ovvero dei criteri atti a integrare detta determinazione”. Il contratto di mutuo fondiario, difettoso dell’indicazione dei criteri di determinazione del valore del bene offerto in garanzia, è, ai sensi dell’art. 1418 c.c., nullo per violazione di norma imperativa”, “non consentendo di trovare applicazione il limite di finanziabilità”.

Il terzo motivo di ricorso è intestato “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e conseguente nullità del decreto”; “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1424 c.c.”. Lo stesso afferma, in sostanza, che il provvedimento si pone in contrasto con il principio della domanda, “non avendo giammai la banca richiesto se non quanto prestato a titolo di mutuo fondiario, con la conseguente nullità del decreto impugnato ex art. 360 c.p.c., n. 4”.

Il quarto motivo assume “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 TUB, in riferimento al disposto dell’art. 1424 c.c., ovvero omesso o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”. Nel concreto, il motivo rileva che ammettere la conversione del mutuo fondiario nullo in un ordinario mutuo ipotecario costituirebbe un’elusione delle norme imperative, portando la conversione allo stesso risultato pratico della mancata rilevazione della nullità.

Il quinto motivo censura “violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli art. 2839 c.c., n. 7 e art. 2878 c.c., n. 3”. Il motivo contesta, in sostanza, il fatto che il decreto “conservi efficacia all’ipoteca volontaria, nonostante la nullità del mutuo fondiario” in spregio al principio, basico della materia, della “accessorietà” della garanzia ipotecaria.

5.- I motivi presentati dal ricorrente fallimento debbono essere trattati in modo congiunto, in ragione della stretta continuità sostanziale che li viene a legare.

6.- Per avviare l’esposizione, è opportuno fare diretto riferimento alla pronuncia che è stata emessa dal Tribunale campano.

La motivazione, che vi risulta svolta, si palesa in verità alquanto tortuosa e frammentata, richiamando più argomenti, di diversa natura e, tra loro, non sempre ben allineati. La stessa, peraltro, non si manifesta, a ben vedere, erratica e non comprensibile.

La struttura sostanziale del decreto impugnato, dunque, risulta costituita da due piloni: a livello di problema proposto dalla fattispecie in giudizio, l’essere contestato non già che il finanziamento concesso superasse la soglia consentita dal valore del bene in garanzia, bensì (e solo) il fatto che tale valore non risultasse “scritto” nel testo contrattuale; a livello di soluzione, la rilevazione che la detta mancanza non comporta la nullità del mutuo fondiario.

Tale soluzione – va altresì puntualizzato – è nel decreto supportata dalla stringa argomentativa, per cui l’indicazione testuale del valore del bene non appare “prescritta nè dalle disposizioni del TUB, nè dalla… delibera CICR, nè dalle norme in tema di iscrizione ipotecaria”.

7.- Consegue alle osservazioni appena compiute che la proposizione e l’esame del primo motivo, del terzo motivo, del quarto motivo e del quinto motivo di ricorso risultano subordinati all’esito positivo, di accoglimento cioè, del secondo motivo di ricorso.

In effetti, quest’ultimo motivo investe propriamente il tema della eventuale necessità di un’indicazione del valore dell’immobile in garanzia nel contratto di mutuo fondiario, come requisito formale prescritto ad substantiam. Gli altri motivi invece riguardano tutti (seppure secondo diverse declinazioni) le conseguenze disciplinari ritraibili dalla dichiarata nullità di un contratto di mutuo fondiario.

8.- Il secondo motivo di ricorso non è fondato.

In effetti, l’ipotizzata indicazione formale non risulta prescritta dalla normativa specificamente relativa alla regolamentazione del mutuo fondiario di cui agli artt. 38 TUB e ss.. Nè risulta pretesa dalla normativa di trasparenza dei contratti bancari, di cui sempre al testo unico: l’indicazione del valore dell’immobile di sicuro non rientrando nell’ambito delle “condizioni” contrattuali di carattere economico, che sono prese in considerazione dall’art. 117 TUB.

Non si vede, d’altra parte, ragione per ritenere che senza un’indicazione contrattuale del valore del bene ipotecato non possa trovare applicazione il limite di finanziabilità di cui all’art. 38 TUB, come per contro dichiara il ricorrente. Che quest’ultimo è requisito di sostanza, non già di forma.

In realtà, la tesi proposta dal ricorrente sembrerebbe suggerire (o presupporre, se si preferisce) l’idea che l’indicazione del valore dell’immobile nello scritto contrattuale risulti possedere un valore costitutivo. Ciò che di sicuro non è. Non necessaria ai fini della validità del contratto, l’indicazione contrattuale del valore del bene non è sufficiente a “garantire” l’effettivo rispetto del limite di finanziabilità posto dalla legge a livello di fattispecie concreta. Come si è appena sopra rilevato, l’effettivo rispetto del limite di finanziabilità non è questione di dichiarazioni negoziali, più o meno espresse. E’ questione, per contro, di oggettivo riscontro fattuale.

9.- In conclusione, il ricorso va respinto.

Le spese seguono la regola della soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella misura di Euro 5.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi).

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, di misura pari a quello dovuto per il ricorso, a mente del medesimo art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione civile, il 28 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2018

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