Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29742 del 29/12/2020

Cassazione civile sez. II, 29/12/2020, (ud. 16/09/2020, dep. 29/12/2020), n.29742

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 13694/2016 R.G. proposto da:

D.A.M.T., c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliata,

con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Cagliari, alla piazza del

Carmine, n. 22, presso lo studio dell’avvocato Agostino Mario Mela,

che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.S., c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliata, con

indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Cagliari, alla via Carbonia,

n. 22, presso lo studio dell’avvocato Gianluigi Perra, che la

rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 289/2016 della Corte d’Appello di Cagliari;

udita la relazione nella Camera di consiglio del 16 settembre 2020

del consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 2489 del 3.10.2012, rigettava la domanda ex art. 2932 c.c., proposta da C.S. nei confronti di D.A.M.T..

Puntualizzava, tra l’altro, il tribunale che l’attrice, promissaria acquirente, con riferimento all’istanza di verificazione della scrittura privata in data 28.9.2009, recante il testo del preliminare di compravendita immobiliare, avrebbe dovuto produrre in giudizio l’originale della scrittura – e non limitarsi alla sua mera esibizione – entro il 3.12.2010, di scadenza del termine di 20 giorni per il deposito delle repliche istruttorie; che viceversa l’attrice aveva allegato l’originale della scrittura al fascicolo il 25.1.2012, dunque tardivamente.

2. Proponeva appello C.S..

Resisteva D.A.M.T.; proponeva appello incidentale.

3. Con sentenza n. 289/2016 la Corte d’Appello di Cagliari accoglieva il gravame principale e trasferiva alla C. la piena proprietà dell’immobile compromesso in vendita, in (OMISSIS), subordinatamente al pagamento della residua somma di Euro 1.000,00; rigettava il gravame incidentale; condannava l’appellata alle spese del doppio grado.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso D.A.M.T.; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni ulteriore statuizione.

C.S. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese di legittimità.

5. La ricorrente ha depositato memoria.

6. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

7. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 217 c.p.c..

8. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 153 c.p.c., comma 2 e art. 294 c.p.c., comma 2.

Deduce che l’affermazione della corte d’appello, secondo cui nel corso della prima udienza, del 22.9.2010, innanzi al tribunale l’attrice aveva prodotto l’originale della scrittura recante il testo del preliminare, contrasta indiscutibilmente con le risultanze del verbale della stessa udienza, da cui, invece, si desume che l’attrice aveva atteso unicamente alla sua esibizione.

Deduce quindi che, in dipendenza della mera esibizione dell’originale della scrittura nel corso dell’udienza del 22.9.2010, la produzione all’udienza del 24.1.2011 è senz’altro tardiva, siccome successiva allo spirare dei termini perentori ex art. 183 c.p.c..

Deduce altresì che l’attrice ben avrebbe potuto attendere ritualmente alla produzione dell’originale della scrittura e viceversa ha scelto consapevolmente di non provvedervi assumendosi il relativo rischio.

Deduce quindi che controparte non è incorsa in decadenza per causa ad ella non imputabile, sicchè alla fattispecie non si applica l’istituto della rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., comma 2.

Deduce inoltre che, contrariamente a quanto affermato dalla corte d’appello, il giudice non è tenuto a disporre le cautele menzionate dall’art. 217 c.p.c., avendo piena discrezionalità al riguardo, cosicchè la mancata adozione delle cautele non giustifica la tardiva produzione.

Deduce infine che le cautele possono essere disposte dal giudice solo a seguito della produzione della scrittura e non preventivamente; che dunque la C. avrebbe dapprima dovuto produrre tempestivamente la scrittura e solo all’esito di tale produzione il tribunale sarebbe stato tenuto a provvedere a norma dell’art. 217 c.p.c..

9. I motivi di ricorso, da vagliare contestualmente, siccome, del resto, cumulativamente illustrati dalla stessa ricorrente, sono destituiti di fondamento.

