Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29745 del 12/12/2017


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 29745 Anno 2017
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MONTANINO Stefania, rappresentata e difesa dall’Avvocato Mariano
Clementoni;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore;
– intimata avverso il decreto del Tribunale di Piacenza, depositato il 17 ottobre
2013.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 25 ottobre 2017 dal Consigliere Alberto Giusti;

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Data pubblicazione: 12/12/2017

udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianfranco Servello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

FATTI DI CAUSA

to, assistita e difesa dall’Avv. Carolina Arata, ha chiesto ed ottenuto
dal Tribunale di Piacenza, in data 30 novembre 2011, la separazione
personale dal marito Bruno Maugeri.
2. – Successivamente, con atto depositato il 13 aprile 2012, l’Avv.
Arata ha rappresentato al giudice della separazione ormai definita che
la Montanino, a seguito degli alimenti percepiti dal marito nel corso
della vertenza, aveva acquisito un reddito annuo tale da non consentirle di conservare l’accordato beneficio del patrocinio a spese dello
Stato.
Con decreto in data 19 giugno 2012, il Tribunale di Piacenza ha
revocato l’ammissione della Montanino al beneficio del patrocinio a
spese dello Stato.
3. – Il Tribunale di Piacenza, con decreto del 17 ottobre 2013, ha
rigettato il ricorso in opposizione della Montanino.
Il Tribunale ha ritenuto:
che malgrado l’avvenuta definizione del processo per il quale la
Montanino era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato,
il giudice conservava il potere di revocare il beneficio, in ogni
momento e non oltre cinque anni dalla chiusura del processo, in
applicazione dell’art. 112 del d.P.R. n. 115 del 2002;
che non v’era stata una formale richiesta di revoca da parte del
difensore di fiducia della Montanino e che ai sensi del d.P.R. n.
115 del 2002 il giudice ha il potere di revocare il beneficio di ufficio;

1. – Stefania Montanino, ammessa al patrocinio a spese dello Sta-

- che per la revoca del beneficio assume rilevanza ogni incremento del patrimonio del beneficiario e non già la sola porzione di
patrimonio sottoposta a particolare disciplina (reddito imponibile).
4. – Per la cassazione del decreto del Tribunale di Piacenza la

sulla base di tre motivi.
L’intimata Amministrazione non ha svolto attività difensiva in questa sede.
5. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio presso la VI-2 Sezione civile ai sensi degli artt. 380-bis e 375
cod. proc. civ., sulla base di una proposta di definizione del relatore
nel senso della rinnovazione della notifica del ricorso (perché effettuata alla sede di Piacenza anziché al rappresentante dell’Agenzia in
Roma), della manifesta infondatezza dei primi due motivi di ricorso e
della manifesta fondatezza del terzo motivo.
La ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
La Corte di cassazione, con ordinanza interlocutoria 2 maggio
2016, n. 8622, ritenuta la non sussistenza delle condizioni per la deliberazione in camera di consiglio, ha rinviato la causa alla II Sezione
per la trattazione in pubblica udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt.
81 e 100 cod. proc. civ.) la ricorrente deduce la carenza di interesse e
legittimazione ad agire del richiedente la revoca, ossia del precedente
difensore della Montanino ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Con esso la ricorrente sostiene: che l’Avv. Arata non aveva né interesse né legittimazione a chiedere la revoca dell’ammissione; che la
revoca non avrebbe potuto essere disposta d’ufficio in applicazione
analogica dell’art. 112 del d.P.R. n. 115 del 2002, non applicabile nel
procedimento civile; che l’art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002 non

– 3 –

Montanino ha proposto ricorso, con atto notificato il 2 dicembre 2013,

consente di revocare il patrocinio a spese dello Stato dopo la definizione del procedimento civile, in quanto la norma prevede la competenza, per la revoca, del giudice che procede, con ciò presupponendo
che il processo sia ancora in corso.
Con il secondo mezzo la ricorrente prospetta la violazione dell’art.

assenza di domanda, non essendo legittimata a formulare la domanda l’Avv. Arata.
Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 76 del d.P.R. n.
115 del 2002 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5,
cod. proc. civ., in ragione dell’insussistenza dei presupposti reddituali
fissati per la revoca del beneficio del gratuito patrocinio. Ad avviso
della ricorrente, l’eventuale incremento del reddito di chi abbia usufruito dell’ammissione al gratuito patrocinio non determina, di per sé
solo, la revoca di quel beneficio, occorrendo, altresì, che, per effetto
di quell’incremento, vengano superati gli importi reddituali massimi
entro i quali può essere concesso il beneficio in questione. Nella specie, dalle dichiarazioni fiscali prodotte in giudizio risulterebbe che la
Montanino non ha percepito, negli anni 2009, 2010 e 2011, cioè nel
corso di tutto il procedimento relativamente al quale le era stato concesso il gratuito patrocinio, redditi superiori a quelli fissati dalla legge.
2. – E’ preliminare il rilievo che il ricorso in opposizione al decreto
di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con il decreto di comparizione delle parti, è stato notificato, non al Ministero
della giustizia, ma all’Agenzia delle entrate.
Poiché la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato
nella fattispecie non è stata chiesta dall’Ufficio finanziario ai sensi
dell’art. 127, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002 a seguito della verifica dell’esattezza dell’ammontare dei redditi (fattispecie nella quale
non può dubitarsi che l’Agenzia delle entrate sia parte necessaria del
procedimento), ma è stata disposta d’ufficio dal giudice su segnala-

– 4 –

99 cod. proc. civ., in quanto il giudice avrebbe revocato il beneficio in

zione del difensore, l’unico legittimato a stare in giudizio, quale parte
necessaria, deve ritenersi il Ministero della giustizia, che è il soggetto
passivo del rapporto debitorio scaturente dall’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (Cass., Sez. II, 26 ottobre 2015, n. 21700;
Cass., Sez. VI-1, 2 novembre 2016, n. 22148).

legittimazione passiva dell’Agenzia delle entrate e il provvedimento
impugnato deve essere cassato, in quanto emesso in assenza di contraddittorio con la parte necessaria, Ministero della giustizia.
La causa va, quindi, rinviata al Tribunale di Piacenza, in persona
di diverso magistrato, che disporrà la notificazione del ricorso alla sopra identificata parte necessaria.
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di
cassazione.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la carenza di legittimazione passiva dell’Agenzia delle entrate, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al
Tribunale di Piacenza, in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 25 ottobre 2017.

3. – Pronunciando sul ricorso, va pertanto dichiarata la carenza di

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