10. Il testo dell’impugnata sentenza dà ragione dei seguenti passaggi processuali (cfr. pagg. 5 – 6).

Nel corso dell’udienza, in prime cure, del 22.9.2010 l’attrice, qui controricorrente, non solo ebbe a formulare istanza di verificazione della scrittura datata 28.9.2009, ma ebbe altresì a domandare che il tribunale disponesse le opportune cautele per la custodia del documento.

Nel corso della medesima udienza il tribunale si limitò ad assegnare i termini di cui all’art. 183 c.p.c., “senza però pronunciarsi sull’istanza di custodia avanzata dall’attrice” (così sentenza d’appello, pag. 5).

In data 20.1.2011 (recte: 20.1.2012) C.S. ebbe a depositare istanza di modifica dell’ordinanza istruttoria assunta dal tribunale il 14.12.2011, all’esito del decorso dei termini ex art. 183 c.p.c., comma 6, ed il 24.1.2011 (recte: il 24.1.2012) l’attrice ebbe a produrre l’originale del preliminare, “sottolineando che già alla prima udienza era stata formalizzata un’istanza di deposito e custodia dello stesso” (così sentenza d’appello, pag. 6).

Con ordinanza del 26.1.2011 (recte: 26.1.2012; vedi sentenza d’appello, pag. 9) il tribunale accolse l’istanza del 20.1.2012 della C., revocò l’ordinanza del 14.12.2011 e dispose la conservazione dell’originale della scrittura in data 28.9.2009 all’interno della cassaforte della cancelleria.

11. Ebbene, dal complesso dei surriferiti passaggi si desume che con l’ordinanza del 26.1.2012 il tribunale ebbe sì a revocare l’ordinanza del 14.12.2011 – con cui si era dato atto che alcun provvedimento poteva essere assunto in merito all’istanza di verificazione, siccome l’originale della scrittura non era stato prodotto nei termini ex art. 183 c.p.c. – e nondimeno in tal guisa ebbe, in effetti, a provvedere in ordine all’istanza di custodia del documento tempestivamente formulata sin dalla prima udienza del 22.9.2010 ed in ordine alla quale, si è anticipato, era stata omessa qualsivoglia pronuncia.

12. In questi termini l’assunto della corte di merito, a modifica del primo dictum, circa la rituale produzione dell’originale della scrittura recante il testo del preliminare (cfr. sentenza d’appello, pag. 9), appieno si giustifica, ben vero al di là dei rilievi motivazionali della medesima corte distrettuale (cfr. Cass. sez. un. 2.2.2017, n. 2731, secondo cui il potere ex art. 384 c.p.c., u.c., ben può da questa Corte essere esercitato pur in ipotesi di “error in procedendo”; cfr. Cass. 30.8.2011, n. 17779, secondo cui il medesimo potere non soggiace alla regola di cui dello stesso art. 384 c.p.c., comma 3).

Segnatamente appieno si giustifica senza necessità alcuna di evocare la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., comma 2, dell’originaria attrice, quale indirettamente correlata alla pronuncia dell’ordinanza del 26.1.2012.

Il dato che rileva dunque così si specifica: l’istruttore con l’ordinanza del 26.1.2012 ebbe a pronunciare in ordine all’istanza di custodia (della scrittura da verificare) tempestivamente e ritualmente formulata ed in merito alla quale non vi era stata alcuna pronuncia.

Cosicchè non interferisce nel caso di specie l’insegnamento di questa Corte a tenor del quale il potere del giudice istruttore di revoca delle ordinanze, anche se discrezionalmente esercitabile, trova comunque ostacolo nel divieto di riaprire termini già esauriti e non può essere esercitato al fine di cancellare preclusioni già verificatesi (cfr. Cass. sez. lav. 15.7.2008, n. 19480; Cass. 22.3.1995, n. 3269).

13. In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

14. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315, secondo cui la debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall’adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell’attestazione resa dal giudice dell’impugnazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell’obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all’amministrazione giudiziaria).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, D.A.M.T., a rimborsare alla controricorrente, C.S., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 4.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, D.A.M.T., di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